Di seguito Vi informiamo sulle novità principali in tema di Imposta sul Valore Aggiunto e accise contenute nella Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ed entrate in vigore l’1 gennaio 2026:
1. IVA
Permuta ed IVA (commi 138–139)
Nelle operazioni di permuta tra imprese, la base imponibile Iva non è più determinata in base al valore normale del bene o del servizio scambiato, ma al relativo costo sostenuto dal cedente del bene o dal prestatore del servizio. Con tale intervento, l’Italia, dopo decenni, adegua la propria disciplina interna alle disposizioni dell’Unione europea in materia.
Rientrano quindi nel valore di una prestazione di servizi tutte quelle spese sostenute dal committente per ottenere la prestazione stessa, incluse quelle relative a prestazioni accessorie, così come vi rientrano ad esempio i costi di spedizione connessi alla cessione dei beni, che devono pertanto essere inclusi nella base imponibile IVA del bene scambiato.
Questo criterio si applica quindi indifferentemente, sia alla permuta di beni, che allo scambio di servizi ed anche alla permuta tra beni e servizi e viceversa.
Ne consegue che la base imponibile delle due operazioni, che restano distinte e autonome, non è più rappresentata dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi resi, bensì dai costi sostenuti dal cedente o dal prestatore per l’effettuazione della cessione o della prestazione.
Liquidazione dell’Iva in caso di omessa dichiarazione (commi 111–115)
In caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA, è ora previsto che l’Agenzia delle Entrate possa procedere alla determinazione dell’IVA, anche mediante l’utilizzo di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei dati derivanti dalla trasmissione elettronica dei corrispettivi e delle informazioni desumibili dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
Qualora dalla liquidazione automatica emerga un’imposta a debito, l’esito viene comunicato al contribuente, il quale, entro i successivi 60 giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, fornendo le necessarie giustificazioni, oppure provvedere al pagamento dell’imposta dovuta, comprensiva di interessi e sanzioni amministrative.
All’Agenzia delle Entrate è riconosciuto un termine di 7 anni per l’esercizio di tale attività di accertamento.
Semplificazioni IVA per cessioni di beni a soggetti residenti o domiciliati fuori dall’Unione Europea (Art. 1, commi 934–936)
Viene riformata la disciplina del Tax Free Shopping, ossia l’esclusione da IVA delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare a favore di soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio dell’Unione europea.
A tal fine, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, ad adottare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, un apposito provvedimento volto a definire le modalità semplificate per la gestione delle richieste di rimborso IVA all’atto dell’uscita delle merci dal territorio doganale.
In particolare, è prevista l’introduzione di una procedura di validazione unitaria per tutte le fatture emesse in formato elettronico dal cedente al medesimo acquirente.
Contributo doganale sui piccoli pacchi (Art. 1, commi 126-128)
È istituito un contributo pari a 2 € per le spedizioni di beni di modesto valore (ossia fino a 150 €) provenienti da Paesi terzi extra-UE.
Tale contributo è riscosso dalle autorità doganali al momento dell’importazione definitiva delle merci.
L’Agenzia delle Dogane ha già fornito le prime indicazioni operative al riguardo con la circolare n. 37 del 30 dicembre 2025.
Trasmissione elettronica degli incassi (Provvedimento Nr. 424470 del 31.10.2025)
Vi abbiamo già informato sul fatto che in futuro i registratori di cassa dovranno essere collegati agli strumenti di pagamento elettronici (ad es. POS). La misura è finalizzata a contrastare l’evasione fiscale ed a incrementare la trasparenza dei pagamenti elettronici. Con il provvedimento del 31 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito i necessari dettagli operativi. L’obbligo diverrà tuttavia efficace solo a seguito dell’attivazione della relativa piattaforma sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il collegamento dei due dispositivi non sarà un collegamento fisico, bensì digitale tramite il servizio online “Fatture e Corrispettivi”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, mediante l’associazione del numero di matricola del registratore di cassa e quello del proprio POS.
La piattaforma mostrerà automaticamente l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui il contribuente risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato all’Agenzia.
I soggetti che utilizzano l’applicazione web dell’Agenzia per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri potranno effettuare il collegamento direttamente all’interno della medesima applicazione.
Nota: le nuove funzionalità saranno presumibilmente disponibili solo a partire dall’inizio di marzo 2026. La data esatta sarà resa nota sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026, o utilizzati tra il 1° e il 31 gennaio 2026, è prevista una fase transitoria di 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio online.
