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Tassazione dei dividendi e capital gain – novità nella Legge Finanziaria 2026

Bolzano, 29.12.2025

Il Senato ha approvato il 23 dicembre scorso la manovra finanziaria per il 2026 che, si presume, alla Camera non dovrebbe subire più modifiche. Si può quindi commentare ora la norma che introduce dal 2026 le novità in materia di tassazione di dividendi e capital gain, che tanti dibattiti ha suscitato in queste ultime settimane. In definitiva non è e non è stato necessario prendere provvedimenti particolari per ovviare alle novità, che di seguito commentiamo.

  1. Dividendi

In futuro non si potrà applicare l’esenzione parziale da tassazione per i dividendi (95% per le società di capitali, in misura minore per le società di persone) in generale: presupposto per applicarla dal 2026 in poi, sarà il fatto che la partecipazione, dalla quale deriva il dividendo, sia pari ad almeno il 5% del capitale sociale della società che distribuisce il dividendo stesso, oppure, in alternativa, che la partecipazione stessa abbia un valore fiscale di almeno 500.000 Euro. Se nessuna delle due condizioni è presente, a partire dal 2026 il dividendo sarà assoggettato a tassazione per l’intero importo.

Sono colpite dalla suddetta nuova norma soprattutto le partecipazioni in societá quotate in borsa e detenute da imprese, in quanto è improbabile che queste ultime detengano il 5% o più di una società quotata, e spesso, in nome della diversificazione e di una distribuzione del rischio finanziario, anche le quote azionarie detenute non raggiungono la soglia dei 500.000 Euro.

La novità riguarda:

  • società di persone;
  • persone fisiche con partecipazioni nel patrimonio aziendale dell’impresa individuale;
  • società di capitale ed enti commerciali.

Le novità si applicano alle distribuzioni di dividendi deliberate a partire dal 1° gennaio 2026: quindi conta la data della delibera e non quella di pagamento. Ne deriva che le società con azionariato diffuso e che detengono partecipazioni come quelle descritte sopra, hanno un vantaggio se deliberano una distribuzione di dividendi entro l’anno in corso.

  1. Capital gain (plusvalenze da cessione titoli)

Parallelamente a quanto sopra è stata modificata anche la tassazione delle plusvalenze da cessione di titoli. Per le partecipazioni acquistate a partire dal 1° gennaio 2026 si può applicare l’esenzione da tassazione soltanto se è presente anche uno degli altri due presupposti della partecipazione di almeno il 5% oppure del valore fiscale di almeno 500.000 Euro. In questo caso la novità riguarda quindi soltanto le partecipazioni acquisite a partire dal 1° gennaio 2026 e quindi gli effetti nefasti che venivano previsti per il futuro non si verificheranno.

Resta invariata la tassazione di dividendi e capital gain per le persone fisiche al di fuori di attività di impresa, per i quali l’imposta ovvero la ritenuta alla fonte resta al 26%

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
 

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