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1. Fatturazione a fine anno

Nella fatturazione di fine anno 2025 è richiesta come sempre attenzione sulle varie date e scadenze e soprattutto anche sulle possibilità di detrazione dell’IVA. Le regole non sono variate rispetto all’anno scorso, nonostante le promesse e le aspettative di riforma dell’anno scorso. Ribadiamo che a fine anno si devono osservare alcune regole particolari, introdotte con la fattura elettronica, soprattutto con riguardo alle fatture di acquisto. Il principio generale stabilisce che quale data di emissione di una fattura vale in generale la data in cui viene caricata sulla piattaforma SDI.

1.1 Fatture emesse a fine anno

Ricordiamo che in linea di principio per le prestazioni di servizi la fattura va emessa al più tardi al momento del pagamento, e per le forniture di beni al più tardi alla consegna dei beni, salvo che non sia stato effettuato prima il pagamento.

La fattura elettronica può essere emessa e inviata entro i 12 giorni successivi a condizione che riporti la data di effettuazione dell’operazione. Per le forniture accompagnate da DDT invece, la fattura può essere emessa cumulativamente una volta al mese entro il 15 del mese successivo, con l’accortezza però di liquidare l’imposta (IVA) nel mese della/e consegna/e.

Nella pratica, a fine anno si possono verificare i seguenti casi:

  • Se una prestazione di servizi p.e. è stata pagata il 16 dicembre 2025, la fattura deve essere emessa entro il 28 dicembre (con l’indicazione della data dell’operazione 16 dicembre 2025) e con pari data deve essere anche inviata tramite la piattaforma SDI.
  • Gli stessi termini valgono anche in caso di fatturazione immediata di prestazioni di servizi.
  • Se una fattura per prestazioni viene emessa il 31.12.2025, entro 12 giorni dovrà essere caricata sulla piattaforma SDI, quindi entro il 12.1.2026 e la relativa IVA deve essere liquidata con il mese di dicembre 2025.
  • Se viene emessa fattura differita (cumulativa) per il mese di dicembre per forniture effettuate con DDT, questa deve riportare la data dell’ultima consegna oppure la data dell’ultimo giorno del mese. Nel caso particolare della fattura differita, questa andrà emessa entro il 15 gennaio 2026, mentre l’IVA va liquidata in dicembre 2025 e versata il 16 gennaio 2026.

Attenzione: Come indicato di seguito, a chi emette fattura deve essere chiaro che l’IVA esposta sulla fattura, seppure datata dicembre 2025 ma inviata all’SDI in gennaio 2026, non potrà essere portata in detrazione dal cliente/ricevente la fattura che in gennaio in base alle norme specifiche. Suggeriamo quindi, anche nell’interesse dei clienti, di verificare che tutte le fatture di fine dicembre vengano anche inviate alla piattaforma SDI tempestivamente!

1.2 Fatture di acquisto e detrazione dell’IVA a fine anno

Ricordiamo che a fine anno si deve fare attenzione alla data di emissione, che in tempi di fattura elettronica può essere facilmente controllabile da parte dell’Agenzia Entrate.

Con riguardo alle fatture di acquisto emesse per la fine dell’anno valgono le seguenti regole:

  • Una fattura di acquisto con data 2025, che il fornitore ha inviato tramite SDI soltanto nel 2026, andrà registrata nei registri IVA del 2026 e la relativa imposta in detrazione nel 2026. Non è consentito detrarre l’IVA con il mese di dicembre 2025 se la fattura è stata inviata nel 2026, anche se si riferisce a forniture o prestazioni effettuate in dicembre!

Esempio 1: fattura (di acquisto) inviata 31.12.2025, ricevuta 31.12.2025 – l’imposta è detraibile nella liquidazione di dicembre 2025.

Esempio 2: fattura inviata 31.12.2025, ricevuta tramite SDI il 3 gennaio 2026 – l’imposta è detraibile nella liquidazione di gennaio 2026.

  • Più complicata è la fattispecie seguente: fattura emessa ed inviata nel 2025, ricevuta nel 2025, ma registrata per motivi amministrativi/interni (ad esempio perché deve essere verificata dall’uff. acquisti) soltanto a gennaio 2026. In tale caso l’IVA non può essere liquidata/detratta nel mese di registrazione, ma unicamente in dichiarazione annuale per l’anno 2025! In pratica per i soggetti IVA mensili si renderà spesso necessaria una liquidazione supplementare (la 13a), da tenere separata dalla liquidazione di dicembre. In ogni caso tali fatture causeranno una divergenza tra la liquidazione IVA di dicembre e la dichiarazione annuale.

