IRES premiale 2025 – Attenzione nell’utilizzo dell’utile con l’approvazione del bilancio 2024!
Con la ns. circolare 5/2025 vi abbiamo informati in generale sull’agevolazione introdotta con l’art. 1. Commi 436-444, legge 207/2024, per ora limitata al 2025. Viene prevista una tassazione con aliquota IRES ridotta per gli utili accantonati a riserva e reinvestiti. Le società di capitali (ovvero i contribuenti soggetti all’IRES) che non distribuiscono l’utile 2024 e lo reinvestono, vengono tassate con un’aliquota IRES del 20% anziché 24%. Per fruire di tale agevolazione devono essere rispettati cinque presupposti tassativi, che devono essere tutti presenti contemporaneamente.
1. l’80% dell’utile 2024 deve essere accantonato ad apposita riserva, e tale utile non deve essere distribuito perlomeno fino alla fine del 2026.
2. entro il 31 ottobre 2026 devono essere effettuati investimenti in beni materiali con le caratteristiche di Industria 4.0 o Transizione 5.0, nella misura di almeno il 30% dell’utile accantonato ed inoltre di importo almeno pari al 24% dell’utile 2023.
Esempio: se nel 2024 è stato realizzato un utile di un mln di Euro, devono essere accantonati almeno 800mila Euro e gli investimenti devono ammontare ad almeno 240mila Euro.
Gli investimenti in assoluto non possono essere di ammontare inferiore a 20mila Euro. Inoltre i beni “agevolati” non possono essere ceduti nei prossimi cinque anni. Gli investimenti devono essere effettuati esclusivamente in Italia, anche tramite contratto di leasing. Tali investimenti nell’ambito dell’IRES premiale di principio sono indipendenti dai crediti di imposta di Industria 4.0 e Transizione 5.0. In ogni caso l’aliquota IRES premiale è cumulabile con i benefici di Industria 4.0 e Transizione 5.0.
3-5. Tre delle cinque condizioni riguardano il personale: (1) la media annuale del personale dipendente nel 2025 calcolato in Unità Lavorative (ULA) non può essere inferiore a quella del periodo 2022 – 2024; (2) il numero assoluto di dipendenti assunti a tempo indeterminato deve aumentare rispetto al 31.12.2024 di almeno l’1% (con un minimo di un dipendente); (3)negli anni 2024 e 2025, salvo alcune specifiche eccezioni, non si deve avere fruito della cassa integrazione.
Utilizzo dell’utile di bilancio 2024
Se si ritiene di potere rientrare i parametri di cui sopra, si dovrá accantonare almeno l’80% dell’utile dell’esercizio 2024 in apposita riserva ai sensi dell’art. 1 legge 207/2024. In base ad una interpretazione prudente si dovrà adempiere a tale indicazione di legge giá in sede di approvazione del bilancio 2024, perché se l’utile viene accantonato ad altra riserva di utili disponibile, risulterà difficile destinare il medesimo utile ad altro scopo. Eventualmente si potrà in futuro modificare la destinazione della riserva ma non dell’utile 2024!
Da qui il nostro suggerimento: in tutti i casi in cui si prospetta la possibilità di fruire dell’IRES premiale, è opportuno accantonare l’80% dell’utile già in sede di approvazione del bilancio alla riserva di cui sopra. Se successivamente invece le condizioni per fruire dell’IRES premiale non si verificassero, nulla impedirà di sciogliere detta specifica riserva a favore di una “normale” riserva di utili o anche di distribuire la stessa. Il percorso inverso invece pare, allo stato attuale, difficilmente percorribile se non del tutto precluso.
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
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