Decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 – effetti sulle auto in uso promiscuo
Decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 – effetti sulle auto in uso promiscuo
L'11 agosto 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 il Decreto Legislativo del 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026, con il quale sono state nuovamente apportate una serie di modifiche alla riforma fiscale in corso. Vi informeremo sulle numerose novità con una nostra circolare dedicata. In via preliminare, tuttavia, desideriamo richiamare la vostra attenzione sulle modifiche sostanziali relative al calcolo della retribuzione in natura in caso di utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali, poiché queste si applicano con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2026 e potrebbero richiedere decisioni tempestive e daranno sicuramente adito a discussioni con i collaboratori interessati. Le novità sono contenute nell’art. 2 del D.Lgs. n. 148/2026; con lo stesso testo è stato adeguato anche l’art. 53, comma 6, lettera a) del nuovo testo unico delle imposte sui redditi. Il decreto, da un lato, unifica il calcolo della retribuzione in natura, cosa che in linea di principio è molto apprezzabile, ma, dall’altro, introduce due gravi maggiorazioni sul valore della retribuzione in natura stessa.
Già all’inizio dell’anno abbiamo comunicato le tabelle ACI valide per il 2026, così come sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 2025 e che devono essere utilizzate per il calcolo della retribuzione in natura per il 2026. Le tabelle sono consultabili al seguente indirizzo: aci.gov.it/servizio/fringe-benefit/.
Per ulteriori dettagli, si rimanda alla nostra circolare n. 6/2026.
I – Unificazione e semplificazione delle procedure di calcolo
Per il calcolo della retribuzione in natura o del corrispettivo da fatturare al dipendente per l’uso promiscuo delle auto aziendali, vi abbiamo ad inizio anno illustrato sei diverse procedure, a seconda, da un lato, della prima immatricolazione dei veicoli e, dall’altro, dell’effettiva da di cessione in uso degli stessi ai dipendenti. A tal proposito, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2026, è prevista una semplificazione e restano in piedi solo tre metodi, tra cui, in particolare, viene finalmente eliminato il riferimento al valore di mercato dell’uso privato:
1. In linea di principio si applica un metodo di calcolo che dipende dal tipo di propulsione dei veicoli: veicoli completamente elettrici, veicoli ibridi plug-in e tutti i veicoli restanti;
2. come prima norma transitoria si applica un metodo di calcolo basato sulle emissioni inquinanti, che continua ad applicarsi a tutti i veicoli concessi in uso promiscuo al dipendente a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, nonché ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025;
3. Una seconda disposizione transitoria si applica ai veicoli che, già prima del 1° luglio 2020, erano stati messi a disposizione di un dipendente per uso promiscuo in base a un accordo specifico. In questo caso rimane in vigore la disposizione forfettaria originaria, secondo la quale, in linea generale, devono essere considerati 4.500 km all’anno come uso privato alla tariffa prevista per 15.000 km.
Importante: per la prima norma transitoria (1° luglio 2020–31 dicembre 2024), il legislatore ha espressamente escluso che il cambio di dipendente (che utilizza l’auto) comporti conseguenze negative. Per la vecchia norma ai sensi dell’art. 1, comma 633, della L. 160/2019 manca una corrispondente nuova norma di proroga. Ne consegue che: i veicoli soggetti al primo regime transitorio rimangono in questa classe, anche se vengono assegnati ad altri dipendenti. A nostro avviso, i veicoli risalenti al periodo precedente al 1° luglio 2020 rimangono soggetti alla vecchia normativa solo fintantoché persiste il rapporto di cessione in uso a suo in vigore. Se il veicolo viene assegnato a un altro dipendente in base a un nuovo accordo, si applica in linea di principio la norma vigente al momento della nuova cessione.
Ecco una panoramica delle procedure:
| Metodo di calcolo | Autoveicoli soggetti | Calcolo |
| 1. Regola in base al tipo di propulsione | Tutti i veicoli che non rientrano nelle dispo-sizioni transitorie di cui sotto | Veicoli elettrici 10%, veicoli ibridi plug-in 20%, tutti gli altri veicoli 50% su 15.000 km |
| 2. Regola transitoria in base alle emissioni di CO₂ | Veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati nel 2025 | 25% / 30% / 50% / 60% di 15.000 km in base alle emissioni di CO₂ |
| 3. Regola transitoria veicolo assegnato prima del 1° luglio 2020 | Veicoli che, in virtù di una cessione in uso conclusa entro il 30 giugno 2020, continuano a rientrare nella vecchia normativa (purché il dipendente rimanga lo stesso!) | 30% di 15.000 km = 4.500 km/anno × tariffa ACI |
II – Nuove maggiorazioni sul valore dei compensi/benefici in natura
Il regolamento del 7 agosto 2026 prevede inoltre due nuove maggiorazioni sul valore dei benefici in natura così determinati, in funzione di eventuali dotazioni speciali e dell’età dei veicoli:
1. Maggiorazione per equipaggiamenti speciali: se il veicolo presenta equipaggiamenti, modifiche o accessori che non sono considerati separatamente nelle tabelle ACI di riferimento e che il dipendente non ha acquistato direttamente e a proprie spese, la retribuzione in natura aumenta forfettariamente del 5%; gli importi a carico del dipendente – compresi quelli relativi ad accessori ed equipaggiamenti – rimangono deducibili; il legislatore si attiene in questo caso a un parere dell’Agenzia delle Entrate (risposta n. 233 del 9 settembre 2025). Questa modifica susciterà sicuramente molte discussioni e controversie, poiché la definizione di «equipaggiamento speciale» dipende in larga misura anche dalla politica di vendita delle concessionarie. Se un pacchetto di assistenza soggetto a sovrapprezzo o un gancio di traino debbano essere considerati dotazioni di serie o dotazioni extra dovrà essere chiarito caso per caso.
