Decreto fiscale con rilevanti modifiche alla Legge Finanziaria 2026
Lo scorso 27 marzo 2026, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n° 38 contenente diverse disposizioni fiscali. Il decreto è stato pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta ufficiale ed è entrato in vigore sabato 28 marzo 2026. Si tratta essenzialmente di correzioni e/o rettifiche alla Legge di Bilancio per l'anno 2026. Di seguito le novità più importanti.
1. Abolizione delle limitazioni all’applicazione della PEX come da Legge di Bilancio 2026
Questa mini-riforma aveva in gran parte dominato l'intero dibattito sulla Legge di Bilancio per il 2026 lo scorso autunno, in particolare per quanto riguarda la limitazione della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze nelle società di partecipazione. Le novità, entrate in vigore all'inizio dell'anno, hanno nel frattempo già portato a numerose ristrutturazioni aziendali.
Ora, dopo soli 3 mesi, il governo ha compreso che la riforma avrebbe distorto eccessivamente il mercato dei capitali e, con l'art. 11 del decreto in oggetto, ha ritirato l'intero pacchetto. In parole povere: torna a valere la situazione giuridica vigente fino al 31.12.2025.
- per le società di capitali (IRES): esenzione fiscale del 95% sui dividendi e sulle plusvalenze;
- per gli imprenditori individuali e le società di persone: quota imponibile del 58,14%
- ripristino della classica normativa PEX
- ritenuta alla fonte sui dividendi all'interno dell'UE/SEE rimane all'1,20%
2. Credito di imposta per investimenti Industria 4.0 e Transizione 5.0
La prossima novità potrebbe rappresentare un duro colpo per tutti coloro che nel 2025 hanno effettuato investimenti in ambito “Transazione 5.0”, hanno completato i lavori ancora nel 2025, ma, in mancanza dei fondi di bilancio necessari, non hanno ancora ricevuto dal GSE alcuna comunicazione di conferma del credito d'imposta compensabile. Ora riceveranno un indennizzo pari al 35% dell’aiuto previsto originariamente. La nuova disposizione dell'art. 8 del provvedimento è redatta in una forma che non potrebbe essere più ambigua. Con un po' di buona volontà, può essere interpretata come segue: le imprese che
- nell'anno precedente hanno presentato entro i termini una comunicazione per accedere al credito d'imposta 5.0;
- hanno ricevuto a tal fine anche una verifica tecnica positiva da parte del GSE, attestante che il progetto di investimento soddisfa i requisiti tecnici richiesti,
- che tuttavia non hanno ricevuto fino ad oggi alcuna comunicazione relativa alla concessione definitiva di un credito d'imposta, poiché le risorse di bilancio corrispondenti erano esaurite,
hanno ora diritto ad un nuovo contributo mediante la concessione di un credito d'imposta ridotto pari al 35% dell'importo originariamente richiesto. Entro il 30 aprile 2026 riceveranno una comunicazione del GSE relativa al contributo effettivamente concesso, e tale credito d'imposta ridotto potrà essere compensato nel corso del 2026 tramite il modulo F24. La normativa comporta di fatto una riduzione proporzionale del 65% dell’aiuto originariamente previsto.
Le veementi proteste delle associazioni di categoria, in particolare di Confindustria, sono più che comprensibili. Il governo, tra l’altro, aveva annunciato il 7 marzo 2026 con un comunicato stampa che avrebbe eventualmente allentato le restrizioni indicate nel corso della conversione del decreto d’urgenza, qualora fossero state reperite risorse di bilancio aggiuntive.
3. Iperammortamento anche per beni di provenienza extra-UE
Come è noto, con l'inizio dell'anno è stato reintrodotto il cosiddetto «iper-ammortamento» in sostituzione dei crediti d'imposta degli ultimi anni per i beni in ambito “Industria 4.0”. La nuova versione, che ha sostituito i crediti d'imposta sugli investimenti, conteneva tuttavia una pesante limitazione: gli iper-ammortamenti dovevano essere concessi solo per i beni provenienti dall'area UE o SEE. Questa limitazione è stata ora tolta e l'agevolazione è ora applicabile anche ai beni strumentali provenienti da paesi al di fuori dell'UE o del SEE.
