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Nuovo sistema RENTRI per la tracciabilità dei rifiuti – nuovi adempimenti dal 13 febbraio 2025

Bolzano, 29.01.2025

Entro il prossimo 13 febbraio 2025 le imprese e gli enti “produttori” di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti - oltre agli operatori professionali che effettuano la raccolta ed il trattamento dei rifiuti – devono iscriversi al “RENTRI” – Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti. Le imprese più piccole (da 10 e fino a 50 dipendenti) hanno invece più tempo (si veda più sotto). Tutte le imprese dalla suddetta data devono però utilizzare i nuovi formulari vidimati digitalmente (FIR) ed i nuovi registri. La Camera di Commercio ha pubblicato sulla propria homepage istruzioni dettagliate sui nuovi obblighi di registrazione, sui nuovi formulari e sulla tenuta dei registri. Di seguito il link:

www.camcom.bz.it/it/servizi/tutela-dellambiente/rentri/iscrizione-al-rentri

Di seguito un riepilogo delle informazioni più rilevanti.

Il RENTRI va a sostituire il discusso e mai realmente attivato „SISTRI”, e consiste in un sistema digitale di rilevamento e tracciabilità dei rifiuti e deve servire alle imprese che producono o gestiscono rifiuti ad adempiere agli obblighi ed alle norme in materia. In concreto attraverso il nuovo sistema vengono regolati ex novo

  • l’emissione dei formulari di identificazione die rifiuti,
  • la gestione dei registri di carico e scarico rifiuti
  • la dichiarazione annuale MUD.

L’introduzione del RENTRI ha inoltre effetti in Provincia di Bolzano sull’obbligo di iscrizione nell’albo dei gestori ambientali: l’esonero dall’iscrizione per le imprese facenti parte delle associazioni di categorie, che consentiva di trasportare rifiuti senza la suddetta iscrizione, decade dal 2025.

Le disposizioni attuative per l’introduzione del RENTRI sono state pubblicate con i provvedimenti nn. 253, 254 e 255 del 12 dicembre 2024.

1. Iscrizione

Come giá anticipato sopra, sono previste tre fasce temporali entro le quali operatori professionali e produttori di rifiuti devono iscriversi.

Chi è obbligato ad iscriversi?

a) enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

b) produttori di rifiuti pericolosi;

c) enti ed imprese, che a titolo professionale raccolgono e trasportano rifiuti o che operano in qualità di intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi;

d) consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Termini per l’iscrizione

Sono previste le seguenti scadenze per l’iscrizione al nuovo registro:

a) dal 15 dicembre 2024 fino al 13 febbraio 2025 gli operatori professionali ed i produttori di rifiuti pericolosi e non con più di 50 dipendenti;

b) dal 15 giugno al 14 agosto 2025 i produttori di rifiuti pericolosi e non con più di 10 e fino a 50 dipendenti;

c) dal 15 dicembre 2025 fino al 13 febbraio 2026 tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi.

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono una remunerazione, ed è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

La procedura di iscrizione

Il portale https://www.rentri.gov.it offre quattro accessi, attraverso i quali le diverse categorie si possono iscrivere e possono rappresentare i loro obblighi e i loro interessi nei confronti di RENTRI:

  • Operatori (accesso per operatori professionali e produttori)
  • Produttori non iscritti al RENTRI: per l’emissione del formulario di identificazione FIR in formato cartaceo
  • Delegati
  • Autorità di controllo

La Camera di Commercio di Bolzano fornisce una guida per l’iscrizione con una descrizione in varie fasi.

