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Lo scorso 30 dicembre il Parlamento, come sempre in extremis, ha approvato la manovra Finanziaria per il 2026 (legge 199/2025), che è stata pubblicata lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale ed entrando così in vigore con il 1° gennaio 2026. La legge di bilancio, per quanto di ns interesse, è concentrata in un unico articolo e da 973 (!) commi, il che la rende non facilmente leggibile.

Contemporaneamente è stato approvato il DL 200/2025, cd. decreto “milleproroghe”, che contiene varie proroghe di scadenze. Infine lo scorso 20 dicembre è stato emanato il D.Lgs. 192/2025 contenete varie correzioni (in larga misura retroattive) in relazione alle varie riforme fiscali degli ultimi periodi/anni.

Di seguito vi forniamo un riassunto delle misure più significative che riguardano in massima parte l’ambito tributario e di diritto commerciale/societario. Sulle misure in campo del diritto del lavoro verrete informati dai vostri Consulenti del Lavoro.

La legge Finanziaria contiene anche una serie di misure a favore del Mezzogiorno che qui non trattiamo: se avete bisogno di informazioni potete contattarci.

1. Novità, cancellazioni e modifiche relative a varie agevolazioni fiscali

Come ogni anno iniziamo con le notizie positive in relazione alle agevolazioni fiscali.

Ritorno dell’iper-ammortamento per Industria 4.0 (art. 1 commi 427-436)

Nel 2026 si torna all'iper-ammortamento per stimolare gli investimenti; i crediti d'imposta in vigore ed applicati negli ultimi 5 anni per gli investimenti Industria 4.0 e Transazione 5.0 decadranno di conseguenza.

Hanno diritto al credito d'imposta esclusivamente i contribuenti con redditi d'impresa.

Sono escluse le imprese in liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, procedura di insolvenza senza continuazione dell'attività o procedure simili (ai sensi della legge fallimentare, del regolamento sulle crisi d’impresa o di leggi speciali). Inoltre, è richiesto il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e il regolare adempimento degli obblighi previdenziali e contributivi.

Investimenti agevolati: l'iper-ammortamento si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 e relativi a beni prodotti nell'UE o nello SEE, ovvero:

  • beni materiali e immateriali nuovi che soddisfano i requisiti pertinenti per “Industria 4.0” (allegati IV e V) e che sono collegati in rete con il sistema di gestione della produzione aziendale o con la catena di fornitura;
  • beni materiali nuovi per la produzione propria di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo (anche in luoghi separati), compresi gli impianti di accumulo di energia; per il fotovoltaico, l'incentivo è limitato agli impianti con determinati tipi di moduli definiti dalla legge.

Ai fini dell'agevolazione, i costi di acquisto vengono aumentati fittiziamente solo ai fini del calcolo degli ammortamenti come segue:

+180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro,

+100% per la parte compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro,

+50% per la parte compresa tra 10 milioni e 20 milioni di euro.

Attenzione: per poter usufruire dell'agevolazione è necessario inviare preventivamente comunicazioni e certificazioni in formato elettronico all'ente GSE! La trasmissione avviene tramite una piattaforma digitale del GSE utilizzando modelli standardizzati.

Cumulo con altri incentivi: l'iper-ammortamento è cumulabile con altre misure di incentivazione nazionali ed europee, a condizione che non vi sia un doppio incentivo per le stesse quote di costo e che l'incentivo complessivo non superi i costi effettivamente sostenuti.

Attenzione: a differenza del passato, la base di calcolo per l'iperammortamento è ridotta di contributi o altri aiuti ricevuti.

La legge di bilancio prevede che i dettagli relativi ai nuovi ammortamenti siano stabiliti in una specifica disposizione di attuazione, che dovrà essere emanata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Nuova dotazione mezzi per Industria 4,0 (art. 1 comma 770)

Ricordiamo che gli incentivi agli investimenti nel settore Industria 4.0 fino alla fine del 2025 sotto forma di credito d'imposta per immobilizzazioni materiali erano i seguenti:

  • 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • 10% per investimenti superiori a 2,5 e fino a dieci milioni di euro, e
  • 5% per investimenti superiori a dieci e fino a un massimo di 20 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 non sono previsti crediti d'imposta di tipo Industria 4.0. Tuttavia, chi nel 2025 ha ancora effettuato un ordine vincolante di impianti Industria 4.0 e ha versato almeno il 20% di acconto, può ancora usufruire dei precedenti crediti d'imposta per le consegne effettuate entro il 30 giugno 2026. Di norma, tuttavia, i risparmi fiscali ottenuti grazie ai nuovi ammortamenti maggiorati saranno più vantaggiosi rispetto agli incentivi precedenti.

