IT
DE
EN
Menu

Novità per le fatture elettroniche – obbligo di denuncia per fatture irregolari

Bolzano, 14.03.2025

A partire dal 1° aprile 2025 entreranno in vigore le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9), così come previste da un provvedimento dell’Agenzia Entrate del 31 gennaio scorso. Queste riguardano in particolare:

  • l’introduzione del nuovo tipo di documentoTD29” per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della omessa o irregolare fatturazione da parte del fornitore o prestatore di servizi;
  • l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285) per la non imponibilità IVA (titolo V-ter DPR 633/1972. Si tratta di semplificazioni per piccole imprese per fatturati fino a 100mila Euro realizzati in UE o fino a 85mila Euro in Italia;
  • l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata (art. 21-bis DPR 633/1972) nel caso in cui il cedente/prestatore emetta in regime forfettario o in regime transfrontaliero di franchigia IVA;
  • la modifica della descrizione del tipo documento TD20 “autofattura per la correzione e integrazione di fatture (ai sensi art. 6, comma 9-bis D.Lgs. 471/97 oppure art. 46, comma 5 D.L. 331/1993);
  • l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’Agenzia Dogane e Monopoli.

Perlopiù si tratta di novità abbastanza marginali, ma suggeriamo comunque di provvedere all’aggiornamento del vs. software al più presto per potere adempiere ai nuovi obblighi.

Nuovo obbligo di denuncia/comunicazione per fatture ricevute irregolari

Il primo punto elencato sopra è importante. Ricordiamo che la riforma delle sanzioni tributarie entrata in vigore lo scorso 1° settembre 2024 ha modificato gli obblighi dei committenti di prestazioni e dei clienti/destinatari di forniture di beni, nei casi in cui il fornitore di servizi o di beni emetta una fattura irregolare.

In precedenza, in questi casi valeva la regola che, decorsi quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione senza avere ricevuto la fattura, il cliente/committente doveva emettere entro 30 giorni una autofattura versando la relativa IVA (codice tributo 9399). Tale obbligo di versamento dell’imposta è stato abolito, e ciò rappresenta una notevole semplificazione. Al contempo però è stata prevista una rigida norma che obbliga il cliente alla denuncia, che ora dal 1° aprile sarà effettuata con il suddetto modello TD29

Anche le sanzioni amministrative nel caso in cui il professionista o imprenditore non riceva o riceva una fattura irregolare per forniture di beni o servizi sono cambiate dal 1° settembre 2024:

  • sicuramente favorevole al contribuente è l’abolizione dell’obbligo di versare l’imposta non assolta dal fornitore all’erario da parte del cliente/committente.
  • deve comunque essere emessa l’autofattura, ma ora entro 90 giorni (in precedenza dopo 4 mesi ed entro ulteriori 30 giorni) a partire dalla data, dalla quale il fornitore di beni e/o servizi avrebbe dovuto emettere la sua fattura. Omissioni da parte del cliente/committente vengono sanzionate con ammenda pari al 70% dell’IVA dovuta.

- fino al prossimo 31 marzo va ancora emessa autofattura con il “vecchio” facsimile TD20, e la stessa autofattura va inviata tramite PEC all’Agenzia Entrate (quale denuncia). A partire dal 1° aprile 2025 l’autofattura non andrà più emessa con il suddetto mod. TD20, ma con la nuova procedura con il mod. TD29, e con il caricamento in formato XML sul portale dell’Agenzia Entrate si concretizza la denuncia alla stessa Agenzia del fornitore inadempiente

Per le forniture di beni e servizi da parte di soggetti non residenti e per quelle assoggettate al meccanismo del reverse-charge non si utilizza la nuova procedura di cui al TD29, ma si continua ad utilizzare il “vecchio” mod. TD20 anche dopo il 1° aprile 2025.

Come già considerato più sopra, la nuova procedura rappresenta per il cliente/committente una semplificazione agevolativa, in quanto non sussiste più l’obbligo di versare l’imposta dovuta (dal fornitore). Di fatto però in passato la vecchia regola veniva raramente rispettata e la procedura adottata, mentre ora il cliente/committente è soggetto all’obbligo della denuncia entro i 90 giorni, obbligo che dal quale non ci si potrà esimere.

In dottrina e sulla stampa specializzata tale nuova procedura viene vista abbastanza criticamente, in quanto il contribuente/imprenditore assume compiti di controllo verso terzi per conto dell’Agenzia Entrate.

Per ora suggeriamo, nel caso riceviate fatture irregolari, di avvisare immediatamente il fornitore e richiedere la regolarizzazione della fattura o delle fatture, informando che in caso contrario sarete costretti alla denuncia nei modi di cui sopra per non incorrere voi stessi in sanzioni amministrative di non trascurabile importo.

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
 

Circolari

Le nostre circolari – Aggiornamenti utili in materia fiscale e legale

13.08.2026, Circolare n. 35/2026

Decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 – altre novità

Con il Decreto Legislativo del 7 agosto 2026, n. 148, sono state introdotte numerose ulteriori correzioni alla riforma fiscale – dai redditi da lavoro dipendente ai redditi d’impresa e finanziari, dall’IVA all’accertamento fiscale, fino al concordato preventivo biennale.

12.08.2026, Circolare n. 34/2026

Decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 – effetti sulle auto in uso promiscuo

Il decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 (D.Lgs. n. 148/2026) unifica, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, il calcolo della retribuzione in natura per l’uso promiscuo dei veicoli aziendali e introduce al tempo stesso due nuove maggiorazioni sul valore del benefit.