Con la presente desideriamo ricordare nuovamente che entro martedì 31 marzo 2026 dovrà essere inviata al GSE la comunicazione di completamento relativa agli investimenti in ambito “Industria 4.0” che sono stati completati entro il 31 dicembre 2025. Il termine riguarda in particolare le imprese che:
- hanno completato investimenti 4.0 nel 2025;
- hanno già effettuato una prenotazione dei fondi;
- oppure hanno ricevuto una comunicazione relativa a nuovi fondi disponibili (in questo caso è richiesta anche un’ulteriore conferma entro 30 giorni).
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione tutti quegli investimenti per i quali è già stato effettuato nel 2024 un ordine vincolante con acconto di almeno il 20% del prezzo di acquisto e che rientrano ancora nelle vecchie norme di comunicazione del 2024.
Ricordiamo che l’utilizzo del credito d’imposta presuppone la corretta trasmissione della comunicazione di chiusura e la successiva trasmissione dei dati all’Amministrazione Finanziaria. Solo dopo la trasmissione da parte del Ministero all'Amministrazione Finanziaria è possibile compensare il credito (codice di pagamento 7077). Una mancata o tardiva comunicazione può comportare l'impossibilità di utilizzare il credito d'imposta, il rifiuto delle compensazioni e un notevole ritardo nell'utilizzo.
Costituiscono un caso particolare quelle imprese che nel 2025 hanno presentato una domanda preliminare per un investimento Industria 4.0, hanno effettivamente realizzato l’investimento, ma, a causa della mancanza di fondi nel bilancio statale, non hanno ancora ricevuto alcuna conferma da parte del GSE. In pratica hanno presentato solo la domanda preliminare, ma non hanno più potuto inviare la comunicazione di conferma relativa all’acconto.
In questo caso vale quanto segue: senza la conferma da parte del GSE non sussiste ancora una prenotazione di fondi effettivamente conclusa. Di conseguenza, attualmente non sussiste alcun diritto consolidato al credito d'imposta e non è possibile né avviare la fase successiva della procedura né preparare l'utilizzo fiscale.
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
Le nostre circolari – Aggiornamenti utili in materia fiscale e legale
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Il decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 (D.Lgs. n. 148/2026) unifica, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, il calcolo della retribuzione in natura per l’uso promiscuo dei veicoli aziendali e introduce al tempo stesso due nuove maggiorazioni sul valore del benefit.