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Decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 – altre novità

L'11 agosto 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 il Decreto Legislativo del 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026, con il quale sono state nuovamente apportate una serie di modifiche alla riforma fiscale in corso. Separatamente vi abbiamo informato sulle novità in ambito “autovetture aziendali”. Di seguito le altre novità in ambito fiscale.

1. Redditi da lavoro dipendente: familiari e prestazioni di welfare aziendali

Il requisito relativo agli «altri familiari» di cui all’art. 433 CC viene modificato: laddove la norma fiscale fa riferimento esclusivamente ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR, non sono più richiesti né la convivenza né il pagamento degli alimenti. Tale requisito rimane invece rilevante qualora la norma richieda espressamente che il familiare sia fiscalmente a carico del contribuente. La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta che ha inizio il 20 dicembre 2025.

2. Attività autonoma e crediti d’imposta

Per i liberi professionisti, le differenze positive derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta – ad eccezione di quelli risultanti dalla liquidazione delle imposte e compresi i crediti d’imposta relativi a interventi edilizi ai sensi dell’art. 121, comma 2, del D.L. 34/2020 – sono imputati ai redditi da lavoro autonomo e soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%. In caso di compensazione, la differenza viene calcolata proporzionalmente all’importo compensato nel rispettivo periodo d’imposta. Sono esclusi i crediti d’imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale o artistica, i quali confluiscono proporzionalmente nella determinazione ordinaria del reddito. La normativa si applica ai crediti d’imposta acquisiti a partire dall’entrata in vigore del decreto correttivo; facoltativamente, può essere applicata già ai crediti acquisiti a partire dal periodo d’imposta 2024, se del caso mediante dichiarazione dei redditi integrativa. Le imposte già versate in eccesso non vengono rimborsate.

3. Redditi d’impresa: rilevanza, allineamento fiscale e riporto delle perdite

Il decreto correttivo contiene numerose misure di coordinamento tra il risultato civilistico/contabile e la base imponibile fiscale. Tra le misure più importanti figurano: la rilevanza ai fini fiscali della valutazione di determinati titoli; la deducibilità delle spese relative ai piani di remunerazione basati su azioni al momento del trasferimento degli strumenti; le norme relative all’ammortamento di marchi, avviamento e beni immateriali; rettifiche alle disposizioni relative alle imprese agricole.

Allineamento fiscale straordinario. Le differenze tra i valori di bilancio civilistico e quelli fiscali derivanti da determinate situazioni previste dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 192/2024, possono essere allineate se i fatti sottostanti si sono verificati in periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 e le discrepanze sussistono ancora alla fine del periodo d’imposta successivo. L’allineamento ha effetto a partire del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Un saldo complessivo positivo è soggetto alle aliquote ordinarie dell’IRES e dell’IRAP, nonché alle eventuali maggiorazioni; l’imposta deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte relative a tale periodo d’imposta. La normativa è rilevante in particolare in caso di modifiche dei principi contabili, di cambiamento del regime contabile o di ristrutturazioni fiscalmente neutre.

Riporti di perdite fiscali. Un’interpretazione autentica chiarisce che, ai fini delle limitazioni al riporto delle perdite, un cambio di controllo è rilevante anche quando la cessione riguarda la società che controlla indirettamente l’impresa con le perdite fiscali. Pertanto, le operazioni di acquisizione e di ristrutturazione all’interno delle catene di partecipazione dovranno essere riesaminate.

Conferimento di partecipazioni in perdita. Il valore di realizzo, qualora sia inferiore al valore normale, viene determinato al minore tra il valore contabile fiscale e il valore normale. La disposizione si applica ai conferimenti a partire dal periodo d’imposta successivo al 2025; per i casi già trattati in tal modo a partire dal 2024 è prevista una clausola di salvaguardia.