In futuro, a regime, ogni nuova associazione o modifica dovrà essere effettuata dal 6° giorno del secondo mese successivo alla disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e, comunque, entro l’ultimo giorno lavorativo del medesimo mese
(esempio: strumento di pagamento disponibile il 2 febbraio 2026 → collegamento tra il 6 aprile e il 30 aprile 2026).
Nota operativa: Vi invitiamo a verificare con il Vostro fornitore del registratore di cassa i requisiti tecnici necessari dei Vostri apparecchi. Lo Studio resta naturalmente a disposizione per assisterVi nella fase di attivazione del servizio, una volta che l’Agenzia delle Entrate avrà messo a disposizione le apposite funzionalità della piattaforma.
2. Accise
Allineamento accise su benzina e gasolio per autotrazione (Art. 1, Abs. 129)
Le accise su benzina e gasolio utilizzati come carburante sono state uniformate e fissate entrambe a 672,90 € per 1.000 litri. Alla pompa, tale misura dovrebbe comportare una riduzione del prezzo della benzina ed un incremento di quello del gasolio.
Sono esclusi dall’aumento dell’accisa i carburanti destinati all’uso agricolo, a macchinari o motori fissi in impianti industriali oppure ad attrezzature per la movimentazione delle merci nei porti (Tabella A, nn. 5 e 9, del Testo unico di cui al D.Lgs. n. 504/1995).
Si segnala inoltre che per il biodiesel certificato (HVO) resta in vigore, presumibilmente fino alla fine del 2029, l’aliquota agevolata pari a 617,40 € per 1.000 litri.
In merito ai nuovi obblighi di fatturazione e agli effetti sulle procedure di rimborso per le imprese di trasporto, rimandiamo alla nostra circolare di fine anno.
Accisa sulla birra (Art. 1 comma 853)
L’aliquota di accisa sulla birra è ridefinita come segue:
- 2,98 € per ettolitro e per grado-Plato per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027;
- 2,99 € per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Accise su gas naturale (D.Lgs. 43/2025)
Dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore anche rilevanti novità in materia di accise su gas naturale ed energia elettrica.
Per il gas naturale viene superata la distinzione tra uso “civile” ed “industriale”, a favore delle categorie di utilizzo “domestico” e “non domestico”.
Per gas ed energia elettrica è inoltre introdotta una disciplina specifica per gli usi promiscui.
Le dichiarazioni di consumo per la determinazione delle accise su energia elettrica e gas, in futuro dovranno essere presentate con periodicità semestrale (anzichè annuale), mentre il tributo sarà riscosso, di regola, mediante il versamento di acconti mensili. Sono inoltre previsti obblighi di comunicazione telematica mensile della quantità di energia venduta.
La disciplina delle cauzioni è riformulata ed adeguata all’effettivo volume d’affari.
CBAM
Come già illustrato nella nostra circolare n. 41/2025, a decorrere dal 1° gennaio 2026 gli importatori di ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, nonché di energia elettrica e idrogeno provenienti da Paesi extra-UE, sono soggetti a un regime di controllo rafforzato. Essi, cioè in futuro saranno tenuti, non solo alla comunicazione delle emissioni, ma anche all’acquisto di certificati di CO₂. L’ambito soggettivo di applicazione è tuttavia limitato: sono esclusi dagli obblighi CBAM i soggetti che importano meno di 50 tonnellate annue di merci CBAM. Nessuna soglia minima è invece prevista per le importazioni di energia elettrica.
I soggetti interessati dalla novità sono invitati a procedere tempestivamente alla registrazione presso l’autorità doganale, secondo quanto già comunicato con la citata circolare n. 41/2025.
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
Le nostre circolari – Aggiornamenti utili in materia fiscale e legale
Decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 – altre novità
Con il Decreto Legislativo del 7 agosto 2026, n. 148, sono state introdotte numerose ulteriori correzioni alla riforma fiscale – dai redditi da lavoro dipendente ai redditi d’impresa e finanziari, dall’IVA all’accertamento fiscale, fino al concordato preventivo biennale.
Decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 – effetti sulle auto in uso promiscuo
Il decreto fiscale correttivo del 7 agosto 2026 (D.Lgs. n. 148/2026) unifica, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, il calcolo della retribuzione in natura per l’uso promiscuo dei veicoli aziendali e introduce al tempo stesso due nuove maggiorazioni sul valore del benefit.