Sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla detrazione dell’IVA su fatture del 2025 ricevute nel 2026
Le severe regole italiane relative alla detrazione dell’IVA a fine anno sono note e ve le abbiamo ricordate da ultimo nella nostra circolare 46/2025.
Una fattura di acquisto con data 2025, che il fornitore ha inviato tramite SDI soltanto nel 2026, andrà registrata nei registri IVA del 2026 e la relativa imposta in detrazione nel 2026. Non è consentito detrarre l’IVA con il mese di dicembre 2025 se la fattura è stata inviata nel 2026, anche se si riferisce a forniture o prestazioni effettuate in dicembre!
Esempio 1: fattura (di acquisto) inviata 31.12.2025, ricevuta 31.12.2025 – l’imposta è detraibile nella liquidazione di dicembre 2025.
Esempio 2: fattura inviata 31.12.2025, ricevuta tramite SDI il 3 gennaio 2026 – l’imposta è detraibile nella liquidazione di gennaio 2026.
A quanto pare in Polonia vigono regole analoghe a quelle italiane, e tali regole sono state messe pesantemente in discussione con la sentenza T-689/24 della Corte di Giustizia Europea depositata ieri. La massima che ne deriva è la seguente: per un fatturato realizzato nel 2025 con emissione della fattura nel 2025, la detrazione dell'imposta a monte deve essere ancora riconosciuta nella dichiarazione IVA annuale per il 2025, se il destinatario della fattura riceve la fattura entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA annuale per il 2025 (30 aprile 2026).
Ne consegue che, contrariamente alle attuali istruzioni italiane, l'imposta a monte corrispondente alle fatture emesse nel dicembre 2025 e trasmesse tramite il portale all'inizio del 2026 può ancora essere dedotta nella dichiarazione IVA per il 2025!
Trattandosi di un'interpretazione degli articoli 167, 168 e 178 della direttiva IVA dell'UE da parte della Corte suprema europea, in caso di controversia i Tribunali italiani sono tenuti a tenere direttamente conto di questa decisione, indipendentemente da eventuali modifiche della situazione giuridica interna italiana.
Il nostro suggerimento: per importi di modesta entità, nella situazione attuale è sicuramente consigliabile attenersi alla rigorosa prassi amministrativa italiana illustrata all'inizio, poiché ogni controversia comporta probabilmente costi superiori alla perdita di interessi per il ritardo nella detrazione dell'imposta a monte. Per importi più elevati, invece, è opportuno valutare attentamente se non sia il caso di applicare immediatamente la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea. Se avete fatture di importo elevato che rientrano in questa fattispecie, vi preghiamo di contattarci per effettuare una valutazione congiunta.
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
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