4. Tassazione internazionale: tassazione minima globale e perdite estere definitive

Tassazione minima globale(Pillar Two): il decreto correttivo attua le nuove norme pubblicate dall’OCSE il 5 gennaio 2026. Su richiesta della società dichiarante, le imposte integrative sono pari a zero se la società madre di primo livello è residente in uno Stato con un «regime coesistente qualificato»; l’imposta integrativa suppletiva è pari a zero per le società residenti in Stati con un «regime qualificato della società madre di primo livello». Viene inoltre introdotto un trattamento per gli incentivi fiscali qualificati: questi aumentano le imposte rilevanti rettificate fino a un limite massimo basato sulla sostanza pari al 5,5% dell’importo maggiore tra i costi salariali ammissibili e gli ammortamenti ammissibili oppure – previa opzione quinquennale – all’1% del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili. Le disposizioni si applicano agli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2026 o successivamente; un decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà essere emanato entro 90 giorni.

Perdite definitive all’estero: le perdite subite da una società con sede nell’UE o in uno Stato del SEE con cui vige uno scambio effettivo di informazioni possono essere dedotte dal reddito di una società residente in caso di fusione con quest’ultima, a condizione che i requisiti di partecipazione siano soddisfatti sia negli anni in cui sono state registrate le perdite sia alla data di efficacia della fusione e che le perdite non possano più essere utilizzate in via definitiva nello Stato di residenza.

5. Imposta sul valore aggiunto: proroga del termine per la detrazione dell’IVA

Il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA è prorogato fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto; le fatture in entrata possono essere contabilizzate fino al secondo anno successivo a quello della loro ricezione: di fatto si ritorna ai criteri precedenti all’ultima modifica normativa. Ciò riduce il rischio di una perdita definitiva del diritto alla detrazione dell’IVA, in particolare nel caso di fatture in entrata registrate in ritardo. Il decreto non contiene una disposizione transitoria esplicita.

La nuova normativa va vista anche alla luce della sentenza del Tribunale dell’Unione europea (TUE) dell’11 febbraio 2026, causa T-689/24. Secondo tale sentenza, una fattura ricevuta solo in un secondo momento non esclude necessariamente la detrazione dell’IVA per il periodo di riferimento, purché sia disponibile prima della presentazione della relativa dichiarazione IVA. La sentenza è oggetto di un procedimento di riesame dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (C-167/26 RX).

6. Eredità e donazioni

Il decreto correttivo estende espressamente il pagamento rateale anche alle imposte ipotecarie e catastali dovute in relazione a un’eredità e coordina l’inizio del periodo di maturazione degli interessi. In questo modo viene uniformato il pagamento rateale delle imposte accertate in caso di successione.

7. Controlli, accertamento fiscale e compliance cooperativa

Compliance cooperativa. Le imprese che aderiscono al regime speciale di cooperazione con l’Amministrazione Finanziaria – adempimento collaborativo – possono, a determinate condizioni, rendere noti anche i rischi fiscali relativi a periodi precedenti alla loro adesione. Affinché produca gli effetti previsti, la comunicazione deve essere effettuata, in linea di principio, entro 120 giorni dalla notifica dell’esito della verifica dell’ammissibilità dell’opzione e deve essere presentata prima della notifica formale di pertinenti misure di verifica o di indagine. Gli importi dovuti a tale titolo possono essere versati in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo; il pagamento unico o la prima rata è esigibile entro 60 giorni dalla notifica della risposta, mentre sulle rate successive maturano interessi. Il termine per la certificazione del Tax Control Framework è posticipato al 31 dicembre 2026.