Se per qualsiasi motivo una fattura di acquisto emessa nel 2025 viene registrata dopo il termine per la dichiarazione IVA 2025 scadente in aprile 2026, la detrazione dell’IVA non è persa, ma è necessario presentare una nuova dichiarazione IVA (integrativa) per recuperare l’imposta.

In conclusione, possiamo riassumere i casi sopra descritti di fatture di fine anno come segue:

Data emissioneRicevuta su SDIRegistraz.fattura acquistoDetraz. IVA
Dicembre 25Dicembre 25Dicembre 25Liquidaz.Dicembre 2025
Dicembre 25Dicembre 25Gennaio 26Dichiarazione IVA 2025

Dicembre 25

Dicembre 25

Gennaio 26Gennaio 26Liquidaz. Gennaio 2026
Gennaio 26Gennaio 26Gennaio 26Liquidaz. Gennaio 2026

Suggerimento: a fine anno è importante verificare che tutte le fatture di acquisto ricevute nel 2025 siano anche registrate nell’anno, per evitare di dovere recuperare l’IVA soltanto con la dichiarazione IVA per il 2025.

Inoltre è consigliabile richiedere ai principali fornitori di emettere le loro fatture di fine anno non all’ultimo giorno dell’anno ma possibilmente qualche giorno prima, per garantirne la registrazione ancora nel 2025.

1.3 Reverse charge fatture estere

Per le fatture che sono da integrare con il “reverse charge” conta la data di ricevimento del documento, e qui non valgono regole particolari al passaggio dell’anno: si applica la regola generale dell’art. 47 DL 331/1993, in base al quale la fattura deve essere registrata ed integrata al più tardi entro il 15 del mese successivo al ricevimento. Quindi le fatture ricevute in dicembre 2025 possono essere considerate nella liquidazione di dicembre 2025, mentre quelle ricevute a gennaio 2026 andranno liquidate nel mese di gennaio 2026.

2. Emissione di note di accredito con IVA per crediti inesigibili

Come ogni anno, vi ricordiamo che il DL 73/2021 ha modificato in modo rilevante le regole per l’emissione di note di accredito per crediti inesigibili a partire dal 26 maggio 2021, e l’Agenzia Entrate ha pubblicato il 29 dicembre 2021 la Circolare 20/2021 sull’argomento.

La riforma è applicabile per i procedimenti concorsuali aperti a partire dal 26 maggio 2021, rimanendo invariate le norme per i procedimenti aperti in precedenza. Ciò comporta che per le procedure ante 26 maggio 2021 la nota di accredito di regola si potrà emettere soltanto della chiusura definitiva della procedura. Termine ultimo per l’emissione della nota di accredito è la scadenza per la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui è sorto tale diritto; quindi, per le procedure fallimentari chiuse nell’anno 2025, la nota di credito potrà essere emessa entro il 30 aprile 2026.

Per i procedimenti aperti a partire dal 26 maggio 2021 valgono le nuove regole, in base alle quali la nota di credito può essere emessa già all’apertura della procedura concorsuale. Il curatore della procedura non è tenuto peraltro a tenere conto della nota di accredito ricevuta. Il fornitore/creditore deve invece fare attenzione a rispettare pedissequamente i termini ovvero il periodo per l’emissione del documento, in particolare:

  • data del dispositivo del giudice di apertura del fallimento, ora liquidazione giudiziale,
  • data del dispositivo di amissione alla procedura di concordato preventivo,
  • data del decreto di apertura della liquidazione coatta amministrativa per le cooperative,
  • data di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis RD 267/1942,
  • data di pubblicazione nel Registro Imprese del piano attestato di risanamento ex art. 67, terzo comma, lettera d, RD 267/1942,
  • data del Decreto di ammissione all’Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese.

Dall’elenco che precede si evince che la data che rileva è quella di apertura della procedura (liquidazione giudiziale, concordato ecc.), mentre per le procedure di ristrutturazione/risanamento e in caso di procedimenti esecutivi individuali si deve comunque attendere la fine dell’azione esecutiva (infruttuosa) o l’insuccesso del piano di ristrutturazione del debito.

Ma attenzione: nei succitati casi di accordi di ristrutturazione del debito o piani attestati di risanamento e anche nei singoli casi di procedimenti esecutivi è necessario attendere la fine della procedura oppure l’esito infruttuoso del procedimento esecutivo.