Inoltre, i fondi per i suddetti crediti d'imposta sono già esauriti nel corso del 2025. Con la legge di bilancio sono stati stanziati ulteriori 1,3 miliardi di euro per il 2026 al fine di rifinanziare tali crediti d'imposta. I fondi sono destinati esclusivamente agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025. Il credito d'imposta corrispondente può essere utilizzato solo mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24.

Se i beni rientrano nel vecchio o nel nuovo sistema di incentivazione dovrebbe essere stabilito in linea di principio secondo i principi dell'attribuzione economica ai sensi dell'art. 109 TUIR; non è tuttavia escluso che nelle disposizioni di attuazione ancora da pubblicare vengano stabilite norme più precise.

Transizione Industria 5.0

Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 non sono previsti crediti d'imposta tipo Transazione 5.0. In effetti, a causa degli elevati ostacoli burocratici, gli incentivi promettenti per gli investimenti, associati al risparmio energetico, hanno potuto essere effettivamente utilizzati solo in pochi casi.

Credito di imposta Industria 4.0 per imprese agricole (art. 1 commi 454-459)

La legge di bilancio prevede peraltro nuovi contributi agli investimenti sotto forma di credito d'imposta esclusivamente per le imprese della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura. Sono incentivati gli investimenti in nuovi beni materiali e immateriali 4.0, come indicato negli allegati IV e V della legge 199/2025.

Il periodo di agevolazione copre il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o fino al 28 settembre 2028.

Il credito d'imposta ammonta al 40% dei costi di investimento. I costi massimi ammissibili sono pari a 1.000.000 di euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente tramite compensazione (modello F24) e non è soggetto a limiti generali di compensazione ai sensi delle leggi fiscali pertinenti.

Il credito d'imposta non è applicabile agli investimenti per i quali si applica l'iper-ammortamento sopra indicato e a quelli che ricadono ancora nel precedente credito d'imposta 4.0 (a seguito di ordini vincolanti e acconti versati).

È consentito il cumulo con altri aiuti per gli stessi costi, a condizione che il finanziamento complessivo non superi i costi di investimento effettivamente sostenuti.

I dettagli verranno chiariti entro 60 giorni con una specifica disposizione di attuazione.

Attenzione: nella legge di bilancio sono previsti complessivamente 2,1 milioni di euro per questa misura; se l’importo non verrà corretto, sarà inutile presentare richieste.

Bonus „Design“ (art. 1 commi 925-926)

Il credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica (di cui all’art. 1 comma202, legge 160/2019) è prorogato per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Il bonus corrisponde al 10% della base di calcolo, con un importo massimo annuo di 2 milioni di euro per impresa/anno. Il credito d'imposta è utilizzabile in un'unica rata annuale e viene adeguato proporzionalmente nel caso di un esercizio finanziario diverso dall'anno solare.

Per il 2026 sono previsti a bilancio fondi per 60 milioni di euro, quindi non ci si può aspettare un sostegno significativo.

Bonus Transizione 5.0 imprese energivore (art. 1 commi 962 – 965)

Un’altra nota positiva: la legge di bilancio prevede un nuovo credito d'imposta 5.0 a favore delle imprese ad alto consumo energetico (le cosiddette “imprese energivore”), a quanto pare con effetto retroattivo per gli investimenti effettuati nel 2025. I beneficiari sono le imprese che nel 2025 erano iscritte nell'elenco delle imprese energivore o nell'elenco delle imprese ad alto consumo di gas, tenuti dalla CSEA (“Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali”).