Accertamento fiscale. Tra le modifiche più importanti figurano:

  • A partire dal periodo d’imposta 2026, per i contribuenti soggetti al regime forfettario viene meno la precedente riduzione di un anno del termine di accertamento, prevista in caso di emissione esclusiva di fatture elettroniche.
  • Per le componenti di reddito negative con effetto pluriennale, il termine di accertamento decorre, in linea di principio, dalla dichiarazione del periodo d’imposta in cui viene dedotto per la prima volta un importo parziale. Per gli ammortamenti e le spese pluriennali, ciò vale per le violazioni già accertabili al momento dell’acquisto o del verificarsi della spesa. La nuova normativa si applica ai beni e ai servizi acquisiti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e aumenta la certezza del diritto, poiché il termine non viene ricalcolato ad ogni quota successiva.
  • Nel caso di società di capitali con una cerchia ristretta di soci, la presunzione di distribuzione degli utili non dichiarati – salvo prova contraria – si applica solo in presenza di redditi imponibili accertati e non contabilizzati o di spese non deducibili per inesistenza, in entrambi i casi sulla base di indizi certi e precisi. La nuova normativa limita la presunzione di distribuzione, rafforzando così la certezza del diritto per la società e i soci.
  • Una discrepanza tra il corrispettivo concordato e il valore di mercato può giustificare un accertamento fiscale per antieconomicità solo in presenza di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti oppure in caso di una discrepanza manifestamente rilevante. Anche questa nuova normativa rafforza la posizione del contribuente, poiché una semplice discrepanza rispetto al valore di mercato non è più, in linea di principio, sufficiente di per sé.

8. Stabili organizzazioni di imprese estere

A partire dal periodo d’imposta 2026, il conto economico e lo stato patrimoniale delle sedi operative italiane di imprese non residenti dovranno essere provvisti di data certa, ad esempio tramite marca temporale, entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; i relativi dati dovranno essere riportati in un apposito modulo della dichiarazione. La disposizione è sancita parallelamente dall’art. 152 del TUIR e dall’art. 150 del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.Lgs. 117/2026).

9. Concordato preventivo biennale e rettifica volontaria

La riforma contiene chiarimenti in merito al concordato preventivo biennale (CPB) ed un regime premiale rafforzato. In caso di rinnovo per il periodo 2026–2027 si applicano, tra l’altro, l’esenzione dal visto di conformità per le compensazioni fino a 100.000 euro per l’IVA e fino a 70.000 euro per le imposte dirette e l’IRAP, l’esenzione dal visto di conformità o dalla garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro, nonché un anticipo di due anni del termine di accertamento. Per i pagamenti rateali delle imposte relative agli anni in questione non sono dovuti interessi.

Ravvedimento speciale 2020–2023. I contribuenti soggetti agli ISA che rinnovano il CPB 2026–2027 possono regolarizzare gli anni dal 2020 al 2023 mediante imposta sostitutiva. La base imponibile viene maggiorata in base al rating ISA (vedi tabella). Per il 2022 e il 2023, l’imposta sostitutiva sulla base imponibile maggiorata è pari al 10% con ISA ≥ 8, al 12% con ISA ≥ 6 e < 8 e al 15% con ISA < 6; a ciò si aggiunge un’imposta sostitutiva IRAP del 3,9%. Per il 2020 e il 2021 tali imposte sono ridotte del 30%. Pagamento: dal 1° gennaio al 15 marzo 2027, in un’unica soluzione o in un massimo di dieci rate mensili; importo minimo di 1.000 euro per ogni anno regolarizzato. Per gli anni ravveduti, i termini di accertamento scadono il 31 dicembre 2029; per tutti i soggetti che rinnovano il CPB, i termini in scadenza il 31 dicembre 2026 vengono prorogati fino al 31 dicembre 2027.

Maggiorazione della base imponibile per la regolarizzazione volontaria straordinaria

Rating ISAAumento base impnibile
105%
8 bis <1010%
6 bis <820%
4 bis <630%
3 bis <440%
<350%

10. Redditi finanziari: ritenuta alla fonte sui dividendi e sulle partecipazioni “black list”

Dividendi versati a fondi pensione europei. L’aliquota della ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti a fondi pensione con sede nell’UE o nel SEE viene aumentata dall’11% al 20%. L’aumento si applica agli utili distribuiti a partire dall’entrata in vigore del regolamento di rettifica.

Rivalutazione fiscale delle partecipazioni «black list» (affrancamento). Per i titoli, le quote o i diritti di società o enti situati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, non negoziati su mercati regolamentati, l’imposta sostitutiva è pari al 36% anziché al 21%; è escluso il pagamento a rate.