Per tutti i casi di apertura di procedure dopo il 26 maggio 2021 e quindi per quelle aperte fino a fine 2025 per la nota di accredito si ha tempo fino al 30 aprile 2026. Trascorso tale termine la nota di credito non potrà più essere emessa e l’IVA sarà irrimediabilmente persa (così si è espressa da ultima l’Agenzia Entrate con la risposta n° 88 dell’8 aprile 2024).

Quindi, per l’anno 2025 valgono le seguenti regole:

per tutte le procedure di insolvenza e concordato, per le quali i presupposti per l’emissione della nota di accredito si verificano nel 2025 – perché la procedura si è aperta nel 2025 o perché la procedura aperta prima del 26. Maggio 2021 si è conclusa nel 2025 – la stessa nota si poteva emettere nel corso dell’anno con detrazione nel relativo periodo di liquidazione, oppure la nota può essere anche emessa nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2026, ed in questo caso l’IVA si deduce nella liquidazione del mese di emissione oppure al più tardi nella dichiarazione IVA per il 2026 ad aprile 2027.

Altro importante chiarimento: il creditore/fornitore che emette la nota di accredito non è obbligato preventivamente ad insinuarsi al passivo fallimentare, cosa che in passato l’Agenzia Entrate riteneva essenziale. Per via dei costi non indifferenti, in passato, spesso si preferiva non insinuarsi al passivo e si perdeva così il diritto alla detrazione dell’imposta.

Importante: L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti con un parere recente (n° 222 di settembre 2023) sostiene che una nota di accredito può essere emessa anche oltre l’anno dall’emissione della fattura, se il motivo risiede non solo in un accordo sopravvenuto tra le parti, ma soprattutto in un accordo transattivo tra le parti per evitare un contenzioso. In tale caso quindi secondo l’AIDC è ammessa l’emissione della nota di accredito con IVA anche dopo che sia trascorso più di un anno.

3. Principio di cassa allargato per compensi amministratori e simili del 2025 (pagamento entro il 12 gennaio 2026 anche se festivo!)

Le retribuzioni a dipendenti e assimilati per il 2025 devono essere pagate al più tardi entro il 12 gennaio 2026, per essere considerate erogate nel periodo di imposta 2025 ed essere così incluse nelle relative C.U. e nel mod. 770. I compensi agli amministratori, per essere detraibili nel periodo di imposta devono essere effettivamente pagati, e anche in questo caso vale il termine del 12 gennaio 2026 (attenzione: il giorno festivo non rileva!).

Detto principio di cassa allargato non vale per gli amministratori provvisti di partita IVA e che fatturano il loro compenso. In tale caso il compenso ovvero la fattura deve essere pagata entro il 31 dicembre 2025 per essere detraibile nel 2025. Rammentiamo che per liquidare compensi agli amministratori è inoltre necessaria anche una delibera assembleare.

4. Fatturazione utilizzo promiscuo di autovetture

Per le autovetture concesse in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori a pagamento (con contratto), devono essere calcolati gli importi del fringe-benefit. Ricordiamo che la (eventuale) relativa fattura va emessa entro il 31 dicembre 2025, ed è consigliabile che venga anche pagata entro la stessa data. Dovrebbe essere applicabile anche in tale caso (in assenza di disposizioni ufficiali) il principio di cassa allargato (quindi pagamento entro il 12 gennaio 2026).

5. Termini di prescrizione

In generale le dichiarazioni per il 2019 andavano presentate nell’anno 2020, per cui in base al principio generale a fine 2025 si prescrive l’anno di imposta 2019. Di seguito le eccezioni:

  • se per il periodo di imposta è stata inviata successivamente una dichiarazione integrativa, indifferentemente se a favore o a sfavore del contribuente, il termine di prescrizione decorre da tale nuova data di invio ovvero dall’anno di invio di tale dichiarazione.
  • Nonostante varie sentenze sfavorevoli, l’Agenzia delle Entrate sostiene sempre ancora che per la notifica degli avvisi al contribuente può fruire di una proroga dei termini di 85 giorni (introdotta nel periodo del Covid), per cui il termine per il 2019 scadrebbe il 26 marzo 2026.
  • Se per il periodo di imposta non è stata presentata una dichiarazione dei redditi, il termine della prescrizione si prolunga automaticamente di due anni, per cui a fine 2025 si prescrive il periodo di imposta 2017 in mancanza di dichiarazione; il 2019 si prescrive in tale caso appena il 31.12.2027.
  • Se al contribuente viene notificato a fine anno 2025 una proposta di accertamento con adesione per il 2019, i termini di prescrizione si prolungano di 120 giorni.

