IT
DE
EN
Menu

Tutti i 116 comuni altoatesini sono classificati come zone di montagna dal DPCM del 18 febbraio 2026. È invece passata quasi inosservata un’agevolazione introdotta con il decreto G. 131/2025: alle persone fisiche che, nell’anno di stipula del contratto, non abbiano ancora compiuto 41 anni spetta, per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale in un comune montano, un credito d’imposta pari all’intero importo degli interessi sui mutui ipotecari stipulati dopo il 20 settembre 2025 – nell’anno di stipula e nei quattro anni fiscali successivi (cinque anni in totale). Il bonus non è cumulabile con la normale detrazione IRPEF degli interessi.

Chi può fruire dell’agevolazione?

Hanno diritto a tale agevolazione le persone fisiche che contraggono un mutuo ipotecario e lo utilizzano per l’acquisto o la ristrutturazione della propria residenza principale in un comune di montagna e che, nell’anno di stipula del contratto di finanziamento, non abbiano ancora compiuto 41 anni. Sono tuttavia esclusi gli immobili di lusso, ovvero quelli iscritti nel catasto degli immobili nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

In che cosa consiste l’agevolazione?

Viene concesso un credito d’imposta pari all’intero importo degli interessi. L’agevolazione si applica nell’anno di stipula del prestito e nei quattro anni fiscali successivi, per un periodo complessivo di cinque anni. In parole povere: a meno che non vengano fissati dei limiti massimi in futuro, lo Stato si fa carico degli interessi nei primi cinque anni!

A quali mutui si applica la normativa?

Sono agevolati i mutui ipotecari o i prestiti garantiti da ipoteca stipulati dopo il 20 settembre 2025 e destinati all’acquisto o alla ristrutturazione di un immobile utilizzato come abitazione principale in un comune di montagna.

Rapporto con la tradizionale detrazione degli interessi

Il nuovo bonus fiscale non è cumulabile con la normale detrazione degli interessi ai fini IRPEF per l’acquisto dell’abitazione principale. I contribuenti devono quindi optare per l’agevolazione più vantaggiosa.

Stato attuale dell’applicazione

Sebbene siano ancora attese ulteriori disposizioni di attuazione, l’agevolazione è già stata inserita nelle istruzioni ufficiali per la dichiarazione dei redditi 2026. L’utilizzo appare quindi in linea di principio possibile, ma dovrebbe avvenire a titolo precauzionale tenendo conto di eventuali ulteriori chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria e dei limiti massimi di spesa previsti.

Nostro suggerimento

Chi, dopo il 20 settembre 2025, acquista o ristruttura un appartamento o un’abitazione in un comune di montagna e contrae un mutuo ipotecario a tal fine, dovrebbe conservare con cura la documentazione:

  • contratto di mutuo,
  • contratto di compravendita o documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione,
  • attestato annuale della banca relativo al pagamento degli interessi,
  • prova dell’utilizzo come residenza principale.

In particolare, dal contratto di mutuo ipotecario o dalla documentazione bancaria dovrebbe risultare chiaramente che il mutuo è stato contratto per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale. Per quanto riguarda la natura dell’intervento edilizio, l’art. 27 della legge n. 131/2025 fa riferimento esclusivamente alle «ristrutturazioni edilizie»; secondo un’interpretazione prudente, ciò escluderebbe quindi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o anche i semplici interventi di risanamento.

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider

Circolari

Le nostre circolari – Aggiornamenti utili in materia fiscale e legale

13.08.2026, Circolare n. 35/2026

Decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 – altre novità

Con il Decreto Legislativo del 7 agosto 2026, n. 148, sono state introdotte numerose ulteriori correzioni alla riforma fiscale – dai redditi da lavoro dipendente ai redditi d’impresa e finanziari, dall’IVA all’accertamento fiscale, fino al concordato preventivo biennale.

12.08.2026, Circolare n. 34/2026

Decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 – effetti sulle auto in uso promiscuo

Il decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 (D.Lgs. n. 148/2026) unifica, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, il calcolo della retribuzione in natura per l’uso promiscuo dei veicoli aziendali e introduce al tempo stesso due nuove maggiorazioni sul valore del benefit.