Con la nostra circolare n° 1/2025 vi avevamo già informati sulle novità nell’ambito delle auto aziendali concesse in uso ai dipendenti. Le nuove regole rendono il calcolo della retribuzione in natura per l’uso privato dell’auto a partire dall’anno 2025 ancora più complicato. Per l’anno in corso ai fini dell’anzidetto calcolo si distinguono quattro categorie di autovetture:
- autovetture nuove immatricolate prima del 1° luglio 2020 ed assegnate anche al dipendente prima del 1° luglio 2020,
- autovetture di nuova immatricolazione a partire dal 1° luglio 2020 e concesse in uso promiscuo anche al dipendente dopo il 1° luglio 2020, e
- autovetture immatricolate prima del 1° luglio 2020 ed assegnate al dipendente dopo il 1° luglio 2020;
- autovetture immatricolate nuove dopo il 1° gennaio 2025 e concesse in uso promiscuo al dipendente dopo la medesima data.
Vogliamo qui di seguito approfondire il caso 4 in quanto sugli altri casi vi abbiamo già informati più volte:
per le autovetture immatricolate dopo il 1° gennaio 2025 e concesse in uso promiscuo con contratto a partire dalla data anzidetta, valgono le seguenti norme, sempre con riferimento alla tariffa ACI 2025 per 15.000 km/anno:
- per autovetture ibride (plug-in) si conteggia il 20% di 15.000 km (equivalente a 3.000 km/anno) quale uso privato;
- per le autovetture elettriche si conteggia il 10% (1.500 km/anno) quale utilizzo privato convenzionale;
- per tutte le altre autovetture si addebita a forfait il 50% di 15.000 km (= 7.500 km/anno) quale utilizzo privato: si tratta di un trattamento equivalente a quello degli anni scorsi per le autovetture più “vecchie” con emissioni di oltre 160 g/km e fino a 190 g/km.
Contrariamente quindi a quanto previsto nel recente passato, non si deriva più l’addebito dal livello di emissioni ma semplicemente dal tipo di alimentazione del mezzo: vetture puramente elettriche (BEV), ibride (PHEV) e a motore endotermico vengono considerate categorie uniche indipendentemente dalle emissioni. Per le auto con motore endotermico a basse emissioni si hanno ora con le nuove regole addebiti quale reddito in natura quasi raddoppiati rispetto a prima, mentre, al contrario, le autovetture elettriche anche costose ora godono di un regime favorevole con un risparmio di circa il 50% rispetto alle vecchie regole.
Come in passato poi i km/anno previsti vengono moltiplicati per la tariffa ACI prevista per lo specifico automezzo per i 15.000 km convenzionali, ed il fringe benefit ne deriva al netto di eventuale partecipazione ai costi del collaboratore.
Di recente l’autorevole Associazione tra le società per azioni „Assonime“, con la propria circolare n°7 del 3 aprile 2025, ha fortemente criticato tali nuove regole, sortendo un insperato effetto. Con la conversione in legge del D.L. 19/2025 infatti è stata introdotta una normativa transitoria, in base alla quale, per le autovetture immatricolate a partire dal 1° gennaio 2025, ma con comprovato ordine precedente a tale data, che vengono concesse in uso promiscuo al dipendente entro il prossimo 30 giugno 2025, si applicano le “vecchie regole” che fanno dipendere il calcolo del fringe benefit dal livello di emissioni dell’auto, sempre con riferimento alla tariffa ACI per 15.000 km/anno:
- fino a 60 g/km: 25% di 15.000 km (cioè 3.750 km/anno invece degli ordinari 4.500 km),
- oltre 60 e fino a 160 g/km: 30% di 15.000 km (corrisponde alla prassi del passato dei 4.500 km/anno),
- oltre 160 e fino a 190 g/km: 50% di 15.000 km (cioè 7.500 km/anno)
- oltre 190 g/km: 60% di 15.000 km (cioè 9.000 km/anno).
Per le autovetture ordinate, immatricolate e concesse in uso a partire dal 1° gennaio 2025 valgono invece le regole descritte più sopra. Ciò vale anche nel caso di auto immatricolata nel 2025, ordinata nel 2024, ma concessa in uso successivamente al 30 giugno 2025.
Retribuzione in natura e franchigia esentasse
N.B.: nella misura in cui l’utilizzo privato dell’autovettura non viene addebitato al dipendente con fattura, ma quale retribuzione in natura in busta paga, è applicabile il bonus/franchigia di 1.000 Euro/anno per dipendente (aumentato a 2.000 Euro/anno per dipendenti con figli a carico). Ma attenzione: il diritto al bonus esentasse decade se la retribuzione in natura in totale supera l’importo del bonus.
Esempio: se il dipendente ha diritto ad un bonus di 1.000 Euro e gli viene concesso in uso un auto con fringe benefit per un valore di 1.950 Euro, si supera il limite del bonus e quindi dovrà essere tassato l’intero importo del fringe benefit per 1.950 Euro (e non solo la differenza di 950 Euro)
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
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