Un po’ a sorpresa è arrivata la proroga dell’agevolazione: con il D.L. 34/2023, entrato in vigore il 31 marzo, il Governo ha prorogato le agevolazioni per gas ed energia anche al 2° trimestre 2023, peraltro con alcune rilevanti riduzioni. Di seguito i dettagli.
Bonus imprese energivore 2° trimestre 2023
Detta agevolazione viene prorogata riducendo la misura al 20% per la parte energetica della bolletta. Presupposto per fruire del bonus è un ’aumento dei costi per l’energia nel 1° trimestre 2023 di più del 30% rispetto al 1° trimestre 2019.
Bonus imprese gasivore 2° trimestre 2023
Anche per queste imprese il bonus viene prorogato ma anche ridotto al 20% dei costi per il gas: presupposto per fruire del bonus è un ’aumento dei costi per il gas nel 1° trimestre 2023 di più del 30% rispetto al 1° trimestre 2019. Precisiamo che come in passato nel calcolo dell’aumento di almeno il 30% del costo del gas non rilevano tanto gli aumenti per la singola impresa: contano invece gli aumenti del prezzo sul mercato infragiornaliero “MI-GAS” forniti dal GME.
Bonus imprese non gasivore 2° trimestre 2023
Anche per le imprese non gasivore è prorogato il bonus, ma in misura del 20% dei costi sostenuti, con gli stessi presupposti di cui sopra per le imprese gasivore.
Bonus imprese non energivore 2° trimestre 2023
Infine, anche le imprese non energivore con potenza disponibile di almeno 4,5 kW fruiranno di una proroga ma con riduzione del bonus al 10%. Presupposti invariati e come sopra.
Comunicazione da parte dei fornitori di energia e/o gas
Le imprese non energivore o gasivore possono sempre richiedere ai propri fornitori – che sono obbligati a fornirlo – un riepilogo degli aumenti dei costi e del bonus eventualmente spettante.
Utilizzo in compensazione del bonus
Per l’utilizzo dei suddetti crediti di imposta valgono le regole adottate finora:
a) Il bonus va utilizzato esclusivamente in compensazione tramite mod. F24, ed in base alle norme attuali entro il 31 dicembre 2023. I codici tributo ad oggi non sono ancora noti, ve li comunicheremo non appena pubblicati.
b) Il bonus non è tassato ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP e non rileva ai fini dei limiti alla detrazione di spese generali e interessi passivi.
c) Il bonus è cumulabile con altri aiuti, a condizione che in totale questi, tenendo conto anche del vantaggio fiscale derivante dall’esenzione dalla tassazione, non superi il costo sostenuto.
Nella compensazione non si applicano i limiti di due mln di Euro annui o di 250.000 Euro, e non altresì è richiesto alcun visto di conformità.
Aliquota IVA del 5% sulle forniture di gas
L'aliquota IVA ridotta del 5% sulla fornitura di gas naturale è stata prorogata anche al 2° trimestre 2023. L’aliquota IVA ridotta del 5% si applica anche alle somministrazioni di energia termica nell’ambito dei cosiddetti contratti servizio energia, a condizione che questa sia prodotta con gas naturale.
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
Le nostre circolari – Aggiornamenti utili in materia fiscale e legale
Relazione periodica dei Consiglieri Delegati – promemoria per il primo semestre 2026
Gli organi delegati devono riferire almeno ogni sei mesi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale su andamento della gestione, prospettive e operazioni più rilevanti. La documentazione del primo semestre 2026 andrebbe redatta entro il terzo trimestre.
Credito d’imposta per il ristoro dei maggiori costi del gasolio sostenuti dalle imprese di autotrasporto merci – apertura della piattaforma
È attiva la piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il credito d’imposta straordinario a ristoro dei maggiori costi del gasolio. Le istanze possono essere presentate dal 1° al 15 settembre 2026; sono agevolati gli acquisti da marzo ad agosto 2026.