Codice Identificativo Nazionale – CIN obbligatorio a partire dal 2 novembre 2024 per tutte le strutture ricettive
Entro il 2 novembre 2024 tutte le strutture ricettive devono accreditarsi presso il sito del Ministero del Turismo e richiedere il cd. CIN, Codice Identificativo Nazionale. Tale obbligo è stato introdotto dalla legge collegata alla Finanziaria 2024 (DL 145/2023) che ha previsto tale codice unitario che dovrebbe sostituire il codice (CIR) che talune Regioni già avevano introdotto in precedenza. Il 3 settembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che introduce l’obbligo e da tale data tutte le suddette strutture ricettive (anche in Provincia di Bolzano) hanno 60 giorni di tempo per adempiere.
Tale nuovo codice è stato introdotto con lo scopo di identificare chiaramente le strutture ricettive, in particolare quelle destinate agli affitti brevi. Si intende inoltre limitare l’evasione fiscale e fare rispettare le norme in materia.
Obblighi
Il nuovo CIN è obbligatorio per le seguenti categorie di immobili e strutture:
- immobili abitativi destinati alla locazione per fini turistici;
- immobili destinati alle locazioni brevi;
- strutture turistico-ricettive alberghiere ed ed extra-alberghiere, agriturismi ecc..
Richiesta
La richiesta del CIN va presentata sul sito web del Ministero del Turismo al seguente indirizzo: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/.
Importante: per richiedere il CIN è necessario utilizzare lo SPID o la CIE.
Sono inoltre necessari i seguenti documenti:
- per i soggetti „non-imprenditori“; una dichiarazione contenente i dati catastali del/degli immobili;
- per i soggetti esercenti attività imprenditoriale: oltre alla documentazione con i dati catastali una certificazione che attesti il rispetto delle nuove norme in materia di sicurezza.
Utilizzo del CIN
Il CIN per il momento non andrà comunicato alla Camera di Commercio o altri enti, ma dovrà essere esposto all’esterno della struttura ben visibile e associato al nome della struttura in modo da consentire una immediata identificazione della struttura ricettiva.
Inoltre il CIN andrà indicato in ogni annuncio pubblicitario o comunicazione promozionale. In particolare, il codice dovrà essere aggiunto negli annunci sui portali di intermediazione (Airbnb, Booking.com, Expedia) e su ogni sito internet, compreso il proprio, per le prenotazioni.
Norme di sicurezza
Le norme di sicurezza anti-incendio e degli impianti per affittacamere e locazioni brevi sono state modificate ed attualizzate dal DL 145/2023 e dalla legge di conversione 191/2024, prevedendo in particolare la dotazione dei seguenti dispositivi:
- dispositivi per la rilevazione di gas allacciati alla rete elettrica e rilevatori di monossido di carbonio, alimentati anche a batteria;
- estintori portatili a norma di legge, da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo, e in ogni caso in misura di un estintore ogni 200 mq di superfice o frazione, con un minimo di un estintore per piano. È consigliato – non obbligatorio – procurarsi anche coperte anti-incendio.
L’installazione dei suddetti dispositivi non è sufficiente, deve essere effettuata anche la regolare manutenzione a norma di legge.
A scopo di prevenzione e gestione delle emergenze è inoltre importante informare gli ospiti sulle norme in materia e sui dispositivi in uso e sui comportamenti da tenere in caso di incendio. ecc. A tale scopo è importante mettere in evidenza i numeri da chiamare in caso di emergenza. Quanto sopra vale in maggior misura per gli ospiti a mobilità limitata che dovranno essere minuziosamente informati sulle procedure di emergenza.
Sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative per gli inadempimenti alle norme in materia variano a seconda del tipo di infrazione commessa. Se una struttura utilizza o affitta un immobile sprovvisto di CIN, rischia una sanzione da 800 a 8,000 Euro. Se non viene esposto all’esterno della struttura, sul sito internet o sugli annunci pubblicitari il CIN, la sanzione varia da 500 a 5.000 Euro.
Per quanto riguarda le norme sulla sicurezza, la mancata adozione delle stesse comporta una sanzione da 600 a 6.000 Euro per ogni infrazione.
Tra le novità della normativa, per il soggetto che direttamente o tramite un intermediario esercita l’attività ricettiva in forma imprenditoriale, vi è anche l’obbligo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo sportello del Comune (SUAP). La mancata segnalazione al Registro Imprese può venire sanzionata con un’ammenda tra 200 e 10.000 Euro.
Nelle prossime settimane verranno resi noti ulteriori dettagli ed aspetti della normativa, vi invitiamo a seguire attentamente gli sviluppi sul tema.
Per quanto riguarda la situazione specifica della Provincia Autonoma di Bolzano, pare che la normativa nazionale verrà recepita in toto senza alcuna modifica o integrazione.
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
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