Riforma della disciplina del consiglio di amministrazione nelle società per azioni
Riforma della disciplina del consiglio di amministrazione nelle società per azioni
Con il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, in vigore dal 29 aprile 2026, è stata riordinata e in parte integrata la disciplina dei sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni (S.p.A.). La riforma consiste in larga misura in un riordino sistematico di disposizioni già esistenti. Una novità sostanziale di rilievo è tuttavia rappresentata dall’art. 2381-ter, comma 4, c.c.: gli amministratori non esecutivi possono, a determinate condizioni, fare “ragionevole affidamento” sulle informazioni ricevute; al contempo, occorre tenere conto delle loro specifiche competenze. Sul piano pratico, pertanto, più che un aumento degli adempimenti formali relativi alle riunioni consiliari, assume centralità la qualità del procedimento informativo e decisionale.
Di seguito riassumiamo i principali effetti della riforma. Anticipiamo tuttavia il messaggio più importante: occorre prestare particolare attenzione a che i componenti del consiglio di amministrazione ricevano un’informazione adeguata, tempestiva e sufficiente in relazione alla singola decisione.
1. Organizzazione e deleghe
Il nuovo testo dell’art. 2380-bis c.c. chiarisce che all’organo amministrativo spetta, oltre alla gestione, anche l’organizzazione dell’impresa. Gli organi delegati curano costantemente l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile; il consiglio di amministrazione, nella sua collegialità, ne valuta l’adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute.
L’art. 2381-bis c.c. riunisce la disciplina delle deleghe. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto e i limiti della delega, può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé singole operazioni. Le delibere di delega in essere andrebbero pertanto verificate con riguardo a una chiara ripartizione delle competenze, alle soglie di importo, agli obblighi informativi e alle operazioni riservate al consiglio.
2. Crisi e insolvenza: decisione riservata al consiglio di amministrazione
Per espressa previsione di legge, non possono essere delegate le decisioni relative all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Resta parimenti riservata al consiglio di amministrazione la determinazione del contenuto della proposta e delle condizioni del piano; può essere delegata soltanto l’attuazione di una decisione già assunta.
3. L’informazione come presupposto della decisione
L’art. 2381-ter c.c. colloca la disciplina dell’informazione consiliare in una disposizione autonoma. Ciascun amministratore è tenuto ad agire in modo informato e può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite ulteriori informazioni relative alla gestione della società. Il presidente deve far sì che siano fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno. Tale compito, già previsto in precedenza, acquista una rilevanza pratica notevolmente maggiore per effetto del più stretto collegamento tra qualità dell’informazione e parametro individuale di responsabilità.
In caso di investimenti, finanziamenti, acquisizioni e cessioni di aziende o partecipazioni, ristrutturazioni, bilanci d’esercizio e piani strategici, industriali e finanziari, la documentazione rilevante ai fini della decisione dovrebbe quindi essere disponibile con un anticipo tale e in forma così ordinata da consentire di comprendere l’oggetto, le implicazioni economiche e giuridiche, le principali ipotesi, i rischi e le eventuali alternative.
4. Ragionevole affidamento e responsabilità individuale
Il nuovo art. 2381-ter, comma 4, c.c. consente in linea di principio agli amministratori non esecutivi di fare ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello statuto. Ciò non costituisce né un esonero generalizzato da responsabilità né un obbligo di verifica integrale dell’operato degli organi delegati. Contraddizioni riconoscibili, lacune informative e segnali di allarme non possono tuttavia essere ignorati.
Le specifiche competenze del singolo amministratore assumono rilievo anche ai fini della valutazione della ragionevolezza dell’affidamento e possono pertanto comportare, nel relativo ambito specialistico, un più elevato livello di attenzione.
La norma va letta in coordinamento con il modificato art. 2392, comma 2, c.c., che esclude dalla responsabilità solidale gli amministratori non esecutivi che, avendo fatto ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute ai sensi dell’art. 2381-ter, comma 4, c.c., non conoscessero né potessero conoscere il fatto pregiudizievole.
5. Informativa e verbalizzazione
Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all’organo di controllo, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo. Per le deliberazioni di particolare rilievo, il verbale dovrebbe consentire di ricostruire quale documentazione fosse disponibile, quali questioni e rischi principali siano stati discussi e se siano state formulate riserve o espressi dissensi.
6. Ulteriori doveri di comportamento degli amministratori
Il divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c. è stato ampliato: salvo specifica autorizzazione dell’assemblea, gli amministratori non possono ora assumere neppure l’incarico di dirigente con responsabilità strategiche in una società concorrente. Il nuovo art. 2390-bis c.c. vieta inoltre, in particolare, di utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi dall’amministratore nell’esercizio dell’incarico. In materia di interessi degli amministratori, l’art. 2391 c.c. consente altresì allo statuto o al consiglio, con proprio regolamento, di stabilire condizioni, modalità e limiti ulteriori in relazione alla partecipazione dell’amministratore interessato all’adunanza consiliare e alla deliberazione.
7. Che cosa dovrebbero verificare ora le società
- Verificare le deleghe in essere con riguardo a competenze, limiti, obblighi informativi e operazioni riservate.
- Definire un procedimento affidabile per la trasmissione tempestiva di una documentazione consiliare comprensibile.
- Inserire l’informativa periodica degli organi delegati nel calendario annuale del consiglio di amministrazione.
- Esaminare regolarmente, e comunque in caso di mutamenti rilevanti, l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e dei flussi informativi.
- In caso di informazioni insufficienti, richiedere, se necessario, integrazioni o rinviare la decisione.
- Impostare i modelli di verbale per le decisioni rilevanti in modo da dare evidenza della base informativa, dei rischi, delle richieste di chiarimento e di eventuali riserve.
8. Indicazioni per le S.r.l.
In base al tenore letterale delle nuove disposizioni, la riforma riguarda direttamente le società per azioni. Per le S.r.l., l’art. 2475 c.c. continua a rinviare soltanto all’art. 2381 c.c. “in quanto compatibile”. Poiché le disposizioni finora contenute nell’art. 2381 c.c. sono ora in parte collocate negli artt. 2381-bis e 2381-ter c.c., senza che l’art. 2475 c.c. sia stato conseguentemente adeguato, la loro diretta applicabilità alle S.r.l. non è al momento definitivamente chiarita.
Secondo i primi commenti, la continuità e la coerenza sistematica depongono nel senso di tener conto dei principi in questione – in quanto compatibili con la struttura della S.r.l. – in particolare con riguardo alla ripartizione dei compiti e ai flussi informativi. Particolare cautela è invece opportuna nell’estendere direttamente alle S.r.l. il nuovo criterio del ragionevole affidamento.
Gli allegati alla circolare contengono indicazioni operative per la società e una checklist per la singola riunione del consiglio di amministrazione.
Restiamo a Vs. disposizione per ulteriori informazioni e documentazione.
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
Le nostre circolari – Aggiornamenti utili in materia fiscale e legale
Sentenze della Corte di Cassazione sulla contribuzione dei soci di srl alle Gestioni artigiani e commercianti – nessuna contribuzione sugli utili non distribuiti
Gli organi delegati devono riferire almeno ogni sei mesi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale su andamento della gestione, prospettive e operazioni più rilevanti. La documentazione del primo semestre 2026 andrebbe redatta entro il terzo trimestre.
Relazione periodica dei Consiglieri Delegati – promemoria per il primo semestre 2026
Gli organi delegati devono riferire almeno ogni sei mesi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale su andamento della gestione, prospettive e operazioni più rilevanti. La documentazione del primo semestre 2026 andrebbe redatta entro il terzo trimestre.