- Impese e professionisti che hanno optato per l’effettuazione di tutti i pagamenti superiori a 500 Euro esclusivamente tramite mezzo tracciato (bonifico o carta di credito) e di emettere per tutte le operazioni attive fatture elettroniche o altri documenti con archiviazione elettronica e di riversare i corrispettivi giornalieri elettronicamente all’Agenzia Entrate, hanno diritto ad una prescrizione accorciata di due anni. È richiesto che tale circostanza sia comunicata tramite il quadro RS nella dichiarazione dei redditi.

  • Contribuenti soggetti agli ISA con un voto minimo di otto, hanno diritto ad un accorciamento di un anno dei termini di prescrizione, quindi, a fine anno si prescriverebbe il 2020.

6. Invio Dichiarazioni di intento per acquisti senza IVA

Gli esportatori abituali, che come noto, hanno diritto ad effettuare acquisti di beni e servizi senza l’addebito dell’IVA, devono inviare al fornitore per tempo una dichiarazione apposita, denominata appunto “dichiarazione di intento”.

7. Ritenuta d’acconto ridotta su provvigioni ad agenti

Gli agenti e rappresentanti che intendono usufruire della riduzione della ritenuta (del 23% su 20% anziché sul 50%), in quanto impiegano dei dipendenti, devono inoltrare una specifica richiesta ai loro mandanti entro la fine dell’anno. Rammentiamo che le richieste presentate in passato mantengono la loro validità anche pro-futuro se non sono cambiati i presupposti.

8. Termine per il pagamento ritardato di imposte: 31 dicembre 2025

Eventuali versamenti di imposta per il 2023 omessi possono essere sanati entro il 31 dicembre 2025, per evitare conseguenze di tipo penale. I relativi termini sono stati prolungati come noto con il D.Lgs. 87/2024. Si tratta nello specifico dei versamenti di IVA 2023 superiori a 250.000 Euro e di ritenute operate superiori a 150.000 Euro, che in caso di omesso versamento entro la fine del 2025 possono essere puniti con la detenzione da 6 mesi a due anni. In caso non si disponga di sufficiente liquidità è perlomeno necessario versare una rata pari ad un ventesimo per evitare le conseguenze penali.

9. Varie

9.1 Finanziamenti soci

In questi ultimi giorni dell‘anno si deve prestare attenzione ai finanziamenti e/o prelevamenti dei soci. In relazione ai finanziamenti eventualmente concessi dai soci all’impresa, questi devono essere documentati e deve essere stabilito chiaramente se sono fruttuosi o meno di interessi.

Per quanto riguarda i prelevamenti si tratta di verificare se sono necessarie delibere di distribuzione di dividendi oppure relative a compensi agli amministratori. Al contrario eventuali prelevamenti in eccesso dovrebbero essere rimborsati entro la fine dell’anno

9.2 Detrazioni e crediti d’imposta

Riguardo alle detrazioni per interventi di risanamento edilizio suggeriamo di verificare il corretto utilizzo: mentre per i bonus investimenti di regola possono essere riportati senza limiti di tempo, i bonus dell’edilizia hanno periodi prestabiliti di fruizione, a pena di perdita del bonus. Suggeriamo quindi di predisporre una tabella con i crediti di imposta ancora aperti e da fruire con le relative scadenze. A tale proposito rammentiamo che nella bozza di Legge Finanziaria per il 2026 è previsto che per vari bonus (ad es. per risanamenti energetici, Industria 4.0, Transazione 5.0, R&S) a partire dal 1° luglio 2026 non sarà più ammessa la compensazione con i contributi previdenziali.

9.3 Verifica pagamenti in contanti

Ricordiamo che non sono ammessi pagamenti in contanti a partire dall’importo di 5.000 Euro. Oltre a tale limite sussistono varie altre limitazioni nella detraibilità delle spese per imprese e professionisti se pagate in contanti. Ad esempio, le spese di viaggio rimborsate ai dipendenti e le spese di rappresentanza non possono essere portate in detrazione se sostenute in contanti. Suggeriamo quindi di fare una verifica del conto “cassa” in contabilità.

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
 

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