Sono incentivati gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi che corrispondono agli allegati A e B della legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016). Il periodo di investimento va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Il credito d'imposta si basa sulle aliquote del regime Transizione 5.0 ed è graduato in base al livello di risparmio energetico raggiunto:

1. Risparmio ridotto con riduzione del consumo energetico dello stabilimento di produzione del 3%-6% o dei processi interessati del 5%-10%: bonus del 35% fino a 10 milioni di euro di volume di investimento; 5% per la parte superiore a 10 milioni di euro fino a un massimo di 50 milioni di euro all'anno per azienda.

2. Risparmio medio con una riduzione >6%-10% (sito produttivo)

o >10%-15% (processi): 40% fino a 10 milioni di euro; 10% per la parte superiore a 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro,

3. Risparmio elevato con una riduzione >10% (sito produttivo) o >15% (processi): 45% fino a 10 milioni di euro; 15% per la parte superiore a 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro.

Condizioni di fruizione del credito di imposta:

  • Utilizzo esclusivamente tramite compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
  • Nessun cumulo con altri incentivi per gli stessi costi ammissibili.
  • Si applicano, se compatibili, le disposizioni delle norme Transazione 5.0, ad eccezione del principio DNSH (“Do No Significant Harm”).

Inoltre, si applicano le disposizioni del D.M. del 24 luglio 2024.

Le modalità concrete di attuazione, i criteri e i livelli massimi di sovvenzione concedibili saranno stabiliti con un decreto ministeriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il coinvolgimento del Ministero dell'Ambiente e dell'Energia.

Nota: anche per questa iniziativa è prevista una dotazione di soli 10 milioni di euro nel bilancio dello Stato per il 2026; se tale dotazione sarà confermata, non varrà probabilmente la pena di presentare domanda.

Agevolazione Sabatini (art. 1 comma 468)

I fondi per i contributi in conto interessi nell'ambito del cosiddetto incentivo Sabatini sono stati aumentati di 200 milioni di euro per il 2026 e di 450 milioni di euro per il 2027. La sovvenzione stessa è rimasta invariata e il contributo annuale sugli interessi è pari al 2,75%, ma è aumentato al 3,575% per gli investimenti nel settore 4.0 e per gli investimenti ambientali, mentre per le PMI che aumentano il capitale proprio per effettuare gli investimenti, il contributo può essere aumentato fino al 5%.

Assegnazione/ cessione agevolata beni non utilizzati ai soci e trasformazione in società semplice (art. 1 commi 35-41)

Per le società di persone e di capitali è prevista nuovamente la possibilità di assegnare o cedere a titolo oneroso ai soci immobili e altri beni non utilizzati direttamente per l'attività aziendale. I beneficiari devono essere stati soci della rispettiva società al 30 settembre 2025.

Come è noto, possono essere assegnati anche abitazioni del capitale circolante della società. Non è previsto un periodo minimo di detenzione per i beni assegnati.

Le plusvalenze sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società di comodo). Al posto del valore di mercato può essere utilizzato il valore catastale. L'assegnazione deve avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2026. Se per l'assegnazione vengono utilizzate riserve in sospensione di imposta, è necessario versare un'imposta sostitutiva aggiuntiva del 13%. Se l'assegnazione è soggetta all'imposta di registro, questa viene ridotta della metà. Il pagamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 settembre 2026 (60%) e il 30 novembre 2026 (40%).

Alle stesse condizioni del passato, è anche possibile trasformare le società commerciali in società semplici.

Privatizzazione beni aziendali imprese individuali (art. 1 commi 35-41)

È stato infine prorogato anche il termine per la privatizzazione di immobili utilizzati a fini aziendali (!) da parte di imprese individuali: questi possono essere privatizzati entro il 31 maggio 2026 sulla base del loro valore catastale e l'imposta sostitutiva è pari, come in passato, all'8% sulla plusvalenza. L'imposta deve essere versata in 2 rate entro il 30.11.2026 (60%) e il 30.06.2027 (40%). Come già in precedenza, non è prevista alcuna regolamentazione particolare per l'imposta sul valore aggiunto.

2. Novità nella determinazione del reddito imponibile delle imprese

Tassazione plusvalenze (art. 1 commi 42-43)

Iniziamo con una novità negativa per i contribuenti: la consolidata normativa sulla tassazione delle plusvalenze da cessione in più anni, in vigore da decenni e contenuta nell'art. 86 comma 4 EESt, subirà una modifica sostanziale, ovvero:

i redditi da cessione derivanti da patrimonio aziendale, immobilizzazioni e partecipazioni non esenti da imposta saranno in futuro interamente tassabili nell'anno di realizzazione. Ciò significa che non sarà più possibile distribuire tali plusvalenze su un massimo di cinque periodi fiscali, anche se i beni stessi sono stati detenuti per più di tre anni.

