Avvocato per responsabilità medica e risarcimento danni a Bolzano
Un danno solleva questioni giuridiche che spesso vanno affrontate con tempestività e ponderazione al tempo stesso. Assistiamo sia chi ha subìto un danno sia chi è chiamato a risponderne – in sede stragiudiziale, in mediazione e in giudizio. All'inizio vi è una chiara valutazione della fattispecie, al termine la tutela o la difesa delle pretese, se necessario anche il successiva regresso. Poiché i diritti al risarcimento sono soggetti a termini, verifichiamo sin da subito quali termini debbano essere rispettati.
Responsabilità medica ed errore medico
Un ambito di particolare rilievo è la responsabilità medica. Pochi ambiti della responsabilità richiedono, come l'errore medico, uno stretto dialogo tra medicina e diritto. Se un trattamento sia stato conforme allo standard professionale può valutarsi solo facendo interagire il sapere medico e quello giuridico – e spesso ciò che rileva non è se un danno si sia verificato, bensì se esso dipenda da un errore e se tale errore lo abbia causato.
Sul versante dei pazienti si tratta per lo più di danni da trattamento errato o da difetto di consenso informato, che priva l'intervento di una valida autorizzazione. Esaminiamo la documentazione sanitaria, mettiamo al sicuro gli atti decisivi e valutiamo se e in quale misura possa fondarsi un diritto al risarcimento. Sul versante dei medici, degli ospedali e delle altre strutture sanitarie si tratta invece di respingere contestazioni infondate, di ricostruire in modo comprensibile l'effettivo svolgimento delle cure e di tutelare la propria posizione nei confronti dei pazienti come degli assicuratori.
In entrambe le situazioni coinvolgiamo tempestivamente i consulenti medico-legali, poiché la valutazione peritale costituisce la spina dorsale di ogni procedimento di responsabilità medica. Al contempo teniamo conto delle particolarità procedurali: prima che si apra la via giudiziale occorre di regola esperire un procedimento obbligatorio di conciliazione o mediazione, che, se preparato con cura, non è una mera formalità, bensì un'effettiva occasione di composizione stragiudiziale.
Con il risarcimento del danno la vicenda spesso non è ancora conclusa. Tra la struttura sanitaria e il medico curante si pone allora la questione della rivalsa – chi, nei rapporti interni, debba in definitiva rispondere. Anche in questa successiva controversia offriamo la nostra assistenza.
Responsabilità professionale dei liberi professionisti
Chi esercita una libera professione – ad esempio in ambito medico, tecnico o della consulenza – risponde dei danni derivanti da un errato esercizio della propria attività. Tre sono i profili decisivi: se sia stato violato un obbligo, se il professionista sia in colpa e se sussista un nesso causale con il danno. Assistiamo tanto i clienti danneggiati quanto i professionisti chiamati a rispondere.
Responsabilità degli amministratori e dei sindaci
Amministratori, amministratori delegati e sindaci rivestono una responsabilità particolare – nei confronti della società, dei suoi soci e dei suoi creditori. La violazione dei doveri di diligenza o di lealtà può comportare una responsabilità personale. Assistiamo e rappresentiamo entrambe le parti in tali procedimenti, unendo la rappresentanza legale alle competenze fiscali e aziendali del nostro studio interdisciplinare.
Rivalsa e azione di regresso
Chi ha risarcito un danno non deve necessariamente sopportarlo in via definitiva. Spesso è possibile rivalersi sui soggetti effettivamente responsabili – tra condebitori solidali, nei confronti degli assicuratori o nel rapporto tra una società e i suoi organi. Valutiamo le prospettive di tale rivalsa o regresso, la esercitiamo e respingiamo le pretese di regresso infondate.
La Vostra referente
RA Avv. Vanessa Gasteiger
RA Avv. Vanessa Gasteiger
E-mail: gasteiger@pdc-alliance.com
Tel.: +39 0471 288 333
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Le nostre circolari – Aggiornamenti utili in materia fiscale e legale
Decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 – altre novità
Con il Decreto Legislativo del 7 agosto 2026, n. 148, sono state introdotte numerose ulteriori correzioni alla riforma fiscale – dai redditi da lavoro dipendente ai redditi d’impresa e finanziari, dall’IVA all’accertamento fiscale, fino al concordato preventivo biennale.
Decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 – effetti sulle auto in uso promiscuo
Il decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 (D.Lgs. n. 148/2026) unifica, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, il calcolo della retribuzione in natura per l’uso promiscuo dei veicoli aziendali e introduce al tempo stesso due nuove maggiorazioni sul valore del benefit.