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A partire dal 1° gennaio 2026 gli importatori di ferro, acciaio e alluminio, cemento, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno da paesi extra-UE, dovranno sottostare a particolari controlli: dovranno non soltanto comunicare le emissioni ma dovranno anche acquisire certificati per CO2. La nuova direttiva CBAM-Omnibus (UE 2023/956 con modifiche come da Gazzetta del 17 ottobre 2025) ha introdotto nuove soglie, scadenze e semplificazioni, ma anche maggiori rischi in caso di mancato rispetto degli obblighi. In pratica le nuove disposizioni alleggeriscono o esonerano circa il 90% delle imprese, ma di converso aumentano le richieste per le imprese non esonerate.

Soggetti coinvolti ed esonerati

Il numero dei soggetti che alla fine restano obbligati agli adempimenti a partire dal prossimo anno è abbastanza limitato: chi importa meno di 50 tonnellate di merci CBAM all’anno è esonerato dagli adempimenti CBAM. Tale regola sostituisce la precedente norma che indicava i 150 Euro per fornitura. La soglia non vale per l’importazione di energia elettrica e idrogeno e si riferisce alla quantità cumulata per anno. Il superamento della soglia porta con sé l’obbligo di registrarsi come importatore CBAM con l’obbligo agli adempimenti formali. In definitiva, chi importa meno di 50 ton/anno delle suddette merci è esonerato dalla registrazione e dall’obbligo di acquisto di certificati CO2.

Registrazione

Chi supera la suddetta soglia delle 50 ton/anno deve presentare un’istanza di registrazione entro il prossimo 31 dicembre 2025. È possibile presentare l’istanza oltre tale termine ed entro il 31 marzo 2026, però nel frattempo non si possono importare i suddetti beni.

Adempimenti successivi

Annualmente andrà poi presentata una dichiarazione entro il 30 settembre dell’anno successivo: la prima dichiarazione scadrà quindi il 30 settembre 2027. Inoltre a partire dal 1° febbraio 2027 dovranno essere acquistati i certificati CO2 per l’abbattimento delle emissioni, retroattivamente per le importazioni del 2026.

Suggerimento

Chi ricade nel suddetto obbligo è bene che si attivi subito per la registrazione. La maggior parte delle imprese invece sarà esonerata, ma deve essere informata dell’esistenza dell’obbligo, in quanto dovrà dichiarare, all’atto dell’importazione, di non superare la suddetta soglia e che quindi è esonerata dagli adempimenti CBAM.

 

 

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti,
 

Dott. Comm. Josef Vieider

 

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