Restano in vigore le seguenti eccezioni:

  • Plusvalenze derivanti dal trasferimento di aziende o rami di azienda, a condizione che siano state detenute da almeno tre anni.
  • Per le società sportive professionistiche rimangono in vigore le norme speciali relative alla cessione dei diritti esclusivi di utilizzo delle prestazioni sportive degli atleti (con una durata della detenzione di almeno due anni).

L'opzione per il pagamento rateale deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi; in caso di mancata dichiarazione, l'utile è interamente tassabile nell'anno di realizzazione.

Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 2026 (per i contribuenti con anno fiscale coincidente con l'anno solare). Per la prossima redazione dei bilanci per l'anno 2025 si applicano quindi ancora le vecchie disposizioni.

Ma attenzione: nel calcolo degli acconti delle imposte per il 2026 sarà già necessario applicare l'imposta che risulterebbe in base alle nuove regole!

Valutazione titoli (art. 1 comma 130)

Le norme relative alla valutazione fiscale delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa vengono modificate, indipendentemente dal fatto che siano iscritti a bilancio nel capitale circolante o alle immobilizzazioni finanziarie (art. 94, comma 4, art. 101, commi 2 e 2-bis, nonché art. 110, comma 1-bis EESt).

Obbligazioni e titoli nell'attivo circolante: l'art. 94, comma 4, TUIR viene modificato. Per la determinazione del valore minimo ai sensi dell'art. 92, comma 5,TUIR ora vale quanto segue:

  • per i titoli negoziati su mercati regolamentati: la media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
  • per gli altri titoli: il valore fiscalmente riconosciuto, diminuito di un'eventuale riduzione derivante dall'andamento generale del mercato obbligazionario elettronico italiano nell'ultimo semestre.

Queste norme si applicano alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali (OIC). Rimane invece invariato l'art. 94, comma 4-bis TUIR: per gli utilizzatori degli IAS/IFRS, la valutazione secondo i principi contabili internazionali è determinante anche ai fini fiscali.

Obbligazioni e titoli quali immobilizzazioni finanziarie: l'art. 101, comma 2, TUIR continua a fare riferimento alle regole di valutazione dell'art. 94 TUIR. Per le obbligazioni e i titoli di massa negoziati su mercati regolamentati nazionali o esteri, le svalutazioni sono deducibili solo fino alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e il prezzo medio dell'ultimo semestre. Queste regole invariate si applicano agli utilizzatori degli OIC.

Viene inserito un nuovo paragrafo: per le imprese che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS, le perdite di valutazione sono fiscalmente rilevanti se sono iscritte nel conto economico. Di conseguenza, anche l'art. 101, comma 2-bis, e l'art. 110, comma 1-bis, TUIR vengono adeguati.

Imposte anticipate e avviamento (art. 1, comma 131)

La prossima novità riguarda solo le imprese che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS. Ricordiamo che la legge Finanziaria per il 2019 ha ridefinito l'ammortamento dell'avviamento (18 anni), introducendo una complessa normativa transitoria per le spese degli anni precedenti. Secondo tale normativa, nel 2025 sarebbe stato possibile ammortizzare il 13% di tali costi residui. L'anno precedente era stata prevista una normativa che prevedeva un ammortamento in parti uguali sui periodi d'imposta fino al 2029. Tale norma è stata ora nuovamente modificata: in concreto, una parte della quota deducibile prevista per l'esercizio al 31.12.2027 viene posticipata e distribuita in modo uniforme sugli esercizi al 31.12.2028 e al 31.12.2029. A seguito delle modifiche, la deducibilità fiscale (per IRES e IRAP) è prevista come segue:

  • 0% nell'esercizio al 31.12.2025;
  • 3,25% nell'esercizio al 31.12.2026;
  • 8,22% nell'esercizio al 31.12.2027;
  • 19,76% nell'esercizio al 31.12.2028;
  • 19,77% nell'esercizio al 31.12.2029.

