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Rimborsi crediti IVA estera – presentazione richieste relative al 2024 entro il 30 settembre 2025

Bolzano, 12.09.2025

Entro il 30 settembre 2025, le imprese e i liberi professionisti possono presentare domanda di rimborso dell’IVA pagata nel 2024 in uno Stato membro UE diverso da quello in cui il soggetto è stabilito. Le disposizioni in materia sono rimaste invariate rispetto agli anni precedenti. Si riporta di seguito una breve sintesi.

Inoltro delle istanze di rimborso in Italia

Le imprese e i liberi professionisti stabiliti all’interno dell’Unione Europea devono richiedere il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi acquistati o importati, presentando apposita istanza alla propria Amministrazione Finanziaria. Ai sensi dell’art 38-bis2 del DPR 633/1972, le imprese e i liberi professionisti italiani devono inoltrare perciò le istanze di rimborso per IVA assolta in un altro Paese membro per l’anno 2024 esclusivamente all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara.

Invio telematico

Le istanze di rimborso IVA devono essere presentate esclusivamente attraverso i portali telematici “Entratel” o “Fisconline” messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati. Il servizio è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla voce “Imprese” e nella sezione “Rimborsi IVA UE soggetti residenti”. Per poter utilizzare direttamente tale servizio, tuttavia, è necessario registrarsi.

Scadenza

Il termine ultimo per l’istanza di rimborso per l’anno 2024 è martedì 30 settembre 2025.

Periodicità delle richieste

In linea di principio, l’istanza di rimborso può essere presentata con periodicità annuale, tuttavia, nella maggior parte degli Stati membri dell’UE, le domande di rimborso IVA possono essere presentate anche periodicamente durante l’anno, normalmente con cadenza trimestrale. Consigliamo di usufruire di tale possibilità, soprattutto perché gli errori nelle domande presentate possono successivamente essere corretti solo entro la scadenza del 30 settembre. Pertanto, se un’istanza di rimborso infrannuale è stata presentata in modo errato, si avrà ancora la possibilità di presentare la richiesta corretta entro il 30 settembre. Dopo questa scadenza, infatti, le correzioni sono consentite solo in misura limitata.

Elaborazione e rimborso

Le istanze inviate telematicamente vengono gestite dal Centro Operativo di Pescara che le inoltra allo Stato membro competente per il rimborso. Il rimborso è erogato direttamente dall’ Amministrazione Finanziaria dello Stato membro competente e non avviene quindi tramite il fisco italiano.

In conclusione, si ricorda che anche gli imprenditori e i professionisti di altri Paesi dell'Unione Europea o di Paesi con i quali esiste un accordo bilaterale in materia con l'Italia (Israele, Norvegia e Svizzera) possono richiedere il rimborso dell'imposta sostenuta in Italia nell'anno precedente entro il 30 settembre 2025. Viceversa anche i soggetti italiani possono richiedere il rimborso dell’IVA pagata nei suddetti tre paesi – Svizzera, Norvegia ed Israele – con i quali sussiste un accordo bilaterale in materia di IVA.

 

 

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti,
 

Dott. Comm. Josef Vieider

 

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