Condono irregolarità formali – versamento entro il 31 marzo 2023
Con la ns. circolare 1/2023 vi abbiamo informati, che la legge Finanziaria 2023 ha previsto un cd. “condono formale”. In concreto, per tutte le irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022, viene concessa la possibilità di “sanarle” con il pagamento di un importo forfettario di 200 Euro per ogni anno di imposta, pagabili in una o due rate entro il 31 marzo 2023 ed eventualmente entro il 341 marzo 2024. Per “invogliare” i contribuenti ad aderire al suddetto condono, sono stati prolungati di due i termini di notifica per l’Agenzia Entrate di eventuali irregolarità rilevate con verbale.
Di recente con il provvedimento n° 27629 del 30 gennaio sono state emanate le necessarie disposizioni attuative, mentre con la Circolare 2/E del 27 gennaio 2023 l’Agenzia Entrate ha illustrato la norma e chiarito che cosa intende per “errore formale”. In generale si può affermare che le norme e regole sono pressochè identiche con quelle del precedente “condono” del 2019, con il quale si potevano sanare le irregolarità commesse fino al 24 ottobre 2018 dietro pagamento di un importo sempre di 200 Euro.
Detto condono può essere fruito da tutti i contribuenti, quindi sia imprese che lavoratori autonomi che persone fische/privati.
Quali errori formali sono classificate tutte le violazioni che non influiscono sulla determinazione della base imponibile di IVA o imposte sul reddito. Sono però specificatamente escluse le violazioni commesse con riguardo con il modello RW di dichiarazione dei patrimoni detenuti all’estero.
Nel definire gli errori formali l’Agenzia rinvia alla Circ. 11/E 2019, ma pubblica altresì una nuova lista aggiornata e non esaustiva di possibili errori formali. Di seguito un estratto, pubblicato da “Eutekne”, con l’indicazione se la correzione è necessaria o meno.
| Fattispecie | Norma | Correzione | Nota |
| Mancata/irregolare indicazione dei costi black list | art.8 co. 3-bis del DLgs. 471/97 | Correzione necessaria | si veda la Circ. 11/E 2019 |
Mancata/irregolare comunicazione delle minusvalenze su partecipazioni | Art. 11 co. 4-bis DLgs. 471/97 | Correzione necessaria | - |
| Indicazione dei percipienti nel modello 770 | Art. 2 co. 4 DLgs. 471/97 | Correzione necessaria | - |
| Dichiarazione redditi inesatta | Art. 8 co. 1 DLgs. 471/97 | Correzione necessaria | si veda la Circ. 2/E 2023 |
| Dichiarazione redatta non conformemente ai modelli approvati c.d. “dichiarazione irregolare” | Art. 8 co. 1 DLgs. 471/97 | Correzione necessaria | si veda la Circ. 2/E 2023 |
Dichiarazione irregolare modello 770 | Art. 8 co. 3 DLgs. 471/97 | Correzione necessaria | - |
| Errate indicazioni su dividendi, plusvalenze, CFC ecc. | Art. 8 co. 3-ter, 3-quater e 3-quinquies DLgs. 471/97 | Correzione necessaria | |
| Tardiva trasmissione della dichiarazione tramite intermediario | Art. 7-bis DLgs. 241/97 | - | si veda la Circ. 2/E 2023 |
| Omessa trasmissione della dichiarazione tramite intermediario | Art. 7-bis DLgs. 241/97 | Correzione necessaria | riferimento mancante nella Circ. 2/E 2023 |
| Rilascio infedele del visto di conformità | Art. 39 DLgs. 241/97 | - | non definibile per la Circ. 11/E 2019 |
| Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA | Art. 11 co. 2-ter DLgs. 471/97 | Correzione, a meno che i dati non siano già stati comunicati con la dichiarazione IVA | Definibile, se non ci sono effetti su determinazione/ versamento dell’IVA |
| INTRASTAT | Art. 11 co. 4 DLgs. 471/97 | Correzione necessaria | si veda la Circ. 2/E 2023 |
| Comunicazione di dati al Sistema Tessera sanitaria | Art. 3 co. 5-bis DLgs. 175/2014 | Correzione necessaria | si veda la Circ. 2/E 2023 |
| Certificazioni Uniche | Art. 4 co. 6-quinquies DPR 322/98 | - | non definibile per la Circ. 11/E 2019 |
| Errori nelle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività | Art. 5 DLgs. 471/97 | Correzione necessaria | si veda la Circ. 2/E 2023 |
| Comunicazioni finanziarie mensili | Art. 10 DLgs. 471/97 | Correzione necessaria | si veda la Circ. 2/E 2023 |
| Opzioni ex DPR 442/97 | Art. 11 DLgs. 471/97 | Correzione necessaria | si veda la Circ. 2/E 2023 |
| Violazione su fatturazione/registrazione senza effetto sulla liquidazione IVA | Art. 6 co. 1 DLgs. 471/97 | Riemissione della fattura, per quanto possibile | si veda la Circ. 2/E 2023 |
Errore operazione non imponibile/esente/esclusa con rilevanza sulle imposte dirette | Art. 6 co. 2 DLgs. 471/97 | - | non definibile per la Circ. 11/E 2019 |
| Errore operazione non imponibile/esente/esclusa senza rilevanza sulle imposte dirette | Art. 6 co. 2 DLgs. 471/97 | Riemissione della fattura, per quanto possibile | si veda la Circ. 2/E 2023 |
| Detrazione di un'IVA in eccesso a causa di un errore di aliquota | Art. 6 co. 6 DLgs. 471/97 | Nessuna correzione necessaria | si veda la Circ. 2/E 2023 |
| Irregolarità nel reverse charge | Art. 6 co. 9-bis.1 e 9-bis.2 DLgs. 471/97 | Nessuna correzione necessaria | si veda la Circ. 2/E 2023 |
