Come comunicatovi in precedenza (vedere da ultima la ns. circolare 15/2025) a partire dal 1° gennaio 2025 sono stati introdotti i nuovi codici ATECO per la classificazione delle attività economiche, che peraltro sono entrati in vigore lo scorso 1° aprile 2025. In teoria per le imprese, in generale, non ne derivava alcun adempimento formale. In pratica le cose però sono un po’ diverse.
1. Registro Imprese
La CCIAA di Bolzano ad esempio ha già da tempo informato le imprese sulle previste modifiche ed attualmente sule visure vengono indicati sia il “vecchio” codice ATECO del 2007, che il nuovo codice ATECO 2025. Il passaggio al nuovo è avvenuto in automatico sulla base di una tabella di conversione elaborata dall’ISTAT, che però in molti casi non ha centrato l’obbiettivo, cosicchè con il nuovo codice viene descritta un’attività completamente diversa. Le imprese hanno tempo fino al 30 novembre 2025 per verificare il nuovo codice ed eventualmente richiedere una modifica nel caso il nuovo codice assegnato in automatico non corrisponda all’attività effettivamente esercitata. Allo scopo è stato predisposto un apposito portale:
rettificaateco.registroimprese.it.
Tale portale però nella pratica è poco funzionale perché eventuali modifiche hanno effetto soltanto per il Registro Imprese ma non per l’Agenzia Entrate, per cui non ne consigliamo l’utilizzo.
2. Amministrazione fiscale – Agenzia delle Entrate
I codici ATECO non vengono aggiornati automaticamente presso l’Agenzia delle Entrate e quindi restano provvisoriamente agli atti i “vecchi” codici per l’attività principale e le eventuali attività secondarie. E l’Agenzia ha confermato con la risoluzione 24/E del 28 aprile 2025 che non è necessario procedere immediatamente con una modifica. Un’eventuale rettifica del codice presso l’Agenzia si renderà necessaria soltanto nel momento in cui si deve inviare un’altra comunicazione di modifica (ad es. di un nuovo legale rappresentante).
Per la dichiarazione IVA per il 2024 che scadeva in aprile 2025 poteva essere ancora utilizzato il vecchio codice ATECO, mentre per la dichiarazione dei redditi del 2024 nel prossimo autunno dovrà invece essere indicato il nuovo codice. Chi è soggetto agli ISA invece deve applicare in sede di calcolo per il 2024 già il nuovo codice ATECO.
Consigliamo di procedere nel modo seguente:
- Anzitutto si deve verificare se il nuovo codice assegnato automaticamente al Registro Imprese è corretto.
- Nel caso tale nuovo codice non fosse corrispondente alla propria attività, riteniamo opportuno comunicare la correzione non tramite il suddetto portale, ma bensì tramite il modello ComUnica, in modo che la variazione abbia effetti anche presso l’Agenzia Entrate.
- Se il codice presso la CCIAA è variato correttamente, ma l’impresa ha l’esigenza aggiornare i propri codici attivitá anche presso l’Agenzia Entrate (ad es. per una corretta classificazione ai fini dell’applicazione del reverse charge nel settore dell’edilizia o per il concordato preventivo), sará necessario comunicare la correzione direttamente all’Agenzia con i modelli appositi (AA5/6, AA7/10 oppure AA9/12).
3. INPS
Potenzialmente più critica e complessa è la situazione presso l’INPS che da alcune settimane notifica alle imprese tramite PEC i nuovi codici ATECO che ha assegnato d’ufficio. Purtroppo però l’istituto non ha adottato i codici ATECO del Registro Imprese, ma dei propri codici in base a proprie elaborazioni: i risultati in molti casi sono totalmente sbagliati! In questi casi consigliamo di verificare attentamente i codici comunicati dall’INPS ed in accordo con il vs. consulente del lavoro provvedere alle eventuali correzioni che si rendessero necessarie (l’INPS comunica che il termine per effettuare eventuali modifiche è di novanta giorni).
Quindi, con le premesse di cui sopra consigliamo di procedere come segue:
- Verifica ed eventuale correzione del nuovo codice ATECO assegnato presso il Registro Imprese;
- Correzione del codice attività presso l’INPS sulla base di una visura CCIAA aggiornata.
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
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