Rimborsi crediti IVA estera – presentazione richieste relative al 2025 entro il 30 settembre 2026
Rimborsi crediti IVA estera – presentazione richieste relative al 2025 entro il 30 settembre 2026
Le imprese e i liberi professionisti possono presentare, inderogabilmente entro il 30 settembre 2026, domanda di rimborso dell’IVA pagata nel 2025 in uno Stato membro UE diverso da quello in cui il soggetto è stabilito. Le disposizioni in materia sono rimaste invariate rispetto agli anni precedenti. Per facilitare la presentazione della richiesta, che spesso viene dimenticata, riportiamo di seguito una breve sintesi delle relative disposizioni.
Presentazione delle istanze in Italia
Le imprese e i liberi professionisti stabiliti all’interno dell’Unione Europea devono richiedere il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi acquistati o importati, presentando apposita istanza alla propria Amministrazione Finanziaria.
Il rimborso riguarda gli importi dell’IVA a monte relativi a forniture e prestazioni connesse all’attività imprenditoriale. Il presupposto è che il richiedente non abbia avuto né la sede né una stabile organizzazione nello Stato del rimborso nel periodo di rimborso e non abbia effettuato operazioni imponibili in detto Stato; non incidono, peraltro, le operazioni per le quali l’obbligo fiscale è trasferito al destinatario della prestazione (reverse charge), nonché i servizi di trasporto esenti da imposta. Se il richiedente dispone, nello Stato del rimborso, di una registrazione ai fini IVA che consente di far valere la detrazione dell’imposta a monte, la procedura di rimborso è esclusa.
Trasmissione elettronica
Le domande devono essere presentate esclusivamente per via elettronica tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La presentazione può avvenire:
- direttamente da parte del contribuente oppure
- tramite un Dottore Commercialista o altro intermediario autorizzato alla trasmissione elettronica.
Scadenza
Le istanze di rimborso per l’anno solare 2025 vanno presentate entro il 30 settembre 2026. Scaduto tale termine non è più possibile richiedere il rimborso di tale credito IVA.
Periodo di rimborso
La richiesta può essere presentata, in linea di principio:
- per l’intero anno solare oppure
- per singoli trimestri.
Il periodo di rimborso non può superare la durata di un anno solare e – nel caso di richieste presentate nel corso dell’anno – non può essere inferiore a tre mesi. È prevista un’eccezione per il periodo residuo a fine anno: se la richiesta riguarda l’ultimo periodo di un anno solare (ad es. solo novembre e dicembre), può anche essere inferiore a tre mesi; in questo caso si applica il limite di importo minimo di 50 euro. In molti casi è consigliabile presentare richieste trimestrali già nel corso dell’anno, poiché ciò comporta vantaggi in termini di liquidità e consente di correggere eventuali errori entro il termine previsto dalla legge.
Importi minimi
Per le richieste di rimborso si applicano i seguenti limiti minimi di importo:
- richieste infrannuali (ad es. richieste trimestrali): almeno 400 euro
- richieste annuali: almeno 50 euro
Se l’importo di una richiesta infrannuale è inferiore a 400 euro, il rimborso può essere richiesto solo con la richiesta annuale.
Spese tipicamente rimborsabili
Nella pratica, le richieste di rimborso riguardano spesso i seguenti costi:
- spese alberghiere all’estero,
- spese per il noleggio di auto,
- spese per il carburante,
- spese per fiere ed eventi,
- servizi di riparazione e manutenzione,
- servizi locali all’estero.
L’ammissibilità al rimborso dipende tuttavia sempre dalle disposizioni nazionali del rispettivo Stato di rimborso. Alcune spese potrebbero essere escluse o essere rimborsabili solo in misura limitata (ad es. spese di rappresentanza o spese relative ai veicoli).
Documenti giustificativi e requisiti relativi alle fatture
Alla domanda devono essere allegati i dati della fattura per ogni singolo documento giustificativo (data e numero della fattura, fornitore con partita IVA, base imponibile, importo dell’imposta e codice di spesa secondo la codifica prestabilita). Numerosi Stati membri richiedono inoltre l’allegato di copie delle fatture a partire da determinati limiti di importo. I documenti giustificativi originali devono essere conservati e presentati su richiesta dell’autorità straniera. È sempre necessario che la fattura sia regolare, intestata al richiedente e con l’IVA indicata; i documenti giustificativi di importo esiguo senza l’indicazione del destinatario della prestazione non sono di norma rimborsabili.
Elaborazione richiesta e liquidazione del rimborso
L’amministrazione fiscale estera decide, di norma, entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta. In caso di richieste di chiarimenti, i tempi di elaborazione potrebbero prolungarsi.
Un’altra indicazione: spesso il rimborso viene negato perché l’imposta non era affatto dovuta all’estero (ad esempio, IVA erroneamente addebitata in caso di prestazione con inversione contabile). In questo caso, la fattura deve essere corretta dal fornitore estero.
Rimborso in paesi extra-UE
Oltre agli Stati membri dell’UE, esistono possibilità di rimborso in base ad accordi di reciprocità anche con determinati paesi terzi, in particolare con:
- Svizzera,
- Norvegia,
- Israele.
Le procedure relative a questi paesi non vengono gestite tramite il portale di rimborso dell’UE, ma secondo le rispettive norme nazionali dello Stato di rimborso. Anche per le imprese straniere in Italia il termine per la presentazione della domanda è il 30 settembre dell’anno successivo. Per il caso inverso – ovvero quando le imprese italiane richiedono il rimborso in Svizzera o in Norvegia – si applica il termine nazionale di tali paesi, che in alcuni casi è diverso (Svizzera: 30 giugno dell’anno successivo, Norvegia: 30 settembre).
Suggerimento
Raccomandiamo, in particolare in caso di attività commerciali regolari all’estero, di riepilogare per ciascun Paese di rimborso gli importi dell’IVA a credito estera maturati nel 2025 e di verificare se siano stati raggiunti i rispettivi importi minimi e se un rimborso sia economicamente conveniente. Qualora desideriate incaricarci con la richiesta di rimborso per vostro conto, vi preghiamo di inviarci la documentazione entro la metà di settembre 2026.
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