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Mini IRES del 20% per il 2025 – Industria 4.0 e Transizione 5.0 possibili fino al 2 novembre 2026

Bolzano, 22.07.2026

Mini IRES del 20% per il 2025 – Industria 4.0 e Transizione 5.0 possibili fino al 2 novembre 2026

Già lo scorso anno vi avevamo informato in merito alla cosiddetta “Mini-IRES” o “IRES premiale”. Come è noto, la legge di bilancio per il 2025 prevede, per l’anno d’imposta 2025, un’aliquota IRES ridotta al 20% anziché al 24%, purché siano soddisfatti determinati requisiti di legge.

In sintesi, per beneficiare di tale agevolazione è necessario, in particolare, che la società non abbia distribuito almeno l’80% dell’utile del 2024, che nel 2025 abbia soddisfatto i requisiti di legge relativi al numero di dipendenti e all’assunzione di almeno un lavoratore con contratto a tempo indeterminato, che non sussistano motivi di esclusione previsti dalla legge e che siano stati effettuati investimenti ammissibili.

I requisiti relativi all’accantonamento dell’utile e all’organico riguardano essenzialmente periodi già conclusi. Di norma, pertanto, non possono più essere recuperati nel 2026.

È tuttavia particolarmente importante sottolineare il seguente punto: qualora siano soddisfatti gli altri requisiti, gli investimenti necessari in beni ammessi al beneficio potranno essere effettuati fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025. Per le società con esercizio finanziario coincidente con l’anno solare, tale termine scade il 2 novembre 2026.

Ciò significa che le imprese che nel 2025 non hanno ancora effettuato alcun investimento del tipo “Industria 4.0” o “Transizione 5.0”, o non ne hanno effettuati in misura esauriente, potranno comunque beneficiare dell’applicazione della mini-IRES, a condizione che gli investimenti siano fiscalmente realizzati entro il 2 novembre 2026.

Sono ammissibili i nuovi investimenti in beni strumentali nuovi da impiegare in stabilimenti produttivi situati in Italia. Tra questi rientrano, in particolare, i beni materiali e immateriali Industria 4.0 elencati negli allegati A e B alla legge n. 232/2016, nonché i beni che, nell’ambito di un progetto di innovazione ai sensi dell’art. 38 del decreto legge n. 19/2024, consentono la riduzione del consumo energetico ivi prevista. È ammesso anche l’acquisto tramite leasing finanziario.

L’importo minimo richiesto corrisponde al maggiore tra i seguenti valori:

  • il 30% dell’utile accantonato nel 2024;
  • il 24% dell’utile di bilancio del 2023;
  • in ogni caso, almeno 20.000 euro.

Per quanto riguarda il momento di realizzazione, occorre fare riferimento, in linea di principio, all’art. 109 del TUIR. Sono quindi determinanti, in particolare, la consegna o il trasferimento del bene economico o il completamento dei lavori. In caso di leasing, occorre fare riferimento alla consegna del bene oggetto del contratto.

Il semplice ordine o il versamento di un acconto non sono quindi sufficienti. È fondamentale che l’investimento sia considerato fiscalmente realizzato entro il 2 novembre 2026.

Il requisito di investimento per la mini-IRES va distinto dall’utilizzo dei crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IRES ridotta, non è quindi in linea di principio determinante se per il bene in questione sia stato effettivamente richiesto o utilizzato un credito d’imposta. Il bene e il progetto di investimento devono tuttavia soddisfare tutti i requisiti oggettivi e tecnici previsti per la mini-IRES.

Raccomandiamo pertanto a tutte le società, che soddisfano già i requisiti relativi all’accantonamento dell’utile a riserva e all’incremento dell’organico, di verificare se, attraverso investimenti realizzabili entro il 2 novembre 2026, sia ancora possibile avvalersi della mini-IRES per il 2025.

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
 

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