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PEC Amministratori – comunicazione obbligatoria entro il 31 dicembre 2025

Bolzano, 10.11.2025

La storia infinita della PEC degli Amministratori sembra ora arrivare ad una conclusione. Con la nostra circolare 38/2025 vi avevamo appena aggiornati sulle ultime prese di posizione di Unioncamere e Notariato, che l’art. 13 del D.L. 159 del 31 ottobre 2025 ha introdotto alcune nuove regole in materia, probabilmente definitive.

Le Camere di Commercio hanno subito reagito, ed in particolare quella di Bolzano ha già pubblicato delle nuove istruzioni. Di seguito un aggiornamento sul tema.

A partire dal 31 ottobre 2025 sussiste l’obbligo non solo per imprese e società, ma anche per le persone che rivestono in società di capitali, cooperative e società consortili la carica di

  • Amministratore Unico,
  • Amministratore Delegato,
  • e, in caso di assenza di Amministratori Delegati, Presidente del Consiglio di Amministrazione,

devono munirsi di PEC personale e di comunicarla al Registro Imprese.

Coloro che ricoprivano una tale carica alla data del 31 ottobre 2025, hanno ancora tempo fino al 31 dicembre 2025 per comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro Imprese. Invece in caso di neo-costituzione di società l’obbligo di PEC per gli amministratori sussiste da subito. In futuro, in tali casi, se non si comunicherà la PEC dell’Amministratore verrà sospesa o addirittura rifiutata l’iscrizione dell’atto al Registro Imprese.

A seguito delle novità introdotte non sussiste più l’obbligo per “semplici” membri del CdA, ed anche il Presidente del CdA è obbligato a munirsi di PEC soltanto nella misura in cui il CdA stesso non ha nominato Amministratori Delegati, che in vece a loro volta sono sempre soggetti all’obbligo.

Non sussiste alcun obbligo invece, contrariamente a quanto si pensava finora, per gli amministratori di società di persone. La Camera di Commercio di Bolzano nelle sue istruzioni, infatti, limita l’obbligo soltanto agli amministratori di società d capitali, cooperative e società consortili.

Viene inoltre chiarito un altro aspetto che ha dato luogo a molte discussioni: l’indirizzo PEC degli amministratori non può coincidere con quello della società!. Si deve quindi munire di un nuovo e personale indirizzo PEC. Quindi gli amministratori che in buona fede fina ad ora avevano comunicato quale indirizzo PEC quello della società, dovranno entro fine anno munirsi di una nuova PEC e conseguentemente comunicarlo.

Vengono inoltre definite le sanzioni amministrative – finora non erano previste – in caso di inadempimento: in caso di omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore la sanzione prevista va da 206 a 2064 Euro, ridotta ad un terzo in caso di ritardo non superiore a trenta giorni.

Infine un’altra novità: la Camera di Commercio di Bolzano (allo stato attuale solo questa) nelle proprie istruzioni, annuncia che, oltre ad applicare la sanzione raddoppiata di cui all’art. 2630 C.C. (si veda sopra), assegnerà d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento delle comunicazioni e notifiche, attestato presso il “cassetto digitale dell'imprenditore”.

In conclusione, si può valutare positivamente il fatto che, con la mini-riforma quantomeno si è ristretta la platea dei soggetti obbligati. Se ad esempio una semplice Srl ha sette membri del CdA, soltanto quelli investiti di deleghe devono richiedere la PEC, o al massimo il solo Presidente, e non tutti e sette, come si pensava in precedenza. Inoltre, è ora acquisito il fatto che per gli amministratori di società di persone non sussiste alcun obbligo.

Resta in vigore anche l’esenzione da diritti CCIAA e da imposta di bollo la comunicazione della più volte citata PEC obbligatoria. Nel caso invece venga comunicata una PEC non obbligatoria, sono dovuti i diritti di segreteria di 30 Euro e l’imposta di bollo di 60 Euro.

Facciamo presente che le nuove disposizioni sono contenute in un decreto legge che deve essere convertito in legge entro sessanta giorni: quindi non si possono escludere modifiche in sede di conversione.

Ciononostante, consigliamo a tutti di adempiere a tale nuovo obbligo quanto prima. La comunicazione sul modello INT P deve essere sottoscritta dal rispettivo amministratore obbligato (e non dal legale rappresentante della società).

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
 

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