Questo chiarimento era stato annunciato già da tempo e fino ad oggi aveva anche bloccato l'emanazione delle disposizioni di attuazione per i nuovi ammortamenti.
Si spera ora che nei prossimi giorni vengano finalmente emanate anche le necessarie istruzioni ministeriali relative agli iper-ammortamenti. In concreto, l'Amministrazione Finanziaria deve chiarire quali comunicazioni debbano essere effettuate in merito agli investimenti agevolati. Purtroppo si deve constatare che, a causa della lentezza dell'Agenzia Entrate negli ultimi tre mesi, la propensione agli investimenti degli imprenditori è stata in gran parte frenata.
4. Base imponibile IVA per permute
Anche la prossima novità riguarda la Legge di Bilancio per il 2026. Ricordiamo che, dall’inizio dell’anno, nelle operazioni di permuta tra imprese, ai fini dell’applicazione dell’IVA, non è più il valore normale dei beni e/o dei servizi oggetto della permuta a costituire la base imponibile, bensì i costi dei beni e dei servizi stessi. L'Italia adegua così, dopo decenni, la propria normativa nazionale alle disposizioni UE in materia.
Con il decreto si chiarisce ora che la novità si applica solo ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026. Di conseguenza, le operazioni di scambio riconducibili a contratti “precedenti” sono ancora soggette alle disposizioni precedenti. Si sarebbe certamente auspicato che tale chiarimento fosse già stato inserito nella legge di bilancio. Come di consueto, si applica la regola secondo cui non sono concessi eventuali rimborsi per le operazioni effettuate nel frattempo.
5. Aumento imposta di bollo c/c bancari per soggetti diversi dalle persone fisiche
L’imposta di bollo sui conti bancari dei soggetti diversi dalle persone fisiche viene elevata da 100 Euro a 118 Euro.
6. Proroga decorrenza ritenuta per agenzie di viaggio
Come già comunicatovi, con la Finanziaria 2026 sono stati estesi gli obblighi di ritenuta alla fonte sulle commissioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, intermediazione, rappresentanza commerciale. Ora anche le provvigioni versate ai seguenti destinatari sono soggette a una ritenuta alla fonte del 23%, da calcolare sul 50% o sul 20% del compenso, a seconda che siano impiegati lavoratori dipendenti o meno:
- agenzie di viaggio e turistiche,
- agenti, rappresentanti e mediatori di trasporto marittimo e aereo,
- agenti e commissionari di società petrolifere per prestazioni da essi fornite direttamente a tali società.
Come è noto, la novità riguarda soprattutto le agenzie di viaggio e avrebbe dovuto applicarsi originariamente alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.
L'entrata in vigore è stata ora posticipata al 1° maggio 2026.
7. Dazio su importazioni pacchi fino a 150 Euro
Sempre con la Legge Finanziaria 2026 è stata introdotta la nota “tassa” di due euro per l'importazione di pacchi di modesto valore (fino a 150 euro). A quanto pare, l'attuazione di questo dazio non è così semplice, poiché è stato ora disposto che il contributo non si applichi alle importazioni effettuate fino al 30 giugno 2026.
8. Rientro dei cervelli – nuove norme
Le norme relative agli sgravi fiscali per il rientro dei «cervelli» dovrebbero essere definite in modo più chiaro per i rimpatriati a partire dal 1° gennaio 2027. A tal fine, il regolamento prevede una riorganizzazione delle relative norme che stanno alla base. Tuttavia, poiché la disposizione sarà sicuramente modificata nel corso della conversione in legge e si applicherà solo ai rimpatriati a partire dal 1° gennaio 2027, un commento su questa novità è per il momento rinviato. Vi informeremo tempestivamente non appena sarà disponibile il regolamento di conversione e vi sarà quindi una maggiore certezza giuridica.
9. Premi atleti dilettanti
I premi corrisposti agli sportivi dilettanti nel periodo compreso tra il 28 marzo 2026 e il 31 dicembre 2026 non sono soggetti a ritenuta alla fonte, purché non superino la soglia di 300 euro. Se tale soglia viene superata, sull'intero premio dovrà essere trattenuta una ritenuta alla fonte del 20%.
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
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