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Credito d’imposta per il ristoro dei maggiori costi del gasolio sostenuti dalle imprese di autotrasporto merci – apertura della piattaforma

Bolzano, 02.09.2026

Credito d’imposta per il ristoro dei maggiori costi del gasolio sostenuti dalle imprese di autotrasporto merci – apertura della piattaforma

È stata attivata la procedura per la richiesta del credito d’imposta straordinario destinato alle imprese di autotrasporto merci, finalizzato al ristoro dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio da autotrazione nel corso del 2026. La misura è stata introdotta dall’art. 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 ed è disciplinata dalle relative disposizioni attuative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), da ultimo dal decreto direttoriale MIT n. 301 del 28 agosto 2026. L’istanza deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma telematica predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in collaborazione con Sogei: www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it

1. Termine per la presentazione delle istanze

Le istanze possono essere presentate dal 1° settembre 2026 al 15 settembre 2026 incluso (ore 23:59). Decorso tale termine non sarà più possibile presentare nuove istanze.

Fino alla scadenza del termine di presentazione, un’istanza già trasmessa può essere annullata tramite la sezione „Gestione richiesta“ della piattaforma e sostituita con una nuova istanza.

Si precisa che non si tratta di una procedura „click day“. L’ordine di presentazione delle istanze non influisce né sull’ammissione al beneficio né sull’importo del credito riconosciuto, ma esclusivamente sui tempi di gestione ed erogazione del credito.

2. Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d’imposta le imprese che:

  • esercitano nell’ambito dell’attività di autotrasporto merci per conto di terzi;
  • hanno sede legale o stabile organizzazione in Italia;
  • risultavano regolarmente e attivamente iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) alla data del 31 luglio 2026;

e che utilizzano veicoli:

  • appartenenti alla categoria N;
  • con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • di classe ambientale Euro V o Euro VI.

I veicoli che non rispettano tali requisiti non possono beneficiare della misura.

Le imprese che alla data del 31 luglio 2026 non disponevano di una posizione REN attiva, ma risultavano attive nel REN nel periodo dal 1° marzo 2026 al 31 agosto 2026, nonché le imprese estere aventi stabile organizzazione in Italia, possono richiedere l’accesso alla piattaforma previa richiesta al supporto SOGEI: assistenz-creditogasolio@sogei.it

La misura riguarda inoltre, nei casi previsti dalla normativa, le imprese esercenti attività di trasporto passeggeri mediante autobus di categoria M2 e M3.

3. Periodo e luogo degli acquisti agevolabili

L’agevolazione riguarda gli acquisti di gasolio dal 1° marzo 2026 al 31 agosto 2026, destinati esclusivamente al rifornimento dei veicoli ammessi al beneficio. È importante precisare che rileva la data effettiva del rifornimento o dell’acquisto del carburante e non la data della fattura.

Pertanto:

  • una fattura emessa a settembre 2026 relativa a rifornimenti effettuati nel mese di agosto 2026 è ammessa;
  • una fattura emessa a marzo 2026 relativa a rifornimenti effettuati nel mese di febbraio 2026 non è ammessa.

Sono ammessi al beneficio, in linea generale, sia i rifornimenti effettuati in Italia sia quelli effettuati all’estero, purché la fattura sia emessa da un soggetto stabilito in uno Stato ammesso e siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa. Ai fini della compilazione del file „file_fatture“ non rileva il luogo in cui è stato effettuato il rifornimento, bensì il Paese del soggetto che ha emesso la fattura. Il MIT ha previsto a tal fine un elenco di codici Paese ammessi. I Paesi ammessi comprendono tutti gli Stati membri dell’Unione europea nonché Islanda (IS), Liechtenstein (LI) e Norvegia (NO). Non è invece ammessa una fattura emessa dal fornitore effettivo del gasolio con partita IVA attribuita dalla Svizzera.

4. Determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto fino alla misura massima del 70 % della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio rispetto al prezzo medio del gasolio rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per il mese di febbraio 2026.

La maggiore spesa viene determinata separatamente per ciascun mese del periodo agevolato (marzo–agosto 2026).

Qualora il totale delle istanze ammesse superi le risorse disponibili, l’importo effettivamente riconosciuto potrà essere ridotto proporzionalmente. La piattaforma effettua automaticamente il calcolo del credito sulla base dei dati inseriti nel file file_fatture.xlsx, in particolare degli importi del carburante agevolabile indicati nella colonna D.

