Proroga scadenza versamento imposte per i soggetti ISA e forfettari – dal 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025
Anche quest’anno un po’ a sorpresa, in quanto di solito la proroga veniva concessa poco prima della scadenza, ma comunque non inaspettata, è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri di giovedì scorso uno spostamento delle scadenze dei versamenti di IRPEF, IRES, IRAP, IVA e tributi collegati, dovuti da imprese e professionisti soggetti agli ISA o in regime forfettario, in origine scadenti al 30 giugno 2025. Tali versamenti potranno essere effettuati senza alcuna maggiorazione entro lunedì 21 luglio 2025. Ad oggi il provvedimento non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma è stato ufficialmente annunciato in conferenza stampa lo scorso 12 giugno, per cui si ritiene ci si possa fidare.
Quindi, il quadro riassuntivo degli obblighi di versamento delle imposte è ora il seguente:
Imprese e professionisti soggetti agli ISA o in regime forfettario
I seguenti soggetti possono versare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi per il 2024 entro il 31 luglio 2024:
- Professionisti, comprese le associazioni professionali, e imprese (imprese individuali, società di persone e di capitali) con attività per la quale sono previsti gli ISA (e con ricavi nel 2024 fino a 5.164.569 Euro) indipendentemente da eventuali casi di esenzione (ad es. nel primo anno di attività).
- La proroga è altresì prevista anche per professionisti ed imprese che adottano un regime forfettario, nonostante siano esclusi dagli ISA.
- La proroga vale anche per i soci o partecipanti ad imprese e società, ai quali si attribuisce il reddito del soggetto di cui sopra per trasparenza, come i soci di società di persone o di capitali trasparenti, di associazioni professionali o di imprese familiari.
Non possono fruire della proroga di cui sopra imprese e professionisti, che nel 2024 hanno superato la soglia dei 5.164.569 Euro di ricavi o che esercitano un’attività principale, per la quale non sono previsti gli ISA. In particolare sono escluse le holding di partecipazione e le imprese agricole tassate in base alle rendite catastali.
Analogamente al passato si presume che per i soggetti sopra indicati la proroga riguardi non solo IRPEF o IRES ecc., ma anche i diritti annuali CCIAA, i contributi INPS artigiani/commercianti, l’eventuale IVA in caso di opzione per il saldo con la dichiarazione dei redditi. La proroga inoltre dovrebbe riguardare, per i soggetti di cui sopra, anche la cedolare secca, IVIE ed IVAFE, l’imposta sostitutiva del 26% così come l’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta e le imposte per il cd. “Concordato preventivo biennale”.
È stato altresì chiarito che i soggetti di cui sopra che fruiscono della proroga, se non versano le imposte entro il 21 luglio 2025, potranno pagare entro il 20 agosto 2025 con la solita maggiorazione dello 0,4%.
Persone fisiche
Le persone fisiche che non hanno redditi di impresa o di lavoro autonomo (nemmeno in partecipazione) versano le imposte a saldo 2024 ed in acconto 2025 entro il 30 giugno 2025 (comprese addizionali regionali e comunali, IVIE ed IVAFE ecc.). Con la maggiorazione dello 0,4% il pagamento può essere effettuato fino al 30 luglio 2025.
Società di capitali
Le società di capitali che non sono soggette agli ISA in base al volume di ricavi, e che hanno approvato il bilancio prima del 1° giugno 2025, versano le imposte sul reddito entro il 30 giugno 2025, e successivamente con la maggiorazione dello 0,4% entro il 30 luglio 2025.
Se invece il bilancio viene approvato entro il termine più lungo dei 180 giorni a partire dal mese di giugno 2025, le imposte potranno essere versate entro il 30 luglio 2025, e con la maggiorazione dello 0,4% entro il 29 agosto 2025.
Il decreto del Governo del 12 giugno scorso contiene inoltre anche una serie di novità di carattere fiscale, sulle quali vi informeremo con una apposita circolare.
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
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