Iperammortamento – approvate il 4 maggio 2026 le disposizioni attuative
Come vi è già noto, con l'ultima Legge di bilancio (art. 1, commi 427-436, L. 199/2025) sono stati reintrodotti, ai fini della promozione degli investimenti, i cosiddetti «iperammortamenti», in base ai quali, ai fini fiscali, la base imponibile per gli ammortamenti viene aumentata in via fittizia. Sono agevolati gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, e precisamente:
- in nuovi beni materiali e immateriali che soddisfano i requisiti pertinenti per l’“Industria 4.0” (allegati IV e V) e sono interconnessi con il sistema di gestione della produzione aziendale o con la catena di fornitura, nonché
- in nuovi beni materiali per la produzione propria di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo (anche in siti separati), compresi gli impianti di accumulo di energia; per il fotovoltaico, l’incentivo è limitato agli impianti con determinati tipi di moduli definiti dalla legge.
Secondo la versione definitiva del regolamento di attuazione, non sono ammessi al beneficio i modelli cloud né il software fornito come servizio (Software-as-a-Service). Rimangono quindi ammissibili al finanziamento, in linea di principio, solo i beni immateriali capitalizzabili. Inizialmente erano esclusi i beni provenienti da paesi extra UE; tale requisito è stato recentemente abolito, ma ha impedito per mesi la pubblicazione delle necessarie disposizioni di attuazione. Pochi giorni fa, il 4 maggio 2026, i ministeri competenti hanno finalmente firmato il regolamento necessario, che alleghiamo alla presente circolare, sebbene non sia stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Inoltre, si attendono ulteriori indicazioni operative, in particolare relative alla piattaforma GSE e ai moduli di dichiarazione. Le imprese dovrebbero quindi documentare accuratamente gli investimenti pianificati e, prima della loro attuazione definitiva, verificare che siano soddisfatti tutti i requisiti tecnici, temporali e formali. La stampa specializzata ritiene che ci vorrà fino a metà giugno prima che sia effettivamente possibile effettuare le comunicazioni necessarie.
A questo punto è lecito porsi una domanda critica: un incentivo con tali complicazioni e ritardi non rischia forse di causare più danni che benefici, se l'incertezza in tutto il Paese blocca l'attività di investimento per molti mesi?
Ecco in anteprima i dettagli principali dell'agevolazione:
Gli iperammortamenti sono in linea di principio riservati alle imprese e preclusi liberi professionisti. Un altro requisito per poterne beneficiare è il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e l'adempimento regolare degli obblighi previdenziali e contributivi. La nuova normativa prevede i seguenti ammortamenti fittizi maggiorati (solo a fini fiscali):
| Volume investimenti | Aumento della base amm.le | Vantaggio IRES stimato (IRES 24 %) |
| Fino a 2,5 mln € | +180% | ca. 43,2% |
| oltre 2,5 mln. € e fino a 10 mln € | +100% | ca. 24% |
| oltre 10 mln € e fino a 20 mln € | +50% | ca. 12% |
La base imponibile maggiorata si applica esclusivamente ai fini fiscali, agli ammortamenti e alle rate di leasing.
Per poterne beneficiare, è obbligatorio effettuare le seguenti comunicazioni tramite la piattaforma del GSE:
- Comunicazione preliminare con l'indicazione dell'investimento previsto;
- Comunicazione di conferma entro 60 giorni dal riscontro positivo del GSE, con prova di versamento di un acconto pari ad almeno il 20%;
- comunicazione di chiusura entro e non oltre il 15 novembre 2028 con conferma dell'avvenuta connessione in rete dei beni;
- Inoltre, sono previste presumibilmente due ulteriori comunicazioni di monitoraggio all'anno: una comunicazione entro il 20 gennaio sull'utilizzo fiscale previsto dell'incentivo e una comunicazione integrativa entro il 30 giugno sull'effettivo utilizzo.
I dettagli relativi a tutte queste comunicazioni devono ancora essere definiti tramite ulteriori disposizioni di attuazione.
Per poter beneficiare del finanziamento sono necessari numerosi documenti giustificativi, in particolare: una documentazione completa è fondamentale per evitare contestazioni successive.
- perizia tecnica (“perizia asseverata”) di un ingegnere o di un perito,
- conferma dell'interconnessione (collegamento in rete) degli impianti,
- certificazione contabile da parte di un Revisore Legale dei conti,
- fatture e prove di pagamento,
- documenti contrattuali e di collaudo.
In particolare, occorre prestare attenzione al fatto che, secondo la nuova normativa, per la perizia tecnica non è più prevista una soglia minima (finora 300.000 euro) e che, di conseguenza, non è più ammessa una dichiarazione sotto la propria responsabilità.
L'agevolazione fiscale può essere revocata se il bene beneficiario viene venduto, l'impianto viene trasferito all'estero, mancano i requisiti tecnici o la documentazione è incompleta o errata.
L'iperammortamento può in linea di principio essere combinato con altri finanziamenti nazionali o europei, a condizione che non vi sia un doppio finanziamento degli stessi costi e che il finanziamento complessivo non superi i costi effettivamente sostenuti. Ma attenzione: a differenza del passato, la base di calcolo degli ammortamenti fittizi deve ora essere ridotta dei contributi eventualmente già ricevuti!
Non appena il portale GSE sarà attivo e saranno disponibili i moduli di richiesta necessari, vi forniremo informazioni più dettagliate.
A differenza di altri incentivi, a quanto pare non è richiesto di dimostrare la stipula di un'assicurazione contro le catastrofi ambientali per poterne beneficiare.
È stato inoltre confermato che per gli investimenti già prenotati per il 2025, se realizzati nel 2026, l'iperammortamento continuerà ad essere applicabile; a tal fine rimangono determinanti le regole di attribuzione fiscale ai sensi dell'art. 109 TUIR.
Infine, va sottolineato che, contrariamente alle aspettative, le presenti disposizioni di attuazione non contengono espresse norme transitorie per gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 01.01.26 e l’apertura dei portali per le prenotazioni. Ciononostante, anche sulla base del testo della legge e delle disposizioni di attuazione, partiamo dal presupposto che anche gli investimenti effettuati in questo periodo transitorio saranno ammessi agli iperammortamenti.
Allegati: come sopra
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
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