| Omesso reverse charge | Art. 6 Co. 9-bis DLgs. 471/97 | Applicazione dell’“inversione contabile” | si veda la Circ. 2/E 2023 |
| Omesso reverse charge per acquisti intracomunitari e internazionali | Art. 6 co. 9-bis DLgs. 471/97 | Applicazione dell’“inversione contabile” | si veda la Circ. 2/E 2023 |
| Violazioni sulla contabilità | Art. 9 DLgs. 471/97 | Contabilizzazione ovvero correzione dell’errore | si veda la Circ. 2/E 2023 |
| Violazioni del principio di competenza senza danni per l’Erario | Art. 1 co. 4 DLgs. 471/97 | Nessuna correzione necessaria | si veda la Circ. 2/E 2023 |
| Omessa presentazione F24 in caso di compensazione | Art. 15 DLgs. 471/97 | - | non definibile per la Circ. 11/E 2019 |
| Inottemperanza agli inviti dell’Amministrazione | Art. 11 DLgs. 471/97 | Presentazione dei documenti | si veda la Circ. 2/E 2023 |
In particolare sono sanabili anche i ritardi nell’invio delle fatture elettroniche tramite portale SDI, nella misura in cui non abbiano avuto conseguenze sul corretto versamento dell’imposta nelle liquidazioni periodiche dell’IVA.
Altre fattispecie di errori sanabili sono: la ritardata o omessa iscrizione al registro VIES per effettuare operazioni intracomunitarie, comunicazioni omesse per proroghe o variazioni del canone dei contratti di locazione con cedolare secca, omessa risposta ai questionari dell’Agenzia Entrate e ritardi nella comunicazione di fatturati esteri (esterometro).
Nella suddetta Circolare n° 2/2023 vengono anche elencati i casi esclusi dal condono: sono citati tra gli altri l’omessa comunicazione all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico e gli errori/le omissioni in relazione ai patrimoni all’estero ed il quadro RW.
Con il pagamento dei 200 Euro vengono comunque sanate tutte le violazioni formali del periodo di imposta oggetto di condono.
Rimozione della violazione
Nella misura in cui è richiesta la rimozione della violazione, questa deve avvenire entro il 31 marzo 2024 (termine di scadenza dell’eventuale seconda rata). In casi particolari la correzione può avvenire anche dopo, ad esempio entro i trenta giorni dall’invito dell’Amministrazione Finanziaria a seguito di una verifica. Nella Circolare n° 11/2019 si cita il caso dell’errore non scoperto/riscontrato dal contribuente con la diligenza del “buon padre di famiglia”: in tale caso, se l’errore non viene rimosso e non viene concessa la necessaria elasticità da parte dell’Agenzia, verrá sanzionata la singola violazione, ma il condono in generale resta valido per le altre violazioni formali.
Il versamento deve essere effettuato o per intero entro il 31 marzo 2023 oppure in due rate di uguale importo scadenti il 31 marzo 2023 e 2 marzo 2024. Il codice tributo nella sezione “erario” è il TF44 con l’indicazione come periodo dell’anno per il quale ci si intende avvalere della sanatoria. In caso di periodo di imposta non corrispondente all’anno solare (ad esempio con bilancio al 30 giugno di ogni anno) si indica l’anno in cui termina il periodo di imposta. Non è consentita la compensazione con alcun credito di imposta.
Non è necessario presentare una dichiarazione, la quietanza di versamento è sufficiente per dimostrare di avere aderito al condono; nel caso di versamento a rate rileva il primo versamento.
Suggerimento: in particolare per quanto riguarda il corretto invio delle fatture elettroniche, l’applicazione del reverse-charge IVA e la corretta imputazione per competenza di costi e ricavi, è consigliabile aderire alla suddetta sanatoria formale perlomeno per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022, anche in considerazione del fatto che negli ultimi anni del COVID-19 sono stati commessi molti errori quasi inevitabili.
In conclusione, una precisazione: chi in passato con il condono 2019 ha sanato gli errori del 2018 commessi fino al 24 ottobre e intende “coprire” l’intero periodo di imposta dovrá versare altri 200 Euro. Una situazione analoga si prospetta per l’anno 2022, che può essere “sanato” soltanto per le violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022.
E un’ultima indicazione: con Provvedimento n° 61196 del 6 marzo 2023 l’Agenzia Entrate ha disposto che vengano inviate ai contribuenti delle comunicazioni relative a presunti errori formali commessi già rilevati, con l’invito a verificare la situazione ed a comunicare all’Agenzia, se gli errori sono stati effettivamente commessi o meno. Tali errori dovrebbero in linea di massima essere sanabili con il condono di cui alla presente circolare, ma comunque è doveroso verificare tali comunicazioni e se del caso regolarizzarle le violazioni. L’eventuale regolarizzazione dovrá opportunamente essere comunicata all’Agenzia, per evitare successive contestazioni o richieste da parte dell’Agenzia stessa.
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
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