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Sentenze della Corte di Cassazione sulla contribuzione dei soci di srl alle Gestioni artigiani e commercianti – nessuna contribuzione sugli utili non distribuiti

Bolzano, 01.10.2026

Sentenze della Corte di Cassazione sulla contribuzione dei soci di srl alle Gestioni artigiani e commercianti – nessuna contribuzione sugli utili non distribuiti

Con diverse sentenze di identico tenore depositate nel settembre 2026 (tra cui la n. 25377 del 16 settembre 2026), la Corte di Cassazione ha sostanzialmente modificato la prassi finora seguita dall’INPS nella determinazione della base imponibile contributiva dei soci lavoratori di srl. Finora l’INPS – secondo il proprio orientamento costante e in linea con le istruzioni del quadro RR – assoggettava a contribuzione, in linea di principio, la parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del socio, ancorché non distribuiti ai soci.

La Cassazione si fonda invece sul dato letterale dell’art. 3-bis del DL n. 384/92: ai fini contributivi rilevano i redditi d’impresa imputati fiscalmente all’iscritto e da quest’ultimo denunciati ai fini IRPEF. Secondo il nuovo orientamento, per i soci di srl l’obbligo contributivo matura quindi solo se il reddito è per legge imputato al socio. La Corte individua tale imputazione nella percezione degli utili oppure nell’opzione per il regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR (dal 2027 artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 117/2026).

Se invece gli utili di una srl non in regime di trasparenza sono accantonati a riserva, essi restano fiscalmente in capo alla società e, secondo il nuovo orientamento, non concorrono alla formazione della base imponibile contributiva del socio. In assenza di altri redditi d’impresa soggetti a contribuzione, restano dovuti in tal caso soltanto i contributi sul reddito minimale.

Ciò vale anche per il socio unico e amministratore unico, che decide personalmente in merito all’accantonamento degli utili: la mancata distribuzione può rispondere a molteplici ragioni imprenditoriali e non configura di per sé un comportamento elusivo. Inoltre, l’onere di provare l’imputazione del reddito al socio grava sull’INPS.

Esempio

Una srl consegue un reddito d’impresa di 300.000 euro, interamente accantonato a riserva. Un socio titolare di una quota del 50 % partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ed è iscritto alla Gestione commercianti. Finora l’INPS gli imputava una base imponibile contributiva di 150.000 euro; secondo il nuovo orientamento tale importo non è soggetto a contribuzione e il socio, in assenza di altri redditi d’impresa soggetti a contribuzione, è tenuto soltanto ai contributi sul minimale. Nelle srl in regime di trasparenza fiscale, invece, il reddito è imputato direttamente ai soci e resta soggetto a contribuzione.

Questioni aperte sugli utili distribuiti

Resta aperto il trattamento degli utili distribuiti. La Cassazione continua a riferire la base imponibile contributiva alla quota del reddito d’impresa dichiarato dalla società, ma ne subordina l’imputazione al socio alla percezione degli utili ovvero all’opzione per il regime di trasparenza.

Non è quindi chiaro se rilevi la quota del reddito fiscale (al lordo delle imposte e comprensivo delle variazioni in aumento per costi non deducibili) oppure il dividendo netto distribuito – tanto più che i dividendi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26 % e non transitano dalla dichiarazione del socio. Inoltre, reddito fiscale e utile distribuito sono grandezze talvolta del tutto diverse: la distribuzione avviene, in base alla delibera dei soci, a valere sull’utile d’esercizio o su riserve (anche di esercizi precedenti) e l’importo distribuito è al netto delle imposte. Una base imponibile commisurata all’utile netto penalizzerebbe inoltre le srl in regime di trasparenza (nonché le società di persone), i cui soci continuano a calcolare i contributi sul reddito fiscale, di regola sensibilmente più elevato. Incerto è anche il trattamento delle variazioni fiscali definitive: i costi non deducibili aumentano il reddito imponibile ma non potranno mai essere distribuiti; viceversa, i proventi esclusi dalla determinazione del reddito e le deduzioni fiscali extracontabili (ad es. le maggiorazioni fiscali degli ammortamenti) danno luogo a utili distribuibili, pur non essendo tassati. Attribuire tali variazioni alle riserve distribuite in esercizi successivi richiederebbe un monitoraggio pluriennale delle riserve stratificate, nella pratica difficilmente attuabile.

