Di seguito una rassegna delle novità delle ultime settimane, con preghiera di una attenta lettura, in quanto in alcuni casi potrebbe essere necessario prendere decisioni in tempi brevi.
Assemblee dei soci in audio e videoconferenza per tutto il 2025
Come noto, la possibilità di tenere le assemblee dei soci di società di capitali e cooperative in forma di audio- o videoconferenza, indipendentemente dalle previsioni statutarie, era stata introdotta in tempi di pandemia da COVID-19 ed era stata limitata nel tempo. Ora, in sede di conversione del cd. Decreto “Milleproroghe”, tale semplificazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025.
Fino a tale data quindi vale quanto segue:
- le società di capitali (Spa, Srl e Sapa) e le cooperative possono adottare il voto elettronico a distanza, indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto nello statuto;
- le stesse società possono tenere le assemblee a distanza tramite audio- o videoconferenza, anche se ciò non è previsto nello statuto. Condizione necessaria è che i partecipanti siano identificabili e che ogni partecipante possa partecipare attivamente alla discussione ed alle votazioni;
- nelle Srl le votazioni possono essere tenute anche tramite procedura di consultazione scritta indipendentemente dalla previsione statutaria ed in deroga all’art. 2479, comma 4, C.C.;
- società quotate in borsa, banche e determinate altre società possono stabilire la partecipazione dei soci attraverso il rappresentante designato;
- le suddette disposizioni sia applicano anche ad associazioni ed enti.
Anche se non esplicitamente previsto, si può presumere che, in aderenza alle prevalenti interpretazioni in dottrina, fino al 31 dicembre 2025 anche le riunioni dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali possano essere tenute via tele- o videoconferenza, anche se lo statuto non le dovesse prevedere (in questo senso la massima del Consiglio Notarile di Milano n° 200/2021).
Certificazione CUPE
Ai residenti in Italia che hanno percepito dividendi da società di capitali italiane deve essere rilasciata entro il prossimo 17 marzo 2025 la certificazione CUPE che riporta i dividendi incassati nell’anno passato.
Tale certificazione però non andrà emessa ed inviata, qualora gli stessi dividendi siano stati assoggettati alla ritenuta del 26% a titolo di tassazione definitiva. Ne consegue che la CUPE dovrà essere rilasciata soltanto nei casi in cui siano stati distribuiti utili realizzati fino del 31 dicembre 2017 sulla base di delibere formalizzate entro il 31 dicembre 2022, utili per i quali, come noto, era prevista una tassazione al 40%, 49,72 o 58,14%. Norme particolari valgono per gli intermediari finanziari per la certificazione di dividendi di provenienza estera.
Per le CUPE è sufficiente la consegna al percipiente, non è necessaria la trasmissione all’Agenzie delle Entrate. Modelli ed istruzioni possono essere scaricati dal seguente indirizzo:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/cupe-2020/modello-cupe-2020
Certificazioni Uniche – CU
Le certificazioni sui redditi corrisposti e ritenute operate a dipendenti, lavoratori autonomi ed agenti sono da emettere sulla base del modello unificato CU, come pubblicato assieme alle istruzioni con provvedimento dell’Agenzia Entrate dello scorso 15 gennaio. Di seguito un riepilogo delle scadenze per la consegna delle certificazioni e l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, tenendo conto che ci sono alcune variazioni rispetto all’anno scorso.
| Tipo di reddito | Termine consegna C.U. | Termine invio C.U. all’Agenzia Entrate |
Redditi lavoro dipendente e redditi assimilati Redditi da lavoro autonomo occasionale | entro il 17 marzo 2025 | entro il 17 marzo 2025 |
| Provvigioni e simili | ||
| Redditi da locazioni brevi | ||
| Redditi di lavoro autonomo | entro il 17 marzo 2025 | entro il 31 marzo 2025 |
| Redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia Entrate | entro il 17 marzo 2025 | entro il 31 ottobre 2025 |
Importante: ai lavoratori autonomi/professionisti e imprenditori (di regola agenti), che hanno optato per il sistema forfettario e per i quali non vengono operate ritenute, non deve nemmeno essere rilasciata la C.U.
Iscrizione al registro RENTRI
A proposito del nuovo sistema di tracciabilità RENTRI vi abbiamo informati con la ns. circolare 11/2025. Come noto, il termine per la registrazione al RENTRI per i “produttori” di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti era stato fissato al 13 febbraio 2025. Tale termine è stato nel frattempo spostato (per ora) al 14 aprile 2025.
Codici ATECO
Come già comunicatovi in precedenza, a partire dal 1° gennaio 2025 sono stati introdotti i nuovi codici ATECO per la classificazione delle attività economiche, che peraltro entreranno in vigore soltanto dal 1° aprile 2025. La Camera di Commercio di Bolzano, come molte altre, ha informato le imprese sull’adeguamento automatico dei codici. Provvisoriamente, per consentire un passaggio senza problemi alla nuova classificazione, resteranno indicate in visura dal Registro Imprese ambedue le codifiche, quella vecchia e quella nuova.
Per le imprese, in generale, non deriva alcun adempimento da tale novità. Suggeriamo comunque di verificare che il nuovo codice ATECO corrisponda all’attività effettivamente esercitata.
Posta elettronica certificata – PEC per gli amministratori
A proposito dell’obbligo in vigore da inizio anno a carico degli amministratori di società, di dotarsi di un indirizzo PEC e di comunicarlo al Registro Imprese, non sono ancora state pubblicate istruzioni ufficiali. Nel frattempo, Unioncamere ha elaborato una soluzione pratica e di compromesso, in base alla quale l’obbligo si applica soltanto alle società costituite a partire dal 1° gennaio 2025 e nei quali casi è possibile indicare anche l’indirizzo PEC della società al posto della PEC personale.
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
Le nostre circolari – Aggiornamenti utili in materia fiscale e legale
Decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 – altre novità
Con il Decreto Legislativo del 7 agosto 2026, n. 148, sono state introdotte numerose ulteriori correzioni alla riforma fiscale – dai redditi da lavoro dipendente ai redditi d’impresa e finanziari, dall’IVA all’accertamento fiscale, fino al concordato preventivo biennale.
Decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 – effetti sulle auto in uso promiscuo
Il decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 (D.Lgs. n. 148/2026) unifica, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, il calcolo della retribuzione in natura per l’uso promiscuo dei veicoli aziendali e introduce al tempo stesso due nuove maggiorazioni sul valore del benefit.