Tassazione sostitutiva riserve in sospensione di imposta (art. 1, commi 44-45)

Questa misura non era in programma, ma a sorpresa è stata prorogata la possibilità di “liberare” delle riserve in sospensione di imposta esistenti al 31 dicembre 2024 (e ancora in essere al 31.12.2025); sono interessate soprattutto le riserve di rivalutazione (non liberate). L'imposta sostitutiva dovuta a tal fine rimane invariata al 10% e può essere versata in un massimo di quattro rate annuali.

Un aspetto positivo è che possono essere esentati solo singoli tipi di riserve e anche solo in parte. Non è ammessa tale opzione per le riserve già distribuite nell'esercizio 2025.

La tassazione sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi per il 2025 e avrà effetto dal 1° gennaio 2026.

Norma transitoria valutazione titoli (art. 1, commi 131-132)

Per l'anno 2026, fino all'attuazione della legge di Delega fiscale n. 111/2023, sono stabilite le seguenti disposizioni transitorie:

a) Tassazione degli utili derivanti dalla vendita di azioni e quote proprie: in deroga all'articolo 83 TUIR, la differenza tra il ricavato della vendita di quote proprie e il costo di acquisto di tali quote è tassata come plusvalenza. Per la determinazione del costo di acquisto si applica il metodo FIFO.

b) Spese relative ai piani di stock option: La disposizione dell'art. 95, comma 6-bis, TUIR viene estesa anche ai piani di remunerazione basati su azioni con regolamento in contanti, a condizione che tali piani si riferiscano a programmi approvati nello stesso periodo d'imposta. In tal modo, la deducibilità fiscale delle relative spese viene espressamente riconosciuta anche per i modelli con regolamento in contanti.

Ammissione al regime forfettario (art. 1 comma 27)

L'aumento del limite di reddito da 30.000 a 35.000 euro, già fissato per il 2025, viene prorogato anche per il 2026.

Tale limite riguarda i redditi da lavoro dipendente (o redditi equiparati) e rappresenta la soglia oltre la quale è escluso l'accesso al regime forfettario (“Regime forfettario”) per i contribuenti che ne avrebbero diritto.

Dividendi e plusvalenze da titoli (art. 1 commi 51-55)

Vi abbiamo già informato di questa novità con la nostra circolare n. 49/2025 poco prima della fine dell'anno.

In futuro, l'esenzione fiscale parziale dei dividendi (esenti per il 95% nel caso delle società di capitali e in misura ridotta nel caso delle società di persone) non sarà più applicabile senza limitazioni. Affinché i dividendi siano considerati solo in parte (per le società di capitali nella misura del 5%) ai fini della determinazione dell'imposta, a partire dal 1° gennaio 2026 dovrà essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • i dividendi devono provenire da una partecipazione che rappresenta almeno il 5% del capitale della società distributrice oppure
  • la partecipazione deve avere un valore contabile fiscale di almeno 500.000 euro.

Se nessuna delle due condizioni è soddisfatta, a partire dal 2026 i dividendi saranno soggetti alla tassazione integrale.

Le novità si applicano alle distribuzioni di utili deliberate a partire dal 1° gennaio 2026. Di converso, le distribuzioni nel 2026 che sono state deliberate prima del 31.12.2025 continueranno a beneficiare dell'esenzione, anche se non è soddisfatta nessuna delle condizioni di cui sopra.

Parallelamente, è stata modificata anche la normativa relativa alla tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni (capital-gain). Come è noto, anche tali plusvalenze sono soggette a tassazione limitata per le imprese (nel caso delle società di capitali nella misura del 5%), a condizione che la partecipazione sia stata detenuta per almeno 12 mesi. Anche in questo caso, per i capital gain realizzati a partire dal 1° gennaio 2026 è necessario che la partecipazione minima sia pari al 5% o che il valore contabile fiscale sia pari a 500.000 euro.

