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Anche per il 2025 il bonus pubblicità si applica con le modalità originarie, ovvero sovvenzionando soltanto le spese pubblicitarie “incrementali” del 2026 rispetto all’anno precedente. Il bonus teorico è del 75% di tale incremento, ma l’importo effettivo verrà reso noto soltanto tra un anno a consuntivo: considerato l’importo limitato della dotazione (ad oggi 30 mln di Euro!) sarà probabilmente – come già in passato – molto meno del 75%.

Sono agevolate le spese per pubblicità su quotidiani e riviste periodiche: questi devono essere iscritti nel Registro Stampa oppure nel Registro degli Operatori di Comunicazione ed avere un Direttore Responsabile. Come nel 2025 sono escluse le spese pubblicitarie sui media televisivi e radiofonici.

Per le edizioni online dei quotidiani vale la seguente regola: se il quotidiano è solo online, le notizie ivi pubblicate devono essere almeno in parte consultabili a pagamento. Se invece il quotidiano è invece sia in versione cartacea e online, allora le notizie possono anche essere completamente gratuite. Sono agevolabili le pure spese pubblicitarie, con esclusione di eventuali spese di intermediazione. Ricordiamo che sono escluse le inserzioni per ricerca di personale.

Per potere fruire del bonus le spese pubblicitarie 2026 devono essere almeno dell’1% superiori al 2025: quindi i soggetti che non hanno incrementato le spese o iniziano l’attività nel 2026 sono esclusi dall’agevolazione.

Le spese pubblicitarie vengono considerate in base al principio della competenza (art. 109 del TUIR): per le prestazioni di sevizi vale quindi la data di effettuazione della prestazione, indipendentemente dalla data di fatturazione o di pagamento. L’importo agevolabile è al netto dell’IVA, se detraibile. Se l’IVA non è detraibile si considera il costo IVA compresa.

Sono ammessi al bonus imprese, professionisti ed enti non commerciali.

Le prenotazioni devono essere presentate per via telematica tra il 2 marzo 2026 e il 1° aprile 2026 tramite il portale “Servizi per” dell'Agenzia delle Entrate. Per accedere è necessario registrarsi preventivamente tramite SPID, CNS o CIE. I moduli e le disposizioni relative all'invio elettronico sono rimasti invariati rispetto all'anno precedente. In linea di massima, è necessario dichiarare solo le spese previste. Non è necessario allegare ordini, contratti e altri documenti! Sul sito web dell'Agenzia delle Entrate è possibile trovare le istruzioni e il modulo ufficiale al seguente indirizzo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-investimenti-pubblicitari-incrementali/modello-investimenti-pubblicitari-incrementali

Il credito di imposta non è cumulabile con altri aiuti simili statali, regionali od europei ed è soggetto alle regole “de-minimis”. Il bonus è tassabile ai fini IRPEF/IRES ed IRAP. Su richiesta possiamo provvedere alla comunicazione a vostro nome.

Ricordiamo infine che ad oggi la rendicontazione è prevista tra il 9 gennaio ed il 9 febbraio 2027, che sarà presupposto per potere l’anno prossimo accedere al bonus, utilizzabile poi in compensazione tramite mod. F24 (codice 6900). Chi non si prenota ora entro il 1° aprile 2026 non potrà presentare nel 2027 il rendiconto delle spese per fruire del credito di imposta.

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
 

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