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Imprese e professionisti che sono soggetti agli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale) possono aderire entro il prossimo 30 settembre 2025 al Concordato Preventivo Biennale per gli anni 2025 e 2026. Ci si impegna in tale modo, per ambedue i periodi di imposta, a dichiarare un reddito minimo prestabilito, determinato da un software specifico. Nel caso il reddito effettivo risulti più alto, la differenza sarà esente da imposte. Ulteriori vantaggi derivano per i visti di conformità e nell’eventualità di verifiche fiscali. Nel caso invece che il reddito effettivo fosse più basso del suddetto reddito minimo, il contribuente risulterà penalizzato, in quanto dovrà comunque versare le imposte per un reddito (minimo) più elevato rispetto a quello effettivo.

Rispetto alla prima versione per il biennio 2024/2025, il CPB 2025/2026 prevede alcune novità.

Il reddito dichiarato per il periodo del CPB ha valenza anche ai fini IRAP e ai fini dei contributi previdenziali INPS (attenzione: non per le casse previdenziali dei professionisti!). Il contribuente può comunque optare per il calcolo dei contributi previdenziali sulla base del reddito effettivo qualora fosse più elevato del reddito “concordato”.

N.B.: il CPB non ha alcuna rilevanza agli effetti dell’IVA.

Le regole dello scorso anno

Come noto, le imprese ed i professionisti soggetti agli ISA, avevano nel 2024 la possibilità entro il 31 ottobre 2024 ovvero entro il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi per il 2023, di presentare un’istanza per determinare il reddito del 2024 e del 2025 preventivamente sulla base degli ISA. La differenza tra tale reddito minimo concordato e quello effettivo – se superiore – era esente da imposte. Il differenziale di reddito concordato 2024 e 2025 con il reddito effettivo del 2023 veniva tassato con un’aliquota unica del 15% (10% per i forfettari).

Il rovescio della medaglia era rappresentato dal fatto che in caso di reddito effettivo inferiore a quello concordato il contribuente era penalizzato, in quanto pagava più imposte di quelle che avrebbe pagato in caso non avesse aderito al CPB.

A prima vista appariva come un azzardo, ma in realtà, potendo decidere fino al 31 ottobre 2024, avendo quindi già ampiamente un quadro del reddito del 2024, si poteva esercitare tale opzione dopo avere fatto bene i calcoli di convenienza. Di particolare interesse è la regola che, stabilendo come base di partenza il limite degli ISA – 5.164.569 Euro di ricavi – dal 2023, consente di superare detto limite nei due anni successivi oggetto di CPB fino al 50%, quindi con un limite di 7.746.853 Euro, senza perdere il diritto ad applicare il CPB stesso. I “ricavi” sono quelli di cui alla voce A.1 del bilancio/conto economico, per le imprese di costruzioni si considera anche la voce A.2.

Le nuove regole per il biennio 2025-2026

Il CPB per il 2024/2025 è stato in pratica un rodaggio. Nel frattempo, con il D. Lgs 81/2025 e la Circolare dell’Agenzia Entrate 9/2025, il CPB è assurto a strumento fisso per la determinazione delle imposte: annualmente si può optare entro il 30 settembre ovvero entro il nono mese dalla fine del periodo di imposta per l’esercizio corrente e per il successivo per il CPB. Quindi, chi l’anno scorso non ha opzionato per il CPB 2024/2025 ha l’anno 2025 ancora “libero” e può optare entro il prossimo 30 settembre per il CPB 2025/2026. Rispetto alla versione dell’anno scorso sono state apportate le modifiche di seguito illustrate nel dettaglio:

  • Il reddito fittizio ai fini della tassazione viene sempre determinato sulla base degli ISA con apposito software. Il D. Lgs. 81/2025 introduce però delle soglie massime alla proposta di concordato ai fini delle imposte sui redditi, calcolate in percentuale rispetto al reddito del

periodo precedente (2024) al biennio cui si riferisce la proposta, in misura inversamente

proporzionale al punteggio ISA di tale periodo, in particolare nel seguente modo:

  • voto ISA 10: incremento massimo 10%;
  • voto ISA tra 9 e 10: incremento massimo 15%;
  • voto ISA tra 8 e 9: incremento massimo 25%;
  • voto ISA inferiore a 8: nessun limite di incremento.

