Affrancamento riserve in sospensione di imposta – prima rata in scadenza il 30 giugno 2025
Su questa norma, contenuta nella legge di riforma dell’IRPEF/IRES (D.Lgs. 192/2024, art. 14), vi abbiamo già informati con la ns. circolare 5/2025 – parte I: viene offerta la possibilità di affrancare le riserve in sospensione di imposta esposte in bilancio al 31.12.2023 (ed ancora esistenti al 31.12.2024). L’imposta sostitutiva dovuta è del 10% e potrà essere pagata in quattro rate annuali di uguale importo.
Il provvedimento riguarda in prevalenza le riserve di rivalutazione che negli anni passati sono state formate verso il pagamento di un’imposta sostitutiva più o meno elevata. Ricordiamo ad esempio che in periodo di pandemia da Covid 19 in sede di approvazione del bilancio 2020 (e poi anche 2021) ero concesso di rivalutare le immobilizzazioni dietro pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%. Con il pagamento di un’ulteriore 10% si potevano già allora affrancare le riserve costituite con l’operazione di rivalutazione, ma pochi ne hanno fatto uso perché il preminente interesse (e la grande convenienza) era di potere rivalutare gli asset pagando soltanto il 3%.
Nel frattempo sono cambiati i presupposti, e se un soggetto volesse ora distribuire le suddette riserve di rivalutazione del 2020, ad esempio, le stesse sarebbero da assoggettare all’imposta del 24% (IRES), detratto il 3% giá pagato in precedenza, mentre per le società di persone e le imprese individuali il reddito andrà tassato con le aliquote progressive dei singoli soci o dell’imprenditore.
E qui si inserisce la misura straordinaria di cui in oggetto. Le riserve in sospensione di imposta presenti negli ultimi due bilanci (di regola 2023 e 2024) possono essere affrancate pagando il 10% sull’importo da affrancare e possono di seguito essere liberamente distribuite ai soci. Naturalmente i soci (di società di capitali) persone fisiche restano soggetti alla ritenuta del 26% sui dividendi. La convenienza è maggiore per le societá di persone e le imprese individuali dove, dopo il versamento dell’imposta sostitutiva del 10%, gli importi sono liberamente distribuibili senza ulteriore tassazione in capo ai soci!
L’affrancamento ha un senso ed una convenienza, se si intende procedere a breve con una distribuzione delle suddette riserve o se dovesse essere necessario.
Non ha invece molto senso affrancare le dette riserve se ci sono già altre riserve di importo rilevante e liberamente distribuibili, perché in tale caso vale la regola che per pagare le imposte c’è sempre tempo, e probabilmente tra qualche anno ci sarà una nuova possibilità di affrancamento delle riserve.
Di norma abbiamo già trattato con i clienti in sede di approvazione del bilancio il tema della convenienza di un eventuale affrancamento. Ma nel caso non ci sia stata ancora occasione di parlarne, vi invitiamo a fare qualche ragionamento sul tema e di contattarci per un confronto.
La suddetta imposta sostitutiva va versata obbligatoriamente in quattro rate annuali, di cui la prima scade il prossimo 30 giugno 2025, ovvero il 30 luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,4%; le prossime tre rate si pagheranno alla scienza delle imposte delle prossime dichiarazioni dei redditi nel 2026, 2027 e 2028. Un pagamento in unica soluzione sembra al momento non ammesso in base alla lettera della norma.
L’affrancamento deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e ha valenza retroattiva al 1° gennaio 2025: ciò significa che sana anche eventuali distribuzioni di riserve avvenute negli ultimi mesi post 1° gennaio 2025. Il codice tributo per il versamento dell’imposta è il 1867.
Facciamo presente che le imprese – soprattutto del settore del turismo – che hanno fruito nel 2020 e 2021 di rivalutazioni gratuite, sono escluse dalla possibilità di affrancare le medesime riserve.
Un’ultima indicazione: le riserve di rivalutazione sono state o vengono utilizzate per coprire le perdite di bilancio o le perdite riportate in bilancio. A tale proposito ricordiamo che in questi casi non è consentito distribuire utili, fino a quando non sono ricostituite le riserve di rivalutazione utilizzate per coprire le perdite, eccetto nei casi in cui sia presa una delibera assembleare in presenza di un notaio, che sancisca la riduzione delle riserve utilizzate sciogliendo il vincolo. Quindi, nel caso abbiate utilizzato riserve di rivalutazione per la copertura di perdite è opportuno formalizzarne la riduzione con delibera notarile.
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
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