11. Sanzioni, incassi giornalieri elettronici e terzo settore

Incassi giornalieri elettronici. In caso di scostamento non superiore al 5% tra il numero delle operazioni registrate pagate elettronicamente e il numero dei pagamenti elettronici accettati, le relative sanzioni non trovano applicazione.

Enti del terzo settore. Viene definito il regime IRAP per gli ETS che non sono imprese sociali: la qualificazione fiscale dell’attività svolta è determinata, per ciascun periodo d’imposta, secondo le disposizioni del TUIR. Il regime si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

12. Accise e altre misure

Accise. Per quanto riguarda il gas naturale, determinati utilizzi nelle strutture ricettive per persone con disabilità, orfani, anziani e persone bisognose sono classificati come uso non domestico. Ulteriori modifiche riguardano i servizi di assistenza forniti dalle aziende elettriche, le energie rinnovabili e i prodotti sostitutivi del tabacco. Per i prodotti provenienti dall’UE o da paesi terzi che vengono lavorati o confezionati sul territorio nazionale, il passaggio al regime di consumo avviene solo al momento della consegna all’utente finale o al commerciante.

Assistenza fiscale. In caso di controlli sulle dichiarazioni trasmesse dai centri di assistenza fiscale, il 30% dell’imposta supplementare accertata viene attribuito alla direzione territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate; ciò vale a partire dai controlli sulle dichiarazioni relative al 2023.

Pubblicità immobiliare. Per determinate formalità viene verificata l’autoliquidazione; in caso di pagamento entro 60 giorni, la sanzione è ridotta a un terzo.

Statuto dei diritti dei contribuenti. Gli «atti di indirizzo» del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono vincolanti per gli uffici e sostituiscono le relative circolari fino all’emanazione delle stesse.

13. Riepilogo operativo

AmbitoNovitàApplicabilitàSuggerimento
Lavoratori autonomiDifferenziale positivo da credito d’imposta da agevolazioni: imposta sostitutiva 26%Con l’entrata in vigore del decreto;in alcuni casi retroattiva dal 2024Verificare acquisto/cessione crediti di imposta
Reddito di impresaAllineamento fiscale; modifiche per riporti perdite e valori fiscaliIn linea di massima dal 2026Verificare disallineamenti bilancio civilistico-fiscale
IVADetraibilità fino a due anni dal ricevimento della fatturaDall’entrata in vigore – nessuna norma transitoriaVerificare processi di registrazione ritardata di fatture di acquisto
Accertamento fiscaleRiduzione termini accertamento per componenti negativi pluriennali
Presunzione di distribuzione utili antieconomicità
Dal 2026 o 2027Adeguare le procedure di controllo e documentazione
CPB 2026–2027Regime premiale rafforzatoBiennio 2026–2027Verificare la convenienza all‘adesione
Ravvedimento 2020–2023Base di calcolo e imposta dipendente dal rating ISAVersamento 01.01.–15.03.2027Effettuare analisi costo-beneficio

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
 

Circolari

Le nostre circolari – Aggiornamenti utili in materia fiscale e legale

12.08.2026, Circolare n. 34/2026

Decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 – effetti sulle auto in uso promiscuo

Il decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 (D.Lgs. n. 148/2026) unifica, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, il calcolo della retribuzione in natura per l’uso promiscuo dei veicoli aziendali e introduce al tempo stesso due nuove maggiorazioni sul valore del benefit.

04.08.2026, Circolare n. 33/2026

Assegnazioni e/o cessioni agevolate ai soci di beni non utilizzati nell’attività dell’impresa o trasformazione in società semplice

Entro il prossimo 30 settembre 2026 alle società di persone e di capitali è data nuovamente la possibilità di assegnare ai propri soci in modo agevolato beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e veicoli, oppure cederli a questi ultimi mediante un contratto di cessione o, in determinate circostanze, trasformare la stessa società in una società semplice.