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Di seguito alcune indicazioni sugli obblighi delle società nei confronti del Registro delle Imprese.

Registro dei Titolari Effettivi

Circa due anni fa (scadenza originaria 11 dicembre 2023) era stato introdotto per le società di capitali, trust e simili l’obbligo di comunicare il titolare effettivo al Registro delle Imprese, con la motivazione della lotta al riciclaggio di denaro. A seguito di due ricorsi di due trust italiani avanti la Corte di Giustizia Europea, tuttora in corso, per una presunta violazione dei diritti fondamentali delle persone, anche in relazione alla privacy, il Consiglio di Stato aveva sospeso tale obbligo fino alla conclusione dell’iter giudiziario di cui sopra.

Contemporaneamente la Commissione Europea ha aperto un procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia per inadempimento proprio con riferimento alla possibilità di dare libero accesso alle informazioni sul titolare effettivo: ciò sarebbe dovuto avvenire entro lo scorso 10 luglio 2025.

Assieme all’Italia anche altri paesi dell’UE quali Germania, Belgio, Grecia e Svezia sono ad oggi inadempienti. Quindi probabilmente ci vorrà ancora del tempo fino a che la questione verrà risolta e al momento non vi è necessità di agire o di effettuare comunicazioni, nemmeno nel caso ci fossero variazioni nelle partecipazioni della società (contrariamente a quanto previsto inizialmente).

La commissione paritetica tra Unioncamere ed il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo scorso 25 settembre alcune linee guida su alcune tematiche che interessano le Imprese, in particolare:

1. Indirizzo PEC amministratori

Viene chiarito ed affermato che l’obbligo recentemente introdotto a carico degli amministratori di società, riguarda soltanto le società che svolgono attività di impresa. Di converso sono esonerate le società che non svolgono alcuna attività di impresa, quali ad esempio le società tra professionisti, i consorzi ed altri soggetti. Viene inoltre chiarito che il suddetto obbligo riguarda tutti gli amministratori delle società, anche quelli che non sono stati investiti di poteri particolari. Sono esclusi in ogni caso i procuratori generali, direttori e procuratori speciali.

Per quanto riguarda la scadenza, Unioncamere e notai ribadiscono la loro opinione in base alla quale sono obbligati alla comunicazione entro il prossimo 31 dicembre 2025 soltanto gli amministratori nominati (o rinnovati) nel corso del 2025 o quelli di società costituite a partire dal 1° gennaio 2025. Per tutti gli altri al momento non è richiesto di comunicare alcunchè.

L’amministratore può indicare quale domicilio digitale la sua PEC personale intestata a suo nome (un’unica per tutte le società in cui ricopre la carica oppure una per ogni società). È anche possibile indicare quale domicilio digitale l’indirizzo PEC della società, con ciò confermando la prassi adottata fino ad ora.

2. Operazioni societarie con data fissa

In caso di fusione, scissione, trasformazione, liquidazione di società o modifica statutaria spesso viene richiesta una data precisa a partire dalla quale l’operazione dovrà avere effetto, ad esempio il 1° gennaio 2026. Non sempre ciò è ammesso dalla legge, ma nei casi dove ciò è possibile, in passato non sempre è stato possibile accordarsi con il Registro Imprese.

Vengono ora sanciti dei principi con dei termini fissati: ad esempio una data fissa di iscrizione deve essere richiesta con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, mentre a fine anno il termine è di almeno dieci giorni lavorativi prima. La richiesta deve essere esplicitata nei modelli utilizzati per le trascrizioni/iscrizioni di atti. I Registri Imprese si riservano di richiedere termini più lunghi per esigenze tecniche.

3. Iscrizione del datore di lavoro o del responsabile della sicurezza

Viene definitivamente chiarito che non è tecnicamente possibile iscrivere un soggetto quale datore di lavoro o responsabile della sicurezza. L’unico modo per rendere pubblica tale funzione consiste nell’attribuire tali compiti nell’ambito dei poteri di un consigliere o amministratore delegato oppure nominando un procuratore ad hoc con le suddette funzioni.

4. Società in liquidazione

Come noto, le società di capitali (non quelle di persone) che si trovano in liquidazione devono indicare tale stato nella corrispondenza e negli atti societari (ad es. Alfa Srl in liquidazione). Notai e Camer di Commercio hanno chiarito che non è necessario modificare lo statuto sociale per riportare tale stato di liquidazione.

5. Imprese sociali

Le suddette linee guida trattano diffusamente l’iscrizione delle imprese sociali. Nel caso siate interessati all’argomento vi invitiamo a contattarci.

Codice ATECO

In conclusione, ricordiamo che entro la fine di novembre è ancora possibile rettificare gratuitamente al Registro Imprese i nuovi codici ATECO attribuiti in automatico nei mesi scorsi, nel caso non fossero corretti. Vi rimandiamo a tale proposito alla nostra circolare 26/2025 che tratta l’argomento ed anche i risvolti relativi alla posizione INPS.

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
 

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