IT
DE
EN
Menu

REDDITI 2025 Persone fisiche non titolari di partita IVA – Dichiarazione dei redditi prodotti nel 2024, informazioni e documentazione necessaria

Bolzano, 24.04.2025

REDDITI 2025 Persone fisiche non titolari di partita IVA

Nel caso vogliate incaricare il nostro Studio per la redazione della Vostra dichiarazione dei redditi, Vi chiediamo di farci pervenire la documentazione necessaria che trovate elencata negli allegati A, B e C, entro venerdì 23 maggio 2025.

Versamenti

I pagamenti del saldo IRPEF per l’anno 2024, della prima rata di acconto IRPEF per l’anno 2025, nonché delle varie addizionali IRPEF, devono essere effettuati entro il termine di lunedì 30° giugno 2025 oppure entro il 30 luglio 2025 con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Anche quest’anno è possibile pagare le imposte con versamenti rateali la cui ultima rata deve essere versata entro il 01 dicembre 2025 (in quanto il 30 novembre cade di domenica). La rateazione comporta la maggiorazione a titolo di interessi calcolata nella misura del 4% annuo (equivalente allo 0,33% mensile) sulle somme dovute. La prima rata dell’IMI/IMU invece è dovuta entro lunedì 16 giugno 2025.

La seconda rata di acconto dell’IRPEF e delle addizionali IRPEF per l’anno 2025 andrà versata entro il 01 dicembre.

I crediti e debiti IRPEF di importo esiguo, ossia pari o inferiori a 12 euro (corrispondenti all’importo minimo dovuto) non devono essere pagati e non possono essere né rimborsati né utilizzati in compensazione.

Si ricorda che a decorrere dal 03 dicembre 2016 le persone fisiche non titolari di partita IVA possono pagare i modelli F24 direttamente presso gli sportelli bancari anche se l’importo a debito supera i 1.000 euro. Per i soggetti non titolari di partita IVA permane quindi l’obbligo di utilizzare il canale dell’Agenzia delle Entrate denominato “Fisconline” oppure “Entratel” per il versamento mediante modello F24 telematico soltanto con riferimento ai casi in cui vengono effettuate compensazioni.

Aliquote IRPEF

Ricordiamo che la legge di Bilancio 2024 aveva apportato varie modifiche ed implementazioni riguardanti in particolare la struttura dell’IRPEF. In particolare, erano stati revisionati gli scaglioni di reddito e le relative aliquote per la determinazione dell’imposta IRPEF finale, passando da quattro a tre aliquote. Tali scaglioni, con rispettive aliquote, rimangono invariati per il 2025.

Di seguito la tabella riepilogativa rappresentante la situazione attuale.

Aliquote IRPEF 2025
Scaglioni di reddito imponibileAliquotaImposta dovuta
fino a € 28.00023%23% su intero importo
da € 28.000 a € 50.00035%€ 6.440 + 35% parte eccedente € 28.000
oltre € 50.00043%€ 14.140 + 43% parte eccedente € 50.000
Reddito complessivoDetrazioni per lavoro dipendente e assimilati
fino a € 15.000€ 1.955
da € 15.000 a € 28.000€ 1.910 + {€ 1.190 x [(€ 28.000 - reddito complessivo) /€ 13.000]}
da € 28.000 a € 50.000€ 1.910 x [(€ 50.000 - reddito complessivo) /€ 22.000]
oltre € 50.000-
Reddito complessivoDetrazioni per redditi di pensione
fino a € 8.500€ 1.955
da € 8.500 a € 28.000€ 700 + {€ 1.255 x [(€ 28.000 - reddito complessivo) /€ 19.500]}
da € 28.000 a € 50.000€ 700 x [(€ 50.000 - reddito complessivo) /€ 22.000]
oltre € 50.000---

Familiari a carico

Sono state introdotte delle modifiche a decorrere dall’1.3.2022 per le detrazioni dei figli a carico di cui all’art. 12, TUIR.

Le detrazioni a partire da tale data:

  • spettano soltanto per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
  • sono sostituite dall’assegno unico, erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta, per i figli

a carico di età inferiore a 21 anni e per i figli di qualsiasi età con disabilità.