  1. Accesso all’area Operatori sul portale https://www.rentri.gov.it tramite strumenti digitali di autenticazione intestati al rappresentante dell’operatore, quali:
  2. SPID di persona fisica o giuridica,
  3. Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
  4. Carta di Identità Elettronica (CIE).
  5. Il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza mediante interoperabilità
  6. con il Registro delle imprese ai fini dell’identificazione dell’impresa e del titolo di rappresentanza detenuto dall’utente,
  7. con l’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (di seguito Indice PA) ai fini dell’identificazione dell’Ente che sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potrà confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall’utente,
  8. con Anagrafe Tributaria e INI PEC ai fini della validazione dell’identità dei soggetti, dotati di Partita IVA o codice fiscale che, sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potranno confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall’utente.
  9. Creazione del profilo operatore tramite importazione dei dati del Registro imprese, da Indice PA o da altre banche dati ufficiali ed integrazione di eventuali ulteriori informazioni anagrafiche.
  10. Inserimento delle persone fisiche che, in qualità di soggetti incaricati, interni o esterni all’operatore, potranno utilizzare i servizi della piattaforma telematica per conto dell’operatore.
  11. Inserimento delle unità locali dove l’operatore svolge l’attività, e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico.
  12. Inserimento delle attività svolte presso l’unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti).
  13. Inserimento delle eventuali deleghe ai soggetti di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (vale solo per i produttori di rifiuti).
  14. Inserimento dei dati delle autorizzazioni se soggetto obbligato.
  15. Versamento, mediante l’interfaccia con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (PagoPA), per ogni unità locale, del diritto di segreteria e del contributo annuo.
  16. Trasmissione istanza di iscrizione al RENTRI per la quale non è necessaria la firma digitale.

L’iscrizione al RENTRI può essere effettuata anche in più tappe o più accessi, i dati inseriti vengono salvati. Ulteriori unitá locali possono essere inserite successivamente.

2. Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)

Tutte le imprese, indipendentemente dall’iscrizione, sono obbligate dal 13 febbraio 2025 a vidimare i nuovi formulari digitalmente. Dalla suddetta data non possono più essere utilizzati i vecchi modelli di cui al D.M. 145/1998

Il FIR che accompagna i rifiuti viene emesso dal produttore o possessore dei rifiuti e viene integrato da ogni operatore che partecipa alle varie fasi del trasporto. Il FIR può anche essere emesso dal trasportatore su incarico e sotto la responsabilità del produttore o possessore dei rifiuti.

Dal 13 febbraio 2025 fino al 13 febbraio 2026: emissione dei FIR in formato cartaceo

Tutti i produttori/operatori emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei. L’utilizzo dei nuovi modelli è obbligatorio anche per i soggetti non iscritti, che dovranno registrarsi, prima di emettere il primo FIR, sul portale RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.

Il FIR deve essere vidimato digitalmente tramite il RENTRI.

Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

Dal 13 febbraio 2026: emissione dei FIR in formato digitale

A partire dal 13 febbraio 2026 gli operatori iscritti al RENTRI devono gestire il FIR in formato digitale per tutti i rifiuti e trasmettere al RENTRI i dati dei FIR relativi a rifiuti pericolosi.

Attenzione: Gli operatori non iscritti al RENTRI continuano a gestire il FIR in formato cartaceo utilizzando i “nuovi modelli”.

Sarà possibile anche gestire volontariamente il FIR in formato digitale prima del 13 febbraio 2026. Sul portale RENTRI dovrá però essere fornita una specifica comunicazione al riguardo.

3. Il registro di carico e scarico

Con l’introduzione del RENTRI cambiano le regole per la gestione dei registri di carico e scarico. Non cambiano invece le disposizioni di cui all’art. 190 del D.lgs. 152/2006 relativamente ai soggetti obbligati (e esonerati) alla tenuta del registro, la possibilità per alcuni operatori di tenere il registro con modalità alternative, le tempistiche per l’annotazione dei movimenti e per la conservazione del registro e la possibilità per le associazioni di categoria di tenere il registro per conto dei propri associati.

Il passaggio alla vidimazione e tenuta digitale del registro cronologico di carico e scarico per i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI avviene gradualmente.

A partire dal 13 febbraio 2025 l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale sussiste per gli operatori professionali ed i grandi produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti. Mentre per gli altri produttori obbligati all’iscrizione al RENTRI, l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale parte con l’iscrizione al RENTRI.

Dal 13 febbraio 2025 e fino all’iscrizione al RENTRI i produttori di rifiuti tengono il registro in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI da vidimare presso le Camere di Commercio.  Ne deriva che anche coloro per i quali l’obbligo di iscrizione al RENTRI scade successivamente, non potranno comunque più utilizzare i vecchi registri e dovranno utilizzare i nuovi.

Attenzione: vi invitiamo a verificare se la vostra impresa è obbligata all’iscrizione al RENTRI ed agli ulteriori adempimenti.

Potete contattare il ns. studio per eventuali esigenze e per un’eventuale iscrizione. Ricordiamo che vi dovrete munire di SPID, CIE o CNS se non ne siete già in possesso.

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
 

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