Correzione errori contabili (art. 4 D. Lgs. 192/2025)

Infine, una novità decisamente negativa. Ricordiamo che con le semplificazioni introdotte nel 2022 dall'art. 83 TUIR per la correzione di errori contabili, le società che applicano la derivazione rafforzata e il cui bilancio annuale è verificato da un Revisore dei conti o da un Collegio Sindacale, di ottenere il riconoscimento fiscale immediato della correzione degli errori contabili, se questi sono stati registrati nel bilancio annuale. E questo indipendentemente dal fatto che si trattasse di errori rilevanti o non rilevanti. Per il periodo d'imposta in questione non era necessario presentare una dichiarazione integrativa (art. 83 TUIR). Questa norma agevolativa riguardava principalmente errori nell'attribuzione per competenza di spese e ricavi o anche errori di valutazione in poste del capitale circolante.

Qui entrano in gioco le pesanti restrizioni:

a) Restrizione soggettiva: la semplificazione indicata si applica solo alle società per le quali è prevista una revisione obbligatoria del bilancio. La nomina volontaria di un organo di controllo non costituisce quindi una protezione. Non è invece necessaria l'applicazione della derivazione rafforzata.

b) Restrizione oggettiva: il riconoscimento fiscale immediato delle rettifiche registrate nel bilancio annuale è limitato agli errori non rilevanti. In sintesi, sono considerati rilevanti gli errori che, da soli o in combinazione con altri, influenzano le decisioni dei soci che questi ultimi prendono sulla base del bilancio annuale.

c) Limitazione temporale: il riconoscimento fiscale si applica solo alle rettifiche registrate al più tardi entro l'approvazione del bilancio dell'anno successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo.

Le rettifiche devono essere effettuate in ogni caso prima dell'inizio di una eventuale verifica fiscale. Se non è possibile applicare le semplificazioni ora limitate, è necessario presentare una dichiarazione integrativa (il cosiddetto “ravvedimento operoso” con relative sanzioni amministrative) per il riconoscimento fiscale delle rettifiche: nell'anno della correzione, queste devono essere neutralizzate fiscalmente nel calcolo delle imposte, che devono poi essere prese in considerazione nella dichiarazione integrativa per l'anno in cui è stato commesso l'errore.

I principi sopra indicati valgono ora anche per l'IRAP, con l'ulteriore limitazione che non è possibile effettuare una rettifica se prima o dopo la rettifica si ottiene una base imponibile negativa.

Nota: le novità si applicano agli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1° gennaio 2025 e dovranno quindi essere prese in considerazione con la massima attenzione prossimamente nella redazione dei bilanci!

Rilevanza bilancio civilistico ai fini fiscali (art. 3 D.Lgs. 192/2025)

Questa norma ha invece un effetto positivo: rafforza l'importanza del bilancio civilistico ai fini del bilancio fiscale. In concreto si applicherà a partire dal 2025 anche alle società con bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435-bis CC. Restano escluse le microimprese con un “microbilancio”. Finora l'applicazione era limitata alle microimprese che redigevano un bilancio ordinario, ora è sufficiente anche il bilancio abbreviato.

Inoltre, l'art. 3 amplia il campo di applicazione delle norme relative alle differenze tra i valori fiscali e quelli di bilancio in caso di cambiamento dei principi contabili. Queste disposizioni si applicano ora anche alle ristrutturazioni fiscalmente neutre tra imprese che applicano i medesimi principi contabili.Formularbeginn

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3. Altre novità per le imprese

Fondo TFR (art. 1 comma 203)

Ricordiamo che con la legge n. 296/2006, a partire dal 2007 è stata revocata la gestione in proprio del fondo TFR a tutte le imprese che nel 2006 impiegavano in media più di 50 dipendenti. Per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2006, la gestione in proprio non era consentita se nel primo anno di attività veniva stata superata la soglia dei 50 dipendenti. Dette imprese erano tenute per legge a trasferire il trattamento di fine rapporto a un fondo pensione esterno (ad es. Pensplan in Alto Adige) o all’INPS, se il dipendente lo desiderava o non effettuava alcuna scelta.

Viceversa, fino alla fine del 2025 valeva quanto segue: le aziende che nel 2006 avevano meno di 50 dipendenti e quelle che hanno iniziato la loro attività successivamente e non hanno superato la soglia dei 50 dipendenti nel primo anno potevano scegliere se mantenere la liquidazione (TFR) in azienda o versarla in un fondo pensione integrativo esterno.