Qualora una fattura comprenda quantitativi di gasolio acquistati sia ad un prezzo inferiore sia ad un prezzo superiore rispetto al prezzo medio di riferimento di febbraio 2026, la fattura deve comunque essere inserita nel file_fatture. Nella colonna D deve essere indicato esclusivamente l’importo relativo ai quantitativi acquistati ad un prezzo superiore rispetto al valore di riferimento.

5. Documentazione necessaria

Per la predisposizione dell’istanza è necessario disporre della seguente documentazione:

  • fatture e documentazione relativa agli acquisti di gasolio e di carburante HVO effettuati dal 1° marzo 2026 al 31 agosto 2026;
  • documentazione attestante i pagamenti;
  • estratti conto delle carte carburante eventualmente utilizzate;
  • elenco dei veicoli interessati con le relative targhe;
  • indicazione dei litri riforniti per ciascun veicolo.

La piattaforma mette a disposizione le targhe associate all’impresa alla data del 31 luglio 2026, tra le quali effettuare la selezione.

All’istanza deve essere obbligatoriamente allegato il file „file_fatture“ in formato .xlsx, predisposto secondo il modello pubblicato dal MIT e disponibile sulla piattaforma.

Particolare attenzione deve essere prestata alla compilazione del file, in quanto la piattaforma richiede la corretta classificazione delle fatture come CARB oppure NOCARB, secondo le indicazioni contenute nelle FAQ MIT-ADM. La classificazione NOCARB non comporta automaticamente l’esclusione dall’agevolazione, ma indica esclusivamente che la fattura non riporta direttamente le targhe dei veicoli riforniti. In tali casi è necessario disporre di adeguata documentazione analitica per consentire la corretta individuazione dei quantitativi di carburante agevolabili.

Per ciascuna fattura devono essere indicati, tra gli altri:

  • fornitore;
  • numero e data fattura;
  • codice identificativo della fattura elettronica (IdSdI) o altri riferimenti richiesti;
  • quantità acquistata;
  • eventuale collegamento con la targa del veicolo rifornito.

6. Particolarità per carte carburante e contratti di netting (UTA, DKV, ecc.)

Le imprese che effettuano rifornimenti tramite carte carburante o sistemi di netting (ad esempio UTA, DKV, Enilive, Q8 e altri operatori analoghi) devono prestare particolare attenzione alle seguenti specificità. Tali aspetti rappresentano infatti la principale criticità nella predisposizione del file „file_fatture“.

Importante: rispetto alle precedenti agevolazioni sul caro carburante, la gestione delle fatture emesse tramite carte carburante e sistemi di netting richiede una particolare attenzione alla corretta classificazione CARB/NOCARB e all’individuazione del soggetto emittente della fattura, soprattutto in presenza di carte carburante estere (es. DKV Germania, UTA Germania o carte austriache).

Classificazione NOCARB. Le fatture devono essere classificate NOCARB quando la fattura non riporta al proprio interno le targhe dei veicoli riforniti; CARB quando la fattura riporta almeno una targa dei veicoli ammessi al beneficio. La classificazione resta NOCARB anche qualora le targhe siano indicate solamente in un file separato o in un prospetto allegato alla fattura.

Per tale motivo, il semplice estratto conto della carta carburante non è sufficiente. È necessario disporre di un prospetto dettagliato dei rifornimenti con indicazione di:

  • articolo;
  • quantità;
  • data;
  • targa del veicolo;

al fine di determinare correttamente la quota di gasolio ammessa al beneficio.

La documentazione analitica dei rifornimenti può essere costituita anche da prospetti messi a disposizione dal gestore della carta carburante o dal sistema di netting, purché consentano l’individuazione di data, quantità e targa del veicolo rifornito.

Riferimento fattura. Per le fatture di netting non transitate tramite SDI deve essere indicato il numero fattura preceduto dal prefisso „net-“ (esempio: net-1067542). Per le fatture trasmesse tramite SDI deve essere indicato in colonna A il codice IdSdI reperibile dal file metadati.

Scorporo delle voci non agevolabili. Le fatture delle carte carburante possono comprendere anche altre prestazioni:

  • benzina;
  • metano;
  • AdBlue;
  • pedaggi;
  • lavaggi;
  • canoni di gestione.

