Di seguito vi forniamo un breve riassunto delle novità che riguardano le persone fisiche e gli enti non commerciali e che sono riconducibili in buona parte alla Legge Finanziaria 2026 (legge 199/2025), ma anche al D. Lgs. 192/2025
Aliquote IRPEF (art. 1, commi 3-4) Oneri deducibili – detrazioni di imposta
Dapprima una notizia positiva: l’aliquota media per la tassazione delle persone fisiche (IRPEF) viene ridotta a partire dal 2026 dal 35% al 33%. Le nuove aliquote quindi sono le seguenti:
| Fascia di reddito | Aliquota IRPEF |
| Fino a 28.000 Euro | 23% |
| oltre 28.000 fino a 50.000 Euro | 33% |
| oltre 50.000 Euro | 43% |
La riduzione dell’imposta, molto pubblicizzata sui media, comporta alla fine per il contribuente un risparmio al massimo di 440 Euro.
Ed ecco il controfinanziamento: per i contribuenti con un reddito annuo complessivo superiore a 200.000 Euro, l'importo delle detrazioni fiscali deducibili dall'imposta lorda viene ridotto esattamente di 440 Euro. Questa riduzione riguarda le seguenti spese:
- spese per le quali è prevista una detrazione fiscale del 19% (ad eccezione delle spese sanitarie),
- contributi volontari a favore di partiti politici,
- premi assicurativi a copertura dei rischi derivanti da eventi catastrofici
Famigliari a carico (art. 1 D.Lgs. 192/2025)
Un’altra buona notizia: con un'interpretazione giuridica viene chiarito che in tutte le disposizioni fiscali che fanno riferimento all'art. 12 TUIR, per “familiari a carico” non si intendono più solo i figli, ma anche il coniuge, purché non separato legalmente e di fatto, i genitori e le altre persone di cui all'art. 433 del codice civile, purché convivano con il contribuente o percepiscano prestazioni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Se la rispettiva disposizione fa riferimento anche al comma 2 dell'art. 12 TUIR, che stabilisce i limiti di reddito per la classificazione come “a carico”, le persone sopra menzionate non vengono prese in considerazione se il loro reddito complessivo supera i limiti previsti dal suddetto comma 2. Il limite massimo di reddito per i figli fino a 24 anni è pari a 4.000 euro, mentre negli altri casi è pari a 2.840,51 euro (precedentemente 5.500.000 lire).
Buoni pasto elettronici (art. 1 comma 14)
L'importo giornaliero complessivo del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici è stato aumentato da 8 a 10 euro. La legge finanziaria 2026 modifica in tal senso l'art. 51, comma 2, lettera c) TUIR. Ne consegue che è possibile assegnare ai dipendenti un massimo di 10,00 euro al giorno per buoni pasto elettronici senza dover pagare imposte sul reddito e contributi sociali.
Attenzione: resta invece ferma a 4 Euro la soglia per i buoni pasto cartacei!
Non vi è peraltro alcun obbligo per il datore di lavoro di aumentare il valore nominale dei buoni: viene modificato solo il limite massimo esente da imposta.
Se il valore giornaliero del buono pasto elettronico supera la soglia di 10 euro, solo l'importo eccedente deve essere considerato come reddito da lavoro dipendente soggetto a imposta e contributi. L'aumento si applica ai pagamenti a partire dal 1° gennaio 2026.
Dipendenti del settore turismo (art. 1 commi 18-21)
Anche per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 è stato previsto un trattamento integrativo speciale (non imponibile per il dipendente) pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta per il lavoro notturno o gli straordinari nei giorni festivi dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale. Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti il cui reddito da lavoro dipendente non abbia superato i 40.000 Euro nell'anno fiscale 2025.
In conformità con la normativa già prevista nella legge finanziaria 2025, l'indennità supplementare è concessa dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore, che deve anche confermare per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente percepito nel 2025.
A seguito della concessione di tale prestazione, il datore di lavoro beneficia di un credito d'imposta che può essere utilizzato mediante compensazione.
Detassazione premi risultato dipendenti (art. 1 commi 7-12)
Per i lavoratori dipendenti del settore privato, i premi di rendimento e altre indennità supplementari, sono trattati in modo agevolato con le seguenti imposte sostitutive in sostituzione dell'IRPEF progressiva e delle addizionali regionali e comunali:
a) 5% sugli aumenti salariali concessi nel 2026 ai lavoratori dipendenti con redditi da lavoro dipendente che nel 2025 non hanno superato i 33.000 Euro, a condizione che i relativi rinnovi contrattuali siano stati conclusi negli anni 2024-2026;
b) 1% (anziché l'attuale aliquota del 5%) sugli importi corrisposti nel 2026 e nel 2027 sotto forma di premi di risultato o partecipazioni agli utili (articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015), con un aumento dell'importo massimo annuo della retribuzione agevolata da 3.000 a 5.000 Euro;
c) 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e festivo-festivo, sulle indennità di turno e sulle altre componenti retributive connesse al lavoro a turni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) per l'anno 2026, fino a un importo massimo annuo di 1.500 Euro.
Quest’ultima norma è applicata dai datori di lavoro del settore privato, ad eccezione delle imprese del settore turistico, ricettivo e termale, e si applica ai lavoratori dipendenti con un reddito da lavoro dipendente nel 2025 non superiore a 40.000 Euro. Rimane impregiudicato il diritto del lavoratore di rinunciare per iscritto al beneficio e di applicare quindi le normali imposte sul reddito.