2. Maggiorazione in base all’età del veicolo: non comprensibile è invece la successiva maggiorazione: dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione, la retribuzione in natura deve essere aumentata del 50% secondo il tariffario ACI (avete letto bene: aumentata e non ridotta!). È determinante esclusivamente la data della prima immatricolazione, non la data di assegnazione al dipendente. A partire dal 1° gennaio 2026, tra i veicoli soggetti alla nuova norma di base ovvero alla normativa transitoria, sono interessati, in una prima fase, quelli immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 2020. A titolo esplicativo:
Prima immatricolazione 15.9.2020 → quinto anno succ. = 2025 → maggiorazione dall’1.1.2026
Prima immatricolazione 15.9.2021 → quinto anno succ. = 2026 → maggiorazione dall’1.1.2027
In realtà al dipendente – si ci consentite una considerazione critica - non è certamente attribuita una retribuzione in natura più elevata solo perché gli viene assegnata un’auto più vecchia: anzi, sarebbe il contrario. Questa nuova norma viene però giustificata con l’intenzione di creare un incentivo per rinnovare il parco auto aziendale e stimolare così la crescita economica, nonché la sostenibilità e la tutela dell’ambiente…. E chi non è d’accordo con questo intento?
La maggiorazione del 50% si applica indipendentemente dal tipo di propulsione del veicolo e quindi anche ai veicoli completamente elettrici e ai veicoli ibridi.
I contributi alle spese addebitati al dipendente devono essere detratti in tutti i casi. Contrariamente a quanto indicato nella relazione di accompagnamento alle nuove norme, secondo la formulazione definitiva di cui all’art. 2 si deve presumere che il contributo alle spese a carico del dipendente debba essere preso in considerazione già al momento della determinazione del valore di base e solo successivamente debba essere calcolata la maggiorazione del 50% o del 5%. Un chiarimento ufficiale a tale proposito sarebbe importante.
Importante: il trattamento degli optional applicato dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 rimane invariato; non è previsto alcun rimborso delle eventuali imposte più elevate già versate. In parole povere: per il 2025 non sono necessarie né possibili correzioni.
III – Ripercussioni sul calcolo della retribuzione in natura a partire dal 1° gennaio 2026:
Regola di base per il calcolo della retribuzione in natura per i veicoli nuovi
La retribuzione in natura viene calcolata, in linea di principio, per tutti i veicoli come segue, sempre con riferimento alla tariffa ACI per 15.000 km/anno (art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR):
- Per i veicoli ibridi plug-in, il 20% di 15.000 km (pari a 3.000 km/anno) è considerato uso privato.
- Per i veicoli elettrici, invece, il 10% di 15.000 km (pari quindi a 1.500 km/anno) è considerato utilizzo privato.
- Per tutti gli altri veicoli, viene applicata una quota forfettaria del 50% (pari a 7.500 km/anno) come utilizzo privato.
I km a forfait così calcolati per l’uso privato per anno vengono poi moltiplicati per la tariffa chilometrica ACI per chilometro del rispettivo veicolo (costo per km con un chilometraggio annuo di 15.000 km), e il vantaggio monetario derivante dall’uso privato risulta al netto dell’eventuale contributo alle spese da parte del dipendente.
Come già rilevato a gennaio, la normativa fa sì che l’addebito per uso privato dei veicoli elettrici risulti ormai quasi impercettibile, mentre può comportare oneri aggiuntivi considerevoli per i veicoli con motore a combustione interna e per i veicoli ibridi non ricaricabili esternamente.
Come illustrato sopra, la retribuzione in natura così calcolata aumenta forfettariamente del 5% se il veicolo è dotato di optional non valutati separatamente. Per i veicoli di nuova immatricolazione, la maggiorazione del 50% legata all’età va naturalmente presa in considerazione solo dopo la scadenza del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione.
