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Domanda di definizione agevolata delle cartelle esattoriali entro il 30 aprile 2026

Bolzano, 22.04.2026

Ve ne avevamo già dato notizia all’inizio dell’anno, ma ve lo ricordiamo ancora una volta: con la legge di bilancio per il 2026 è stata nuovamente introdotta una possibilità di liquidazione (la cosiddetta «Rottamazione-quinquies») per le cartelle esattoriali. Essa consente, a determinate condizioni, la liquidazione agevolata dei debiti fiscali, con l’esonero da sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio; in altre parole, di norma è dovuta solo l’imposta registrata, senza sanzioni né interessi. Poiché l’adesione a tale misura può comportare notevoli risparmi, ecco ancora una volta una panoramica:

Per le tessere fiscali relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023

La nuova normativa riguarda determinate cartelle esattoriali (le cosiddette “cartelle fiscali”) che sono state trasmesse all’ufficio di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 ai fini della riscossione. Si tratta di cartelle relative a: – imposte derivanti da dichiarazioni annuali o da controlli automatizzati e formali; – contributi INPS, ad eccezione di quelli derivanti da atti di accertamento; – nonché alle contravvenzioni stradali, ma in questo caso limitatamente agli interessi e agli aggi, ed escluse, di norma, quelle comminate dalle autorità di polizia municipali. - 2 - Rispetto a misure analoghe adottate in passato, gli avvisi di accertamento non possono essere oggetto di transazione agevolata.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via elettronica

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via elettronica entro e non oltre il 30 aprile 2026. L’invio può avvenire tramite l’area riservata utilizzando SPID, CIE o CNS oppure tramite l’area pubblica. Nel caso della procedura pubblica, è necessario confermare la prima e-mail di risposta entro 72 ore; in caso contrario, la domanda si considera non presentata. Prima di presentare la domanda, si consiglia di richiedere all’ufficio di riscossione un prospetto informativo sui pagamenti scaduti, al fine di poter prendere visione dei dati identificativi delle voci oggetto di liquidazione. Dopo la presentazione della domanda, non vengono avviate nuove misure di garanzia o di esecuzione per i crediti definibili; le esecuzioni già avviate non vengono di norma proseguite, salvo nel caso in cui si sia già tenuta una prima asta con esito positivo. Inoltre, la richiesta apre la possibilità di ottenere un DURC regolare in caso di arretrati contributivi.

Comunicazione ai richiedenti entro il 30 giugno 2026

L'agenzia comunicherà al richiedente, entro il 30 giugno 2026, l'accoglimento o il rigetto della domanda, nonché gli importi dovuti. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali. L'importo di ogni singola rata non può essere inferiore a 100,00 euro.

Ecco ancora una volta le date più importanti:

  • Presentazione della domanda: 30/04/2026
  • Comunicazione dell’Agenzia: 30/06/2026
  • Pagamento unico / 1ª rata: 31/07/2026
  • 2ª rata: 30/09/2026 3ª rata: 30/11/2026

Se si opta per il pagamento a rate, a partire dal 1° agosto 2026 saranno applicati interessi pari al 3% annuo. Le rate successive saranno poi versate ogni due mesi fino a maggio 2035. A differenza delle precedenti operazioni di rottamazione, questa volta non è prevista alcuna tolleranza di 5 giorni. Il pagamento deve quindi essere effettuato esattamente entro il termine previsto dalla legge.

Verificare eventuali crediti fiscali o contributivi potenzialmente definibili

Nota: si prega di verificare se si hanno debiti fiscali o contributivi in sospeso, potenzialmente definibili, che rientrino nell’ambito di applicazione oggettivo della “Rottamazione-quinquies” e che siano stati trasferiti all’agente di riscossione entro il 31/12/2023. I tributi comunali e regionali, quali ad esempio la TARI, l’IMU o i crediti regionali, non rientrano automaticamente nella possibilità di regolarizzazione prevista dallo Stato; a tal fine potrebbe essere necessaria una normativa locale specifica.

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
 

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