In tal caso:

  • nella colonna C deve essere indicato l’importo complessivo della fattura al netto dell’IVA;
  • nella colonna D deve essere indicata esclusivamente la quota relativa al gasolio destinato ai veicoli ammessi al beneficio.

Costi di gestione della carta carburante. Qualora i rifornimenti siano classificabili come CARB e la fattura comprenda anche ulteriori voci non riferite al carburante (ad esempio canoni mensili della carta carburante), la fattura deve comunque essere classificata come CARB.

„Targhe jolly“. I rifornimenti effettuati tramite carte carburante non associate ad uno specifico veicolo non danno diritto al credito d’imposta. Qualora una fattura riporti sia targhe ammesse al beneficio sia cosiddette „targhe jolly“, la fattura mantiene comunque la classificazione CARB; tuttavia, deve essere esclusa la quota di gasolio riferibile ai veicoli non ammessi al beneficio.

Fatture di acconto. Nei sistemi che prevedono l’emissione di fatture di acconto e successivamente una fattura riepilogativa mensile, devono essere inserite nel file „file_fatture“ anche le fatture di acconto. È necessario prestare attenzione affinché gli stessi importi non vengano considerati due volte.

Fornitori esteri. In presenza di fornitori esteri deve essere compilata anche la colonna E („Nazione di emissione“). La fattispecie riguarda in particolare:

  • DKV Germania;
  • UTA Germania;
  • carte carburante austriache.

Le FAQ precisano espressamente che deve essere considerata la società che ha emesso la fattura.

Emissione differita della fattura. I contratti di netting si basano normalmente su rapporti di somministrazione, con la conseguenza che la fattura può essere emessa dalla società che gestisce la carta carburante anche in un momento successivo, in occasione del pagamento. Tale circostanza può creare problematiche per i rifornimenti effettuati nel mese di agosto 2026: per i rifornimenti effettuati ad agosto 2026 la cui fattura venga emessa successivamente alla scadenza del termine di presentazione dell’istanza (ad esempio il 16 settembre 2026), si consiglia di utilizzare, ove disponibili, ai fini della predisposizione della domanda, i prospetti analitici dei rifornimenti messi a disposizione dal gestore della carta carburante o dal sistema di netting, contenenti l’indicazione di data, quantità e targa del veicolo. La fattura emessa successivamente dovrà essere conservata quale documento giustificativo.

7. Accesso alla piattaforma

L’accesso deve essere effettuato dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante dell’impresa tramite:

  • SPID;
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Successivamente possono essere configurate eventuali deleghe operative.

Qualora il legale rappresentante sia privo di SPID o CIE, in quanto cittadino straniero, è possibile richiedere l’autorizzazione tramite il servizio di assistenza SOGEI.

8. Utilizzo del credito d’imposta

A seguito dell’ammissione, il credito d’imposta riconosciuto sarà visibile nel Cassetto fiscale dell’impresa presso l’Agenzia delle Entrate.

Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24, da trasmettere tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La compensazione sarà possibile a decorrere dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati delle imprese ammesse all’Agenzia delle Entrate e dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2026. Alla luce dell’attuale quadro normativo, il periodo utile per la compensazione risulta particolarmente ristretto; eventuali proroghe saranno oggetto di comunicazione qualora intervenissero.

Il credito d’imposta deve essere rilevato contabilmente quale provento o contributo di competenza e:

  • non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
  • non concorre alla formazione della base imponibile IRAP;
  • è cumulabile con altre agevolazioni riferite ai medesimi costi nei limiti previsti dalla normativa.

9. Documentazione richiesta ai clienti

Qualora desideriate che lo Studio verifichi i requisiti di accesso e provveda alla predisposizione dell’istanza, Vi chiediamo di trasmettere:

  1. elenco dei veicoli Euro V ed Euro VI impiegati nell’attività di trasporto;
  2. fatture e documentazione relativa agli acquisti di gasolio e di carburante HVO dal 1° marzo 2026 al 31 agosto 2026;
  3. prospetti riepilogativi delle carte carburante utilizzate;
  4. prospetti analitici dei rifornimenti con indicazione di data, quantità e targa;
  5. ogni ulteriore documentazione utile alla riconciliazione tra consumi, rifornimenti e veicoli.

Considerata la ristrettezza dei termini previsti per la presentazione delle istanze, invitiamo a trasmettere la documentazione con la massima tempestività.

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