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Entro il prossimo 29 dicembre 2025 (lunedì) scade, come ogni anno, il termine per il versamento dell’acconto annuale IVA. Non ci sono variazioni rispetto allo scorso anno, pertanto valgono le solite regole generali per la determinazione dell’importo dovuto, che pertanto riepiloghiamo come segue:

Modalità e termini di pagamento

L’acconto IVA deve essere versato entro lunedì 29 dicembre 2025. Il versamento deve essere effettuato mediante il modello di pagamento “F24”. Il versamento deve essere effettuato al centesimo e quindi senza arrotondamenti all’unità di Euro. Non è possibile rateizzare il pagamento.

Codici di versamento

I codici tributo da utilizzare sono il codice 6013 in caso di liquidazione mensile e il codice 6035 in caso di liquidazione trimestrale. Il periodo di riferimento da indicare nel modello F24 è il 2025.

Compensazione con crediti Iva

Ricordiamo che eventuali crediti risultanti dall’ultima liquidazione IVA (cioè, quella di novembre 2025 oppure quella del 3° trimestre 2025) non possono essere compensati con l’acconto IVA!

L’acconto IVA può invece essere compensato con un qualunque credito ancora disponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi (Unico 2025), dalla dichiarazione IVA annuale, dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770) oppure dalla domanda di rimborso trimestrale dell’IVA.

Esclusioni

L’acconto non è dovuto, se si prevede con assoluta certezza che la liquidazione per il mese di dicembre 2025 (o per l’ultimo trimestre 2025) evidenzierà un credito IVA. Sono inoltre previste una serie di altre esclusioni, ad esempio per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2025 o per coloro che hanno terminato l’attività prima del 30 novembre 2025 (30 settembre 2025 in caso di liquidazioni trimestrali) e per coloro che adottano determinati regimi speciali IVA (agricoltori, piccole attività d’impresa ecc.). Ulteriori informazioni in merito, su richiesta, le possiamo fornire telefonicamente.

L’acconto Iva non è dovuto neppure nel caso in cui esso sia di importo inferiore ad Euro 103,29.

Non è inoltre dovuto l’acconto Iva, se nel periodo di riferimento dell’anno precedente (cioè dicembre 2024 o 4° trimestre 2024) la liquidazione ha chiuso a credito (naturalmente prima di detrarre l’acconto versato).

Metodi di calcolo dell’acconto Iva:

Modalità di calcolo

Per il calcolo dell’acconto il contribuente può scegliere uno dei tre metodi di seguito illustrati, a seconda della propria convenienza:

  1. Metodo storico (o regola generale): l’acconto viene calcolato in misura pari all’88% dell’IVA dovuta per il corrispondente periodo dell’anno 2024 (cioè, dicembre 2024 o quarto trimestre 2024).
  2. Metodo previsionale (o 1a variante): l’acconto viene calcolato in misura pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare per il periodo dell’anno in corso (cioè, dicembre 2025 o quarto trimestre 2025). Se di fatto poi emergerà un debito IVA più elevato di quello previsto e l’acconto versato risulterà di conseguenza insufficiente, si renderanno applicabili le relative sanzioni e gli interessi.
  3. Metodo della pre-liquidazione (o 2a variante): va versato l’intero importo (cioè, il 100%) dell’IVA a debito risultante da una liquidazione straordinaria da effettuare al 20 dicembre 2025. Questa liquidazione deve essere annotata separatamente nel registro IVA. Il presente metodo è consigliato nei casi in cui la maggior parte del fatturato viene generata negli ultimi giorni del mese di dicembre; applicando questo metodo devono essere comunque considerate tutte le operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2025. Tale casistica riguarda principalmente le consegne di merce effettuate entro tale data, che vengono fatturate poi a fine mese.

Calcolo dell’acconto tramite il ns. Studio

Per i clienti che ne faranno richiesta, il nostro Studio effettuerà il calcolo dell’acconto IVA, nonché la predisposizione del modello “F24” per il relativo versamento. Per questioni organizzative Vi preghiamo comunque di comunicarcelo entro e non oltre venerdì 19 dicembre 2025.

Acconto IVA e split payment

Gli enti pubblici e le società assoggettate allo split payment (che quindi non pagano l’IVA ai fornitori, ma la versano direttamente all’erario) sottostanno a norme e regole particolari in relazione all’acconto IVA: se Vi trovate in questa situazione, Vi invitiamo a contattare il ns. studio per chiarire i dettagli del calcolo.

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
 

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