Secondo i primi commenti della stampa specializzata, dalle sentenze sembrerebbe emergere che, ai fini dell’imputazione, possa rilevare in linea di principio l’effettiva percezione dell’utile e che la nozione di “reddito dichiarato” sia utilizzata in senso atecnico, nel significato di “reddito tassato”. A conferma di ciò, alcune pronunce (ad es. le nn. 25383/2026 e 25628/2026) riguardano partecipazioni i cui utili, se distribuiti, sarebbero stati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta. Secondo tale interpretazione, non dovrebbe quindi assumere rilevanza decisiva se il dividendo sia indicato in dichiarazione o assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta.

Gestione artigiani e obbligo di iscrizione

A nostro avviso, i principi sopra esposti valgono allo stesso modo per la Gestione artigiani.

Diversa è invece la questione se sussista in assoluto l’obbligo di iscrizione alla Gestione artigiani. Con la sentenza n. 19448 del 12 giugno 2026 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento costante: l’iscrizione della società all’Albo delle imprese artigiane non ha efficacia costitutiva ai fini dell’obbligo contributivo; la sua mancanza è irrilevante una volta accertata la natura artigiana dell’attività. Ai fini dell’inquadramento previdenziale rileva in particolare se l’attività artigiana sia svolta prevalentemente con il lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e se il fattore lavoro prevalga sul fattore capitale. Nel caso deciso, la srl era inquadrata presso l’INPS nel settore industria; l’iscrizione d’ufficio del socio e amministratore è stata comunque confermata.

Per l’Alto Adige occorre distinguere: l’ordinamento provinciale dell’artigianato prevede per le srl specifici requisiti relativi ai soci o ai membri dell’organo amministrativo che prestano la propria attività nell’impresa nonché alla loro partecipazione al capitale. Se tali requisiti non sono soddisfatti, secondo l’ordinamento provinciale non si tratta della mera mancanza dell’iscrizione formale; mancano piuttosto gli stessi presupposti che la legge provinciale prevede per la qualificazione della srl come impresa artigiana. Se l’INPS possa, ciò nonostante, assoggettare i singoli soci alla Gestione artigiani sulla base della normativa previdenziale statale, a nostro avviso, non è stato chiarito in modo definitivo dalla Cass. n. 19448/2026.

In generale, per le srl artigiane altoatesine occorre comunque distinguere due casi:

  • I requisiti dell’impresa artigiana sono soddisfatti sotto il profilo sostanziale, ma la società non è iscritta all’Albo delle imprese artigiane: secondo la giurisprudenza costante, la sola mancata iscrizione non esclude, in linea di principio, un possibile obbligo contributivo presso la Gestione artigiani.
  • La srl non soddisfa nemmeno i requisiti sostanziali previsti dall’ordinamento provinciale dell’artigianato: in questo caso sussistono, a nostro avviso, tuttora argomenti rilevanti contro l’inquadramento dei soci nella Gestione artigiani.
Indicazioni pratiche

Alla luce di questo orientamento, i soci di srl attualmente iscritti alla Gestione commercianti o alla Gestione artigiani dovrebbero far verificare:

  • se negli anni passati siano stati versati contributi INPS su utili non distribuiti della srl;
  • se tali contributi fossero effettivamente dovuti secondo il nuovo orientamento;
  • se sia possibile una rettifica o una richiesta di rimborso;
  • per i soci di srl artigiane altoatesine, inoltre, se sussistano effettivamente i presupposti per l’iscrizione alla Gestione artigiani;
  • se applicare il nuovo orientamento già alle annualità contributive non ancora definite o ancora da dichiarare.

Infine, alla luce delle sentenze in esame, sarà necessario riesaminare, nelle società a responsabilità limitata, le modalità di determinazione dei compensi degli amministratori e di distribuzione degli utili.

Da ultimo: l’INPS non ha ancora recepito in via ufficiale il nuovo orientamento giurisprudenziale. L’applicazione dei nuovi principi già nel calcolo dei contributi correnti ovvero la richiesta di rimborso dei contributi già versati può quindi, allo stato attuale, dar luogo a contestazioni ed eventualmente a contenzioso.

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
 

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