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Proroga del termine per il pagamento delle imposte per le imprese e i liberi professionisti soggetti agli indici di affidabilità fiscale (ISA) o al regime forfettario dal 30 giugno 2026 al 20 luglio 2026

Bolzano, 16.06.2026

Come già negli anni precedenti, anche quest'anno è stata concessa una proroga per il pagamento delle imposte, ma questa volta non all'ultimo momento: Con il decreto legge n. 89 del 22 maggio 2026 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, in vigore dal 23 maggio 2026) è stato ridefinito il calendario dei pagamenti. La misura è stata adottata in particolare per facilitare la gestione pratica delle dichiarazioni dei contribuenti soggetti a indici di affidabilità (ISA) e per l’adesione al concordato preventivo biennale. 

Pagamenti rinviati al 20 luglio

In particolare, l’art. 6 del suddetto decreto fissa a lunedì 20 luglio i pagamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA (comprese le imposte connesse), dovuti da imprese e liberi professionisti con indici di affidabilità (ISA) o in regime forfettario al 30 giugno 2026, a lunedì 20 luglio 2026, senza che sia dovuta alcuna maggiorazione. Trattandosi di un decreto legge, sono fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione in
legge. 

Aziende e liberi professionisti soggetti a indici di affidabilità fiscale o al regime forfettario

I seguenti soggetti passivi possono versare i pagamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2025 solo a partire dal 20 luglio 2026:

  • i liberi professionisti, compresi gli studi associati, nonché le imprese (imprese individuali, società di persone e società di capitali) che esercitano un’attività per la quale sono stati emanati gli indici di affidabilità (ISA) e che, in base al fatturato realizzato, rientrano nel campo di applicazione degli stessi. A tal fine, il fatturato nel 2025 non deve aver superato i 5.164.569 euro. È irrilevante se, nel caso specifico, gli indici non siano applicabili a causa di determinati motivi di esclusione (ad es. primo o ultimo anno di attività);
  • la proroga riguarda espressamente anche le imprese e i liberi professionisti che applicano una delle due procedure forfettarie, e quindi anche i contribuenti per i quali sussiste in realtà un motivo di esclusione dall’applicazione degli indici ISA;
  • la proroga si applica anche ai soci delle suddette imprese, ai liberi professionisti e alle società ai quali, in base al principio della tassazione trasparente, vengono attribuiti i relativi redditi (ad es. soci di società di persone e di società di capitali trasparenti, soci di studi professionali associati, nonché membri di imprese familiari).

Chi non può beneficiare della proroga?

Non possono invece beneficiare della proroga tutte le imprese e i liberi professionisti che nel 2025 hanno superato la soglia di fatturato di 5.164.569 euro o che esercitano un’attività principale per la quale non sono previsti indicatori ISA. Sono quindi escluse soprattutto le holding e le aziende agricole tassate in base ai redditi catastali.

Quali pagamenti sono interessati dalla proroga?

La dilazione senza interessi riguarda, in linea di principio, tutti i pagamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (IRPEF e IRES) e dalla dichiarazione IRAP relative al periodo d’imposta 2025, con scadenza il 30 giugno 2026, o direttamente collegati a tale termine. In particolare, sono
interessati i seguenti pagamenti:

  • i pagamenti del saldo relativi a IRPEF, IRES e IRAP per il 2025, nonché i corrispondenti primi acconti per il 2026; 
  • il saldo 2025 per la sovrattassa regionale IRPEF, nonché il saldo 2025 e la prima rata 2026 per la sovrattassa comunale IRPEF;
  • il saldo 2025 e la prima rata 2026 relativi alla cedolare secca sui redditi da locazione;
  • imposta sostitutiva del 15% o del 5% per le imprese soggette al regime forfettario e i liberi professionisti;
  • ulteriori imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da versare entro il 30 giugno, comprese quelle relative al concordato preventivo biennale;
  • imposte patrimoniali IVIE e IVAFE;
  • eventuali adeguamenti facoltativi dell’IVA agli indici ISA. 

La dilazione riguarda inoltre il pagamento del saldo dell’IVA per il 2025, a condizione che, nell’ambito della dichiarazione annuale IVA, sia stata scelta la dilazione già nota dalla scadenza ordinaria del 16 marzo ai termini di pagamento delle imposte sul reddito. Tale differimento autonomo dell’IVA rimane, come in precedenza, soggetto a interessi, pari allo 0,40% per ogni mese o frazione di mese.
Sono da includere nella proroga anche i contributi e le tasse la cui scadenza è direttamente collegata ai termini di pagamento delle imposte sul reddito o dell’IRAP. Tra questi rientrano in particolare i 

  • i contributi all’assicurazione artigiani e commercianti dell’INPS/NISF
  • nonché la quota annuale della Camera di Commercio per l’iscrizione nel Registro delle Imprese. 

Un’ulteriore proroga del termine costa quest’anno lo 0,80%

Una novità significativa rispetto agli anni precedenti riguarda il termine di proroga a pagamento: qualora il pagamento non venga effettuato entro il 20 luglio 2026, esso potrà essere effettuato entro un ulteriore termine di 30 giorni, quindi di fatto entro il 20 agosto 2026, con una maggiorazione ora pari allo 0,80% (anziché lo 0,40% precedente). In riferimento al periodo dal 20 luglio al 20 agosto 2026, tale maggiorazione corrisponde a un tasso di interesse annuo calcolato pari a circa il 9,4%. In caso di pagamento rateale, invece, sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi di legge, attualmente pari allo 0,33% al mese, che corrispondono a circa il 4% annuo.
Raccomandazione: qualora sia possibile versare la prima rata entro il 20 luglio 2026, il pagamento rateale è generalmente più conveniente rispetto alla semplice proroga del pagamento al 20 agosto 2026, poiché il supplemento dello 0,80% grava sull’intero importo dell’imposta, mentre gli interessi di rateizzazione gravano solo sulle rate successive.

Persone fisiche

Le persone fisiche che non percepiscono redditi da attività imprenditoriali o liberali sono invece tenute a versare il saldo e gli acconti relativi all’IRPEF, nonché le relative maggiorazioni regionali e comunali, entro il 30 giugno 2026; nonché le varie imposte sostitutive (ad es. IVIE e IVAFE). Con una leggera maggiorazione dello 0,40%, il pagamento può essere effettuato entro il 30 luglio 2026. Per questi contribuenti non cambia quindi nulla. 

Società di capitali con scadenze particolari

Le società di capitali che, in base al fatturato, non rientrano negli indici di affidabilità o che hanno un esercizio finanziario diverso dall’anno solare, non sono interessate dalla proroga prevista dal DL 89/2026 e continuano a seguire le scadenze ordinarie. Qualora sia stato utilizzato il termine prorogato di 180 giorni per l’approvazione del bilancio, l’imposta deve essere versata entro il 31 luglio 2026 e, con una maggiorazione dello 0,40%, entro il 31 agosto 2026.

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
 

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