Esempio: se un’impresa ha dichiarato nel 2024 un reddito di 200mila Euro con un voto ISA di 10, il reddito fittizio per gli anni 2025 e 2026 non potrà essere superiore a 220mila Euro, anche se poi in base agli ISA dovesse risultare ad esempio un reddito di 300mila Euro.

- Cambia anche la tassazione: resta invariata la regola, che si tassa unicamente il reddito calcolato/fittizio. Quindi, nell’esempio di cui sopra si tasserebbe un reddito di 220mila Euro, anche se il reddito effettivo fosse di molto superiore (es. 1.000.000 di Euro > reddito esente da imposte pari a 780mila Euro) oppure se l’impresa avesse realizzato una perdita. La tassazione effettiva del reddito “concordato” per il biennio 2024/2025 prevede un’aliquota unica del 15% sul differenziale rispetto al reddito 2023. Invece per il CPB 2025/2026 sono previste tre diverse fasce di tassazione:

a) una parte del reddito concordato fino all’importo del reddito 2024 di riferimento verrà tassato con le vecchie regole sulla base delle aliquote progressive ai fini IRPEF (per le persone fisiche) e del 24% ai fini IRES (per le società di capitali).

b) il differenziale di reddito è assoggettato ad un’imposta sostitutiva non più fissa del 15%, ma modulata in base al voto ISA, e cioè:

  • aliquota del 10% per voto ISA a pari o superiore a 8,
  • aliquota del 12% per voto ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8,
  • aliquota del 15% per voto ISA inferiore a 6.

c) inoltre, per l’imposta sostitutiva vige ora un tetto massimo, e cioè per un differenziale fino a 85.000 Euro oltre il reddito di riferimento del 2024. La parte che supera l’anzidetto massimale verrà tassata con le aliquote ordinarie.

Esempio – se nel 2024 è stato dichiarato un reddito di 800.000 Euro, il reddito concordato ammonta ad Euro 1.000.000 ed il voto ISA dell’impresa è 8, la tassazione sarà la seguente: fino a 800mila Euro aliquote normali, 85.000 Euro con aliquota del 10%, la parte eccedente 885.000 (= 115.000 Euro) di nuovo con le aliquote normali (43% per le persone fisiche e 24% per le società di capitali). In base alle regole precedenti (CPB 2024/2025) l’intero importo di 200mila Euro eccedente il reddito concordato sarebbe stato tassato con l’imposta sostitutiva del 15%.

  • un’ulteriore novità (positiva) rispetto alla prima versione del CPB prevede che, se a seguito di eventi straordinari (ad es. malattia dell’imprenditore) l’attività è stata sospesa, si riduce anche il reddito concordato (dal 10% al 30% in base al numero di giorni di interruzione).
  • infine un’altra modifica della normativa riguarda i professionisti che vengono esclusi dal CPB se, nell’anno precedente il CPB (quindi nel caso concreto il 2024), oltre ad avere una posizione individuale sono anche soci di un’associazione professionale o di una STP che a sua volta non aderisce al CPB.

Opzione entro il 30 settembre 2025

Chi ha optato per il CPB 2024/2025 secondo la dottrina prevalente non può ora aderire al CPB 2025/2026 ma resta nel regime di concordato “vecchio” ancora per il 2025. Eventualmente potrà optare nel 2026 per il CPB 2026/2027 (se non ci saranno modifiche).

I lavoratori autonomi e le imprese che nel 2024 non hanno superato la soglia di 5.164.569 Euro di ricavi (nel 2025 e/o nel 2026 possono aumentare fino a 7.746.853 Euro) possono invece optare per il CPB 2025/2026 fino al 30 settembre 2025: l’opzione si può manifestare nella dichiarazione dei redditi 2024 oppure, se questa viene trasmessa in ottobre, con apposita comunicazione. È anche possibile, entro lo stesso termine, revocare l’opzione eventualmente già esercitata in precedenza.