Tale disparità di trattamento è ora terminata, con la seguente regolamentazione transitoria:

  • Negli anni 2026 e 2027, le aziende che finora erano autorizzate alla gestione interna del fondo dovranno versare il TFR a un fondo pensione o all’INPS se nell'anno precedente è stata superata la soglia di 60 dipendenti. In concreto: se nel 2025 sono stati impiegati più di 60 dipendenti, l'obbligo entrerà in vigore a partire dal 2026.
  • A partire dal 2028, anche per queste imprese si applicherà la soglia generale di 50 dipendenti e dal 2032 è prevista un'ulteriore riduzione a 40 dipendenti.

La normativa è integrata dal fatto che per tutti i lavoratori assunti nel settore privato (ad eccezione dei lavoratori domestici) a partire dal 1° luglio 2026 è prevista l'introduzione dell'adesione automatica alla previdenza integrativa aziendale. In questo modo viene ribaltato il principio del “consenso tacito” finora in vigore: il dipendente viene automaticamente iscritto al fondo pensione integrativo, ma ha la possibilità di rinunciare espressamente all'adesione entro 60 giorni dalla data della prima assunzione. In questo contesto, il dipendente ha due alternative:

  • trasferimento dell'intero trattamento di fine rapporto maturato in futuro a un'altra forma di previdenza integrativa;
  • mantenimento delle indennità di fine rapporto nell'azienda secondo le disposizioni dell'art. 2120 del Codice Civile, con la possibilità di aderire in un secondo momento a un fondo di previdenza integrativa.

I dettagli relativi alle novità illustrate vi saranno sicuramente forniti dal vostro consulente del lavoro. Sarà necessario tenere conto degli effetti della novità sulla liquidità dell'azienda.

Impianti fotovoltaici (art. 1, comma 16)

Per le aziende agricole che producono energia fotovoltaica in misura superiore a quanto consentito per rientrare nella definizione di reddito agricolo (in parole povere: 260.000 kWh all'anno), vale quanto segue:

  • Gli impianti fotovoltaici con moduli montati a terra, la cui installazione è completata dopo il 31.12.2025, sono esclusi dal regime forfettario di determinazione del reddito da attività commerciale ai sensi dell'art. 1, comma 423, della legge n. 266/2005. Per tali aziende agricole, la produzione di energia elettrica e termica comporta quindi:
  • fino a 260.000 kWh all'anno: redditi agricoli determinati catastalmente ai sensi dell'art. 32 e seguenti del TUIR (come per gli impianti fotovoltaici in generale);
  • oltre 260.000 kWh all'anno: redditi commerciali per la parte eccedente, da determinare secondo le norme ordinarie, senza possibilità di determinazione forfettaria dell'utile con il coefficiente di redditività del 25%.

Prova della data di installazione: ai fini del rispetto del termine del 31.12.2025, è considerata prova determinante la registrazione dell'impianto come “centrale elettrica realizzata” nel sistema nazionale GAUDÌ (Registro centrale degli impianti di produzione di energia elettrica).

Sugar e plastic tax (art. 1 comma 125)

Le due imposte introdotte con la legge di bilancio 2020 e più volte rinviate continuano a non entrare in vigore. L'imposta sulla plastica (accisa sui prodotti di plastica monouso - MACSI) entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2027, con un rinvio di sei mesi (dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027) .

Anche la tassa sullo zucchero (accisa sulle bevande zuccherate analcoliche) è stata rinviata al 1° gennaio 2027, con un ritardo di un anno rispetto alla data inizialmente prevista (1° gennaio 2026).

Divieto di compensazione in F24 e debiti tributari (Art. 1 comma 116)

L'importo dei crediti arretrati iscritti a ruolo (di norma cartelle esattoriali), al superamento del quale non è consentita la compensazione di imposte di diverso tipo (la cosiddetta compensazione orizzontale o esterna), sarà ridotto da 100.000 euro a 50.000 euro a partire dal 1° gennaio 2026.

La norma si limita esclusivamente all'adeguamento di tale soglia; le restanti disposizioni della normativa vigente rimangono invariate, in particolare l'articolo 37, comma 49-quinquies, del DL n. 223/2006 e l'articolo 5, comma 7, del nuovo testo unico in materia di pagamenti e riscossione.

