Rimborsi spese ai collaboratori – dal 1° gennaio 2025 sono esenti anche i rimborsi chilometrici per trasferte nel territorio comunale
Giusto poco prima di Natale l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 15/E/2025 del 22 dicembre, con la quale ha fornito importanti chiarimenti in relazione al trattamento fiscale dei rimborsi spese di trasferta e sulla documentazione e tracciabilità delle stesse. Le novità derivano principalmente dalla riforma fiscale IRPEF/IRES, ma le interpretazioni vanno al di là delle norme di legge.
1. Concetto di trasferta
Quale trasferta si intende una temporanea modifica del luogo di lavoro abituale. Un trasferimento duraturo del luogo di lavoro non rappresenta una trasferta ed è trattato diversamente dal punto di vista fiscale.
2. Trasferta all’interno del territorio comunale
La novità rilevante riguarda questa fattispecie. A parere dell’Agenzia Entrate la normativa a partire dal 1° gennaio 2025 è da interpretare in modo tale, che anche il rimborso delle spese di viaggio e/o trasporto all’interno del Comune sono esenti da imposte nella misura in cui sono regolarmente documentate. Fino ad ora l’Agenzia riteneva che fossero esenti soltanto i rimborsi all’interno del Comune comprovate da documenti del vettore (es. ricevuta del taxi). Ne deriva quindi che anche i rimborsi chilometrici del dipendente sono da trattare allo stesso modo, semplificando di molto le procedure di rimborso nelle aziende. Resta comunque l’obbligo di motivare e di autorizzare l’utilizzo del veicolo privato da parte del dipendente.
3. Pedaggi e spese parcheggio
Sono esenti anche i rimborsi delle spese per pedaggi e per parcheggi, sempreché siano adeguatamente documentate e/o comprovate. Naturalmente tali spese devono essere sostenute nell’ambito di un viaggio di servizio. In tale modo è superata la precedente posizione dell’Agenzia che non ammetteva l’esenzione per le suddette spese.
4. Tracciabilità dei pagamenti
Sono peraltro confermate le restrizioni introdotte ad inizio anno in relazione alla documentazione/prova del pagamento delle spese per vitto, alloggio e viaggi in taxi: tali limitazioni valgono anche per le spese di trasferta nel Comune. Al contrario è confermato che le anzidette restrizioni non valgono per le trasferte all’estero.
5. Applicazione temporale
Le nuove regole si applicano per i rimborsi effettuati a partire dal 1° gennaio 2025, anche nel caso che i rimborsi si riferiscano a spese sostenute per trasferte del periodo precedente (in applicazione del “principio di cassa allargato”).
Purtroppo non viene fornito alcun chiarimento riguardo ai casi in cui, in base all’attuale interpretazione dell’Agenzia, per i rimborsi non si può applicare la normale tariffa ACI ma bensì un valore “normale” (di mercato).
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
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