Di seguito alcune considerazioni generali sul Concordato Preventivo Biennale, che in linea di massima corrispondono a quelle dell’anno scorso.

Effetti del Concordato

  • L’acconto delle imposte per il primo anno di CPB deve essere adeguato alle nuove regole del concordato stesso ovvero aumentato.
  • Durante il biennio del CPB vanno presentate regolarmente le dichiarazioni dei redditi e IRAP, inclusi ISA. La contabilità deve essere tenuta sulla base delle norme generali; ciò anche perché il CPB non ha effetti ai fini IVA.
  • Gli anni inclusi nel CPB non potranno essere oggetto degli accertamenti di cui all’art. 39 del DPR 600/1973.
  • Il sistema premiale degli ISA vale sempre per i due anni di adesione del CPB.
  • Una curiosità: per i soggetti ISA si applica un termine di prescrizione allungato di un anno per la scadenza al 31.12.2024 (riguarda il periodo di imposta 2018).
  • Per le detrazioni di imposta e le dichiarazioni ISEE valgono i redditi effettivi e non quelli adottati nel CPB.

Cause di esclusione

Sono esclusi dal CPB i soggetti contro i quali è stato emessa una sentenza definitiva per omessi versamenti di imposte o contributi previdenziali oppure per i quali siano diventate definitive e non più impugnabili accertamenti per irregolarità, se il relativo debito ammonta ad almeno 5.000 Euro. Inoltre, vigono le seguenti ulteriori cause di esclusione:

  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del CPB, e cioè 2024, 2023, 2022;
  • condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, riciclaggio/impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio, commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • con riferimento al periodo d’imposta precedente (2024) al biennio concordato, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o lavoro autonomo, redditi e/o quote di redditi, comunque denominati, in tutto in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d’impresa/lavoro autonomo;
  • adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2025), al regime forfetario (ossia, in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario nel 2025);
  • nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società è interessata da un’operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di persone / associazione professionale è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio/associato);
  • inizio attività nel periodo precedente al CPB (nel nostro caso il 2024);
  • professionisti che esercitano l’attività in una società o associazione professionale e contemporaneamente possiedono anche una posizione individuale, se non optano tutti e due per il CPB (professionista e società/associazione);

Vengono alleggerite le conseguenze in caso di mancato versamento delle imposte. Fino ad ora, in caso di omesso versamento delle imposte (normali e sostitutive) alle scadenze, si decadeva dal CPB, salvo ravvedimento operoso da effettuarsi prima della notifica di un avviso di irregolarità da parte dell’Agenzia. Ora invece viene stabilito che un eventuale avviso di irregolarità non comporta l’automatica decadenza del CPB, se le imposte vengono versate entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso stesso.

Decadenza dal CPB

Si può decadere dal CPB anche durante il periodo di applicazione. Ad esempio, se durante il periodo di applicazione a seguito di accertamento emergessero attività non dichiarate o passività inesistenti o indeducibili per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati. Vi sono poi altre casistiche che possono portare ad una modifica/riduzione dell’importo concordato. Altri motivi di decadenza sono infine i seguenti casi se si verificano durante il periodo di adozione del CPB:

  • modifica dell’attività esercitata;
  • passaggio al sistema forfettario;
  • operazioni straordinarie (ad es. fusioni, scissioni ecc.);
  • superamento della soglia di 7.746.853 Euro per soggetti ISA.

In taluni casi l’accertamento di cause di decadenza comporta la decadenza per ambedue gli anni di applicazione del CPB, indipendentemente dall’anno in cui si verifica la causa stessa.

Indicazioni pratiche

Per tutti i soggetti che già hanno optato per il CPB 2024/2025, come già indicato sopra, non vi è alcuna esigenza di attivarsi.

Viceversa, se ci sono le condizioni di accesso al CPB e per i periodi di imposta 2025 e 2026 sono previsti dei miglioramenti dei risultati, l’opzione per il biennio potrebbe essere un’opzione interessante. Noi stiamo verificando le varie posizioni e vi invitiamo a contattarci nei prossimi giorni.

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
 

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