Tassa annuale vidimazioni per le società di capitali – versamento entro lunedì 17 marzo 2025
Quest’anno al più tardi entro lunedì 17 marzo 2025 dovrà essere versata la tassa sulla vidimazione dei libri sociali. Le disposizioni non sono variate rispetto all’anno scorso ed entro tale scadenza le società di capitali dovranno versare la tassa annuale prevista per la vidimazione dei libri sociali, che ammonta a:
- 309,87 Euro, se l’ammontare del capitale sociale delle società di capitali non supera l’importo di 516.456,90 Euro e
- 516,46 Euro, se il capitale sociale supera tale importo.
La data di riferimento per quantificare il capitale sociale è quella del 1° gennaio 2025.
Il versamento va effettuato tramite il modello F24 indicando il codice tributo 7085 (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”) ed oltre all’importo, il periodo di riferimento, cioè l’anno 2025. È data la possibilità di compensare il pagamento con un eventuale credito.
Attenzione: i consorzi (eccetto quelli con forma giuridica di società di capitali), le società cooperative, le società di persone e le imprese individuali così come gli enti non commerciali non sono tenuti al pagamento della tassa di vidimazione. Questi soggetti, al momento della vidimazione dei singoli libri sociali, sono invece tenuti a versare la tassa di 67,00 Euro ogni 500 pagine.
Una particolarità per le nuove società costituite nel 2024 con esercizio infrannuale: il versamento della tassa di vidimazione è stato effettuato in sede di costituzione, e va ora effettuato anche per l’anno solare 2025.
La suddetta tassa di concessione è deducibile sia ai fini IRES, che IRAP e va contabilizzata nella voce B.14 del conto economico (oneri diversi di gestione).
Essendo che il versamento di tale tassa viene di frequente dimenticato o effettuato in ritardo, riassumiamo di seguito le modalità per sanare l’omesso o ritardato versamento. La tassa va versata unitamente agli interessi calcolati fino alla data del versamento con modello F24 e codice tributo 7085. La sanzione invece si versa con mod. F23, indicando “RCC” come codice ufficio, “SZ” come causale, “678T” come codice tributo, tenendo presente che, secondo il ns. parere, fino al 17 marzo 2025 si applica la sanzione ridotta del 3,75%. Quindi, nel caso abbiate omesso il versamento nell’anno passato, conviene sanare l’irregolarità nei prossimi giorni. Il versamento del tributo va aumentato degli interessi di legge, che fino al 31.12.2024 erano al tasso del 2,5% e dall’1.1.2025 sono stati ridotti al 2%.
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
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