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Tassa annuale vidimazioni per le società di capitali – versamento entro il 18 marzo 2024

Bolzano, 04.03.2024

Quest’anno al più tardi entro lunedì 18 marzo 2024 dovrà essere versata la tassa sulla vidimazione dei libri sociali. Le disposizioni non sono variate rispetto all’anno scorso ed entro tale scadenza le società di capitali dovranno versare la tassa annuale prevista per la vidimazione dei libri sociali, che ammonta a:

  • 309,87 Euro, se l’ammontare del capitale sociale delle società di capitali non supera l’importo di 516.456,90 Euro e
  • 516,46 Euro, se il capitale sociale supera tale importo.

La data di riferimento per quantificare il capitale sociale è quella del 1° gennaio 2024.

Il versamento va effettuato tramite il modello F24 indicando il codice tributo 7085 (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”) ed oltre all’importo, il periodo di riferimento, cioè l’anno 2024. Il modello F24 può essere inviato esclusivamente in modalità telematica (home banking o Entratel). Esiste la possibilità di compensare il pagamento con un eventuale credito.

Attenzione: i consorzi (eccetto quelli con forma giuridica di società di capitali), le società cooperative, le società di persone e le imprese individuali così come gli enti non commerciali non sono tenuti al pagamento della tassa di vidimazione. Questi soggetti, al momento della vidimazione dei singoli libri sociali, sono invece tenuti a versare la tassa di 67,00 Euro ogni 500 pagine.

Una particolarità per le nuove società costituite nel 2023 con esercizio infrannuale: il versamento della tassa di vidimazione è stato effettuato in sede di costituzione, e va ora effettuato anche per l’anno solare 2024.

La suddetta tassa di concessione è deducibile sia ai fini IRES, che IRAP e va contabilizzata nella voce B.14 del conto economico (oneri diversi di gestione).

Essendo che di frequente il versamento di tale tassa viene dimenticato o effettuato in ritardo, riassumiamo di seguito le modalità per sanare l’omesso o ritardato versamento. La tassa va versata unitamente agli interessi calcolati fino alla data del versamento con modello F24 e codice tributo 7085. La sanzione invece si versa con mod. F23, indicando “RCC” come codice ufficio, “SZ” come causale, “678T” come codice tributo, tenendo presente che, secondo il ns. parere, fino al 16 marzo 2024 si applica la sanzione ridotta del 3,75%. Quindi, nel caso abbiate omesso il versamento nell’anno passato, conviene sanare l’irregolarità nei prossimi giorni.

 

 

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti,
 

Dott. Comm. Josef Vieider

 

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