Dividendi da partecipazioni quali premi di risultato a dipendenti (art. 1 comma 13)
Inoltre, anche per l'anno 2026 è prorogata l'esenzione fiscale del 50% dall'imposta sul reddito sui dividendi che i lavoratori dipendenti percepiscono da azioni assegnate in sostituzione di premi di risultato nell'ambito di programmi aziendali di partecipazione finanziaria dei dipendenti, fino a un importo massimo di 1.500 euro all'anno (articolo 6, paragrafo 1, terzo periodo, legge n. 76/2025).
Rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 1 comma 144)
Come già comunicatoVi con la nostra circolare 2/2026 su edilizia e immobili, la rivalutazione “straordinaria” delle partecipazioni e dei terreni non aziendali, prorogata anno dopo anno negli ultimi decenni, è stata finalmente introdotta come norma permanente già l’anno scorso. Entro il 30 novembre di ogni anno, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali possono rivalutare le partecipazioni non quotate in borsa, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva sul valore di mercato al 1° gennaio dell'anno in corso. L'imposta sostitutiva per le partecipazioni ammonta nel 2026 a ben il 21%, da calcolare non sulla plusvalenza (capital gain), ma sul valore delle partecipazioni. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre o in tre rate annuali uguali, con scadenza il 30 novembre, con l'applicazione di interessi del 3%. Ricordiamo che per i terreni l'imposta sostitutiva è rimasta invariata al 18%.
Nota: se si considera che l'imposta ordinaria è generalmente pari al 26% sulla plusvalenza, va da sé che con un'imposta sostitutiva del 21% sul valore totale, il numero di soggetti interessati non sarà particolarmente alto.
Criptovalute (art. 1 comma 28)
Anche la tassazione delle operazioni con criptovalute è stata nuovamente modificata. Dall'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 26% al 33%, previsto a partire dal 1° gennaio 2026 (articolo 1, paragrafo 24, della legge n. 207/2024), sono esclusi le plusvalenze da cessione e altri proventi derivanti dalla detenzione, dalla cessione o dall'utilizzo di token di moneta elettronica denominati in Euro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) 2023/1114 (regolamento MiCA).
Si precisa che per token di moneta elettronica denominati in Euro si intendono quelli, il cui valore è permanentemente ancorato all'Euro e le cui riserve sono interamente detenute in attività denominate in Euro presso organismi autorizzati nell'Unione europea. Inoltre, né la semplice conversione tra Euro e token di moneta elettronica denominati in Euro, né il rimborso del corrispondente valore nominale in euro costituiscono un realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Tobin Tax (art. 1 commi 29-31)
La cosiddetta “Tobin Tax”, un'imposta sui trasferimenti di capitale su azioni, quote e altri strumenti finanziari, non è mai stata oggetto di discussione a causa della sua poca rilevanza. La legge di bilancio ha previsto ora il seguente aumento, che potrebbe iniziare ad incidere sul costo delle transazioni:
- per i trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti di partecipazione dallo 0,2% allo 0,4%, nonché
- per le operazioni di trading ad alta frequenza con strumenti finanziari dallo 0,02% allo 0,04%.
Flat tax per „superricchi“ (art. 1 commi 25-26)
L'imposta sostitutiva forfettaria per i cd. “super ricchi” sui redditi percepiti all'estero ammontava finora a 200.000 Euro (senza alcuna imputazione delle imposte pagate all'estero). L'imposta sostitutiva sarà aumentata a partire dal 1° gennaio 2026, e precisamente:
- da 200.000 a 300.000 Euro per le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia dopo l'entrata in vigore della presente legge, nonché
- da 25.000 a 50.000 Euro per i loro familiari per i quali il contribuente principale ha presentato una richiesta in tal senso.
Rottamazione cartelle (art. 1 commi 82-101)
La cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali viene riproposta per la quinta volta (da qui il nome “rottamazione-quinquies”) e consente di estinguere a condizioni agevolate le cartelle esattoriali emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e trasmesse per l’incasso all’Agenzia Riscossioni. Di norma, le imposte o i contributi possono essere pagati senza penali e interessi.
Questi debiti derivano solitamente dal mancato pagamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dalle procedure di liquidazione automatizzate o formali ai sensi degli articoli 36 e 36-ter del DPR 600/1973 e dagli articoli 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972, oppure dal mancato pagamento dei contributi previdenziali all'INPS. Attenzione: gli avvisi di accertamento non sono oggetto di rottamazione!
I contribuenti possono presentare la domanda di transazione entro il 30 aprile 2026. La domanda deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico secondo le modalità che l'Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito internet entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.
I contribuenti possono scegliere se:
- pagare in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o
- in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni), con le seguenti scadenze: prima, seconda e terza rata rispettivamente il 31 luglio 2026,
30 settembre 2026 e 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata: il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2027
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata: rispettivamente il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Pagamenti in contanti fino a 5.000 Euro
Attenzione: contrariamente a quanto riportato da numerosi articoli di stampa nelle ultime settimane, la soglia per i pagamenti in contanti non è stata aumentata! Una proposta di modifica alla legge di bilancio prevedeva un aumento a 10.000 Euro, ma è stata ritirata all'ultimo momento. Pertanto, la soglia attuale di 5.000 Euro rimane per il momento invariata.
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
Le nostre circolari – Aggiornamenti utili in materia fiscale e legale
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