Prima normativa transitoria per i veicoli più vecchi
Per i veicoli di seguito indicati rimane in vigore la prima normativa transitoria, secondo la quale l’utilizzo privato viene calcolato in base alle emissioni inquinanti:
1. per i veicoli aziendali che, a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, sono stati messi a disposizione di un dipendente per uso promiscuo, e
2. per i veicoli aziendali che siano stati comprovatamente ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo ad un dipendente nel corso dell’anno 2025 (Attenzione: finora il termine previsto era il 30 giugno 2025).
L’utilizzo privato di questi veicoli continua a essere calcolato come segue, sempre ai sensi dell’art. 1, comma 48-bis, della Legge n. 207/2024 in combinato disposto con l’art. 1, comma 632, della Legge n. 160/2019, con riferimento alla tariffa ACI di 15.000 km:
- fino a 60 g/km: 25% di 15.000 km (corrisponde a 3.750 km/anno),
- oltre 60 g/km e fino a 160 g/km: 30% di 15.000 km (corrisponde a 4.500 km/anno),
- oltre 160 g/km e fino a 190 g/km: 50% di 15.000 km (corrisponde a 7.500 km/anno),
- oltre 190 g/km: 60% di 15.000 km (corrisponde a 9.000 km/anno).
I km forfettari così calcolati per l’uso privato annuo vengono poi moltiplicati per la tariffa specifica ACI per chilometro del rispettivo veicolo (costo per km con un chilometraggio annuo di 15.000 km), e il compenso in natura derivante dall’uso privato risulta al netto dell’eventuale contributo alle spese da parte del dipendente.
Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione, si continua ad applicare il calcolo di cui sopra in base alle emissioni inquinanti, ma il valore così determinato viene aumentato del 50%. Le conseguenze in termini di addebito sono rilevanti:
- fino a 60 g/km: 37,5% di 15.000 km (corrisponde a 5.625 km/anno),
- oltre 60 g/km e fino a 160 g/km: 45% di 15.000 km (corrisponde a 6.750 km/anno),
- oltre 160 g/km e fino a 190 g/km: 75% di 15.000 km (corrispondenti a 11.250 km/anno),
- oltre 190 g/km: 90% di 15.000 km (corrispondenti a 13.500 km/anno).
Come indicato sopra, tale aumento riguarda per il momento i veicoli immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 2020.
Per gli equipaggiamenti opzionali, il valore del beneficio in natura così determinato viene maggiorato del 5%.
Seconda disposizione transitoria per i veicoli più vecchi
Poiché la normativa speciale allora in vigore, di cui all’art. 1, comma 633, della legge n. 160/2019, non è stata modificata, a nostro avviso si deve presumere che, per i veicoli concessi in uso promiscuo a un dipendente in base a un contratto stipulato entro il 30 giugno 2020, il valore del beneficio in natura continui ad essere calcolato forfettariamente per 4.500 km, calcolato in base al chilometraggio di 15.000 km del rispettivo veicolo, indipendentemente dalle emissioni inquinanti e dal tipo di propulsione. A nostro avviso, non si applicano nemmeno né la nuova maggiorazione del 50% per l’età del veicolo né la maggiorazione del 5% per gli optionals; è tuttavia auspicabile un chiarimento ufficiale. Inoltre, come illustrato sopra, si deve presumere che il mantenimento di questa seconda disposizione transitoria sia valido solo se l’utilizzo continua ad essere effettuato da un dipendente con il quale sia stato stipulato un accordo in tal senso prima del 1° luglio 2020.
Eliminazione del riferimento al valore di mercato
Con la riforma, a partire dal 1° gennaio 2026 cesseranno di avere efficacia anche le disposizioni secondo cui, in casi particolari, la quota di utilizzo privato doveva essere determinata in riferimento al valore di mercato. Di conseguenza, con la nuova norma sarà escluso l’utilizzo del valore di mercato sia per i veicoli soggetti al regime transitorio dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, sia per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati nel corso del 2025. Per questi veicoli rimane quindi determinante il metodo di calcolo forfettario previsto in ciascun caso sulla base delle tariffe ACI. L’eliminazione del riferimento al valore di mercato è da accogliere con favore, in quanto fino ad oggi l’amministrazione finanziaria non è stata in grado di stabilire un criterio affidabile per la determinazione del valore di mercato.
Conclusioni
- Per i veicoli che, in virtù di un accordo/contratto stipulato entro il 30 giugno 2020, continuano a rientrare nella normativa allora vigente e per i quali l’uso privato poteva ancora essere calcolato per 4.500 km/anno in base alla tariffa ACI prevista per 15.000 km, non dovrebbero esserci modifiche di alcun tipo, a condizione che l’utilizzatore sia rimasto lo stesso negli anni successivi. Secondo la nostra interpretazione della norma, anche i nuovi supplementi del 5% e del 50% non si applicano a questi veicoli; resta tuttavia da attendere un chiarimento ufficiale.
