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Come di consueto alla fine dell’anno, con decreto di data 10 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre scorso, il MEF ha modificato il tasso di interesse legale abbassandolo con decorrenza dal 1° gennaio 2025, dal 2,0% all’1,6%.

L’anzidetta variazione ha varie conseguenze in ambito legale, commerciale e fiscale nonché previdenziale, quali ad esempio il calcolo degli interessi per il ravvedimento operoso, per le richieste di risarcimento danni e per le cauzioni prestate dai locatari.

1. Obbligazioni/debiti:

Qualora contrattualmente non sia previsto un diverso tasso di interesse, a partire dal 1° gennaio 2026 si applica alle obbligazioni di origine contrattuale il tasso legale pari all’1,6%. Ciò vale in particolare per:

  • richieste di importi in ambito civile,
  • interessi per risarcimenti danni,
  • calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale.

2. Determinazione dell’usufrutto a vita:

Mentre in passato la variazione del valore dell’usufrutto andava in parallelo con quella del tasso di interesse legale, questa volta ciò non accade in quanto il MEF ha espressamente previsto con un provvedimento che ai fini del calcolo dell’usufrutto il tasso da considerare non può scendere al di sotto del 2,5%: ciò vale quindi anche per il 2026.

L’usufrutto a vita viene calcolato e definito nel modo seguente: a seconda dell’età del beneficiario viene determinato uno specifico coefficiente; moltiplicando tale coefficiente per il tasso d’interesse legale si ottiene il valore dell’usufrutto. La tabella aggiornata con i nuovi coefficienti è valida ed utilizzabile per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2026. Si veda a tal proposito l’allegata tabella A) con i nuovi coefficienti aggiornati (che è quella pubblicata circa due anni fa, invariata).

Per fare un esempio – se il valore di una piena proprietà immobiliare è di 120.000 Euro e l’usufruttuario ha un’età di 59 anni, si fa il seguente calcolo per determinare il valore della nuda proprietà e quindi della base imponibile per l’imposta di registro:

120.000 € (valore piena proprietà) x 2,5% (tasso legale di interesse) x 24 (coefficiente corrispondente a 59 anni) = 72.000 € = valore dell’usufrutto, mentre il valore della nuda proprietà che viene trasferita, e quindi la base imponibile per l’imposta di registro, è pari a 48.000 € (= 120.000 – 72.000).

Ribadiamo che per il 2026 si applica sempre il tasso di interesse legale del 2,5% per il calcolo del valore dell’usufrutto!

3. Effetti fiscali:

La modifica del tasso legale si ripercuote direttamente sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente per la regolarizzazione tramite ravvedimento operoso di omissioni, ritardi o irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi: dal 1° gennaio 2026, per il calcolo degli interessi dovuti, si applica il tasso dell’1,6%. Per i ravvedimenti che riguardano anche l’anno scorso (2025), a causa dei diversi tassi legali, è necessario suddividere il calcolo degli interessi. Se, per esempio, in data 16 dicembre 2025 è stato effettuato un versamento IVA inferiore al dovuto e a gennaio 2026 viene eseguito il relativo ravvedimento operoso, gli interessi vanno calcolati fino al 31 dicembre 2025 con il tasso del 2,0% e dal 1° gennaio 2026 con il tasso dell’1,6%.

Ai sensi della Circolare n. 28 del 21 giugno 2011, resta invece invariato il tasso di interesse sui pagamenti rateali concordati in sede di regolamento di un contenzioso: ciò significa che le rate già definite non possono essere ricalcolate. Per i regolamenti con rateazione concordati a partire dal 1° gennaio 2026 viene invece applicato il nuovo tasso dell’1,6%, salvo che non sia stabilito un tasso diverso.

L’incremento del tasso di interesse non influisce nemmeno, ad esempio, sui pagamenti rateali relativi all'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni, poiché è già stato previsto per legge un apposito tasso d’interesse (3%) applicabile in tali casi.

Per quanto concerne le imposte sui redditi, qualora non sia stato previsto per iscritto un tasso differente, nel caso di prestiti fruttiferi concessi si applicano automaticamente gli interessi nella misura del tasso legale: tale presunzione vale sia nel caso di redditi di capitale (art. 45, co. 2 del TUIR) che nel caso di redditi d’impresa (art. 89, co. 5 del TUIR). Qualora si intenda applicare un tasso d’interesse diverso è necessario un accordo avente data certa (raccomandata in plico aperto, comunicazione tramite posta elettronica certificata, ecc.). In assenza di diversa pattuizione, a partire dal 1° gennaio 2026, si applica il tasso di interesse legale di cui sopra.

4. Effetti in ambito previdenziale:

La riduzione del tasso legale all’1,6% si ripercuote altresì sulle sanzioni amministrative per tardivi od omessi pagamenti di contributi previdenziali: in questo ambito le sanzioni possono essere incrementate mediante applicazione del tasso legale dell’1,6% (in questo senso l’art.106, legge 388/2000), a condizione che le fattispecie che danno luogo alla sanzione siano riconducibili ad oggettiva incertezza, condotta colposa di terzi o a ristrutturazioni aziendali in situazioni di crisi.

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
 

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