Ricordiamo che tra le modifiche introdotte nel 2022 sono state soppresse:

  • la maggiorazione di € 200 per ciascun figlio a carico per le famiglie con più di 3 figli;
  • l’ulteriore detrazione di € 1.200 prevista per le famiglie con più di 4 figli;
  • le maggiorazioni previste per i figli con disabilità, poiché anche queste sono sostituite dall’assegno unico, anche per i figli con 21 anni o più.

Destinazione del 5‰, dell’8‰ e del 2‰ dell’IRPEF

Anche quest’anno c’è la possibilità di destinare il 5‰ dell’IRPEF a favore di determinate associazioni di volontariato e Onlus, attività sociali svolte dal Comune di residenza, per il sostegno della ricerca sanitaria o scientifica e a sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Si segnala anche la possibilità di destinare il 5‰ alle associazioni sportive dilettantistiche soltanto però se le stesse risultano iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

L’8‰ dell’IRPEF può essere destinato come negli anni passati allo Stato o a un’istituzione religiosa. Il 2‰ infine può essere destinato a favore di un partito politico.

Le scelte possono essere espresse liberamente e non determinano un maggior esborso per il contribuente. Vi chiediamo gentilmente di comunicarci gli eventuali dati (denominazione e codice fiscale) relativi all’organizzazione alla quale desiderate destinare il 5‰, l’8‰ e il 2‰.

Ampliamento platea 730:

Già a partire dall’anno scorso, era stata ampliata la platea del mod. 730 e del suo utilizzo per dichiarare ulteriori redditi.

A partire da quest’anno, con il mod. 730/2025, possono essere dichiarati altresì:

  • i redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva, nonché i dati relativi alla rivalutazione dei terreni (effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282).
  • le plusvalenze di natura finanziaria; per le quali in passato era previsto l’utilizzo del mod. Redditi PF.

Coltivatori diretti / IAP

A partire dal 2024, non varrà più l'esenzione IRPEF sul reddito dominicale/agrario derivante dai terreni di coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola (art. 1, comma 44, della Legge n. 232/2016).

Per il 2024 e il 2025, invece, si applicherà il nuovo regime agevolato previsto dall'articolo 13 del DL n. 215/2023. In base a questo, il reddito dominicale/agrario contribuirà alla formazione del reddito complessivo secondo le seguenti percentuali:

  • 0% per importi fino a € 10.000;
  • 50% per importi superiori a € 10.000 e fino a € 15.000;
  • 100% per importi superiori a € 15.000.

Termine per la presentazione della dichiarazione

Il modello REDDITI 2025 Persone Fisiche relativo al periodo di imposta 2024 deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate telematicamente entro il 31 ottobre 2025 direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato (per es. il nostro Studio).

Soltanto in pochissimi casi è ancora possibile consegnare la dichiarazione dei redditi in forma cartacea, tramite un ufficio postale; il termine per la consegna in questo caso è il 30 giugno 2025.

Visto di conformità

I contribuenti che vantano crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a 5.000 euro e che intendono utilizzarli in compensazione con altri tributi (c.d. compensazione orizzontale) sono obbligati a richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito.

Allegati:

  • Allegato A: Elenco della documentazione necessaria per la redazione della dichiarazione dei redditi
  • Allegato B: Altri redditi
  • Allegato C: Oneri deducibili e detraibili
Circolari

Le nostre circolari – Aggiornamenti utili in materia fiscale e legale

13.08.2026, Circolare n. 35/2026

Decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 – altre novità

Con il Decreto Legislativo del 7 agosto 2026, n. 148, sono state introdotte numerose ulteriori correzioni alla riforma fiscale – dai redditi da lavoro dipendente ai redditi d’impresa e finanziari, dall’IVA all’accertamento fiscale, fino al concordato preventivo biennale.

12.08.2026, Circolare n. 34/2026

Decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 – effetti sulle auto in uso promiscuo

Il decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 (D.Lgs. n. 148/2026) unifica, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, il calcolo della retribuzione in natura per l’uso promiscuo dei veicoli aziendali e introduce al tempo stesso due nuove maggiorazioni sul valore del benefit.