- Per i veicoli che, a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, sono stati messi a disposizione di un dipendente per uso promiscuo, rimangono validi i calcoli precedenti; tuttavia, qualora il veicolo sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2021 o sia dotato di equipaggiamenti extra, potrebbero esserci notevoli oneri aggiuntivi.
- La novità può risultare vantaggiosa per i veicoli ordinati prima del 31 dicembre 2024: in precedenza era richiesta la messa a disposizione al dipendente fino al 30 giugno 2025; ora è sufficiente la messa a disposizione fino al 31 dicembre 2025 per rientrare nella normativa sulle emissioni.
- Infine, è positivo il fatto che, per i veicoli soggetti alla prima normativa transitoria, un cambio di dipendente non influisca sulle modalità di calcolo della retribuzione in natura.
Suggerimenti
Come indicato più sopra, le novità hanno effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2026. Raccomandiamo di verificare il parco veicoli aziendale prima delle prossime buste paga e di annotare cinque informazioni di base per ogni veicolo:
- tipo di alimentazione o emissioni di CO₂ del veicolo,
- data dell’ordine,
- data di consegna al dipendente,
- data della prima immatricolazione
- eventuali dotazioni speciali.
Solo sulla base di questi cinque dati è possibile determinare il metodo di calcolo da applicare ed eventuali maggiorazioni. Laddove l’uso promiscuo venga conteggiato come retribuzione in natura in busta paga, vi consigliamo di contattare immediatamente il vostro Consulente del Lavoro per coordinare le eventuali rettifiche a posteriori. Nei casi in cui l’uso promiscuo venga addebitato al dipendente, sarà necessario informarlo dei costi aggiuntivi, che potrebbero essere consistenti. La rivalutazione retroattiva può riguardare, oltre all’imposta sul reddito, anche i contributi previdenziali e le relative comunicazioni. È invece opportuno attendere prima di procedere all’emissione di fatture con importi maggiorati; ci potrebbero essere sviluppi in merito quando tutte le persone interessate torneranno dalle vacanze di agosto.
Di seguito un riassunto delle nuove regole:
| Argomento | Regole dall’1.1.2026 | Veicoli in questione/indicazioni |
| Vecchie norme fino al 30.6.2020 | 30% di 15.000 km = 4.500 km/anno × tariffa ACI; a nostro avviso senza maggiorazione 5% o 50% | Veicoli che, in virtù di un accordo di cessione in uso concluso entro il 30 giugno 2020, continuano a rientrare nella vecchia normativa. Secondo la nostra interpretazione della norma, tale disposizione rimane in vigore. |
| Norme transitorie 1.7.2020–31.12.2024 | Calcolo in base alle emissioni diCO₂: 25% / 30% / 50% / 60% di 15.000 km | Veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024. |
| Norme transitorie veicoli assegnati nel 2025 | Calcolo in base alle emissioni diCO₂: 25% / 30% / 50% / 60% di 15.000 km | Veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025. |
| Nuove norme base | Elettrico: 10% = 1.500 km; Plug-in-Hybrid: 20% = 3.000 km; altri veicoli: 50% = 7.500 km | Tutti i veicoli che non ricadono in alcuna delle fattispecie descritte sopra |
| Veicoli oltre cinque anni | In base alle nuove regole 2026 il valore calcolato va aumentato del 50% | Determinante è l’anno di prima immatricolazione |
| Accessori extra/optionals | +5% sul valore calcolato | Per optionals non specificatamente quotati nelle tabelle ACI, in base a determinati presupposti |
| Contributo ai costi addebitato al dipendente | Da dedurre dall’imposto della retribuzione in natura | La lettera della norma – art. 2 del D.Lgs. indica chiaramente tale procedura – manca una presa di posizione ufficiale |
| Passaggio contratto ad altro dipendente | Non rileva negativamente per le nuove norme transitorie | Il Termine dei cinque anni non parte da nuovo in caso di cambio del dipendente/utilizzatore; rileva in primis la prima immatricolazione |
| Valore normale/di mercato | Abrogato dall’1.1.2026 | Riguarda in particolare i veicoli assegnati in uso promiscuo nell’anno 2025, che non rientrano nella disciplina transitoria di cui all’art. 1, comma 48-bis, della legge n. 207/2024; a partire dal 2026, anche per questi veicoli sarà determinante la tariffa ACI |
| Suggerimento sul da farsi | Effettuare una ricognizione del parco veicoli | Rilevare per ogni veicolo data ordine, data concessione in uso promiscuo, data prima immatricolazione, tipo di alimentazione veicolo e livello di emissioni di CO₂. |
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
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