Nuova ritenuta su provvigioni (art. 1, commi 140-142)

Gli obblighi di ritenuta alla fonte sulle provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, intermediazione, rappresentanza commerciale e simili sono stati ampliati. In futuro, anche le provvigioni versate ai seguenti destinatari saranno soggette a ritenuta alla fonte:

  • agenzie di viaggio e turismo,
  • agenti, rappresentanti e broker di trasporto marittimo e aereo,
  • agenti e commissionari di società petrolifere per servizi forniti direttamente a tali società.

L'estensione dell'obbligo di ritenuta alla fonte si applica alle commissioni pagate a partire dal 1° marzo 2026. La ritenuta alla fonte avrà una rilevanaza generale, in particolare quella per le agenzie di viaggio.

Nuova ritenuta su transazioni B2B (art. 1, commi 112–115)

Per quanto riguarda questa disposizione, si può solo sperare che sia stata “inventata” solo per motivi di bilancio, ma che non venga mai applicata: con il pretesto di combattere l'evasione fiscale, viene introdotta una ritenuta alla fonte su tutti i pagamenti tra imprese. È prevista una ritenuta fiscale dello 0,5% a partire dal 2028 e dell'1% a partire dal 1° gennaio 2029 come aliquota standard: una cosa improponibile!

Ma fino al 2028 c'è ancora molto tempo per modificarla o abrogarla.

4. Novità per professionisti

Professionisti e debiti tributari (art. 1 comma 725)

Questa novità causerà non pochi grattacapi a molti professionisti: è stato stabilito che, a partire dal 15 giugno 2026, per i pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche a liberi professionisti per importi fino a 5.000 euro, i beneficiari del pagamento dovranno presentare una certificazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali. Tale certificato dovrà essere presentato contestualmente alla fattura relativa alle prestazioni fornite.

Secondo il testo della legge, ogni carta di cartella di pagamento scaduta potrebbe bloccare i pagamenti da parte della pubblica amministrazione. In casi estremi: chi non ha pagato una multa stradale non potrà più incassare fatture dalla pubblica amministrazione dopo il 15 giugno 2026!

5. Altre novità

Assicurazione catastrofi naturali (DL 200/2025)

Con circolare separata (n. 51 del 31.12.2025) vi abbiamo informato della proroga fino al 31.03.2026 del termine per la stipula dell'assicurazione obbligatoria per le piccole e microimprese del settore turistico e per le imprese del settore della pesca e acquacoltura.

Assemblee soci (DL 200/2025)

Le società di capitali, le cooperative, le associazioni e le fondazioni possono continuare a tenere le assemblee dei soci in videoconferenza fino al 30 settembre 2026, anche se ciò non è previsto dallo statuto. Le agevolazioni introdotte durante la pandemia di Covid sono state quindi prorogate ancora una volta.

Comunicazioni pagamenti in contanti (art. 1 comma 473)

Ricordiamo che i commercianti al dettaglio, le agenzie di viaggio e gli operatori turistici sono autorizzati ad accettare pagamenti in contanti da persone fisiche non residenti in Italia per importi inferiori a 15.000 euro (importo massimo quindi 14.999,99 euro). Finora, tuttavia, erano tenuti a segnalare all'Agenzia delle Entrate i pagamenti in contanti accettati superiori alla soglia di 1.000 euro. A partire dal 1° gennaio 2026, tale soglia è aumentata a 5.000 euro, per cui saranno soggetti a segnalazione i pagamenti compresi tra 5.000 e 14.999,99 euro.

Nessun divieto di compensazione INPS/INAIL

Un'altra buona notizia: la bozza di legge di bilancio per il 2026 prevedeva all'articolo 26 una norma secondo la quale, a partire dal 1° luglio 2026, non sarebbe più stato consentito compensare i crediti d'imposta con i debiti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL. La restrizione prevista ha suscitato notevole malcontento nella stampa specializzata nelle ultime settimane. Tuttavia, nella versione finale approvata della legge di bilancio questo passaggio non è più presente, quindi per il momento non se ne fa nulla.

Dobbiamo sottolineare a questo punto, che la portata e gli effetti delle novità illustrate sopra saranno in parte chiari ed evidenti solo nel corso dell'anno e non sono pienamente valutabili allo stato attuale. Chiediamo quindi comprensione per eventuali incompletezze e imprecisioni.

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
 

Circolari

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