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Ricordiamo che a partire dal 15 maggio 2025 è stata elevata l’accisa per il carburante diesel convenzionale da 617,40 Euro a 632,40 Euro per 1.000 litri (equivale a + 1,5 cent/litro), mentre è rimasta invariata l’accisa per il diesel HVO („Hydrotreated Vegetable Oil“). Contemporaneamente è stato aumentato l’importo del rimborso sui consumi di diesel convenzionale a favore delle imprese di trasporto da 214,18 Euro a 229,18 Euro ogni 1.000 litri. Come noto, gli autotrasportatori di merci per conto terzi possono richiedere, per veicoli con portata a partire da 7,5 t e almeno di classe Euro 5, il rimborso delle accise, cosicché per il settore in teoria non è cambiato nulla.

Ma solo in teoria in quanto in pratica il quadro cambia. Anzitutto si deve rilevare che nelle fatture per il carburante l’accisa non è esposta separatamente, e quindi non è dato sapere quale accisa è stata applicata. Inoltre, sono pochi i fornitori che indicano in fattura se il diesel oggetto di rifornimento è convenzionale o HVO. Per il diesel HVO, inoltre, deve essere dimostrato che lo stesso rientra nei parametri di cui alla direttiva RED-II e che sia certificato (ad es. ISCC o equivalenti), altrimenti il produttore deve applicare l’accisa più elevata.

Con queste premesse gli autotrasportatori si sono trovati di fronte al dilemma: potevano richiedere il rimborso per l’accisa aumentato a 229,18 nell’incertezza sulla qualità del diesel acquistato, oppure potevano chiedere soltanto il rimborso dei 214,18 Euro? Per prudenza, e per evitare dichiarazioni fasulle, è stato consigliato di richiedere a rimborso l’importo minore, e in questo modo sicuramente per il 2° e 3° trimestre sono stati richiesti a rimborso importi inferiori a quanto versato dai fornitori del carburante.

L’Agenzia delle Dogane ha emanato il 1° dicembre 2025 la circolare n° 31, con la quale ha fatto un po’ di chiarezza, soprattutto ai fini del rimborso per il 4° trimestre 2025 da richiedere a gennaio 2026:

  • se dalla fattura risulta, che è stato acquistato diesel convenzionale, allora spetta il rimborso pieno di 229,18 Euro/1.000 litri; va compilato il quadro A-1 sul modello.
  • Se dalla fattura risulta trattarsi di diesel HVO, ma il fornitore non è in grado di fornire la documentazione relativa alla certificazione, l’Agenzia consiglia di richiedere il rimborso ridotto di Euro 214,18 ogni mille litri, compilando il quadro A-3.
  • Se infine è stato fornito senza alcun dubbio diesel HVO, spetta il rimborso dei 214,18 Euro per 1.000 litri, compilando il quadro A-2 del modello.

A partire dal 1° gennaio 2026 l’Agenzia ha poi fatto chiarezza: con la suddetta circolare ha infatti disposto che

  • il diesel „convenzionale“ (accisa 632,40 EUR) e
  • il diesel „sostenibile“ (HVO - accisa 617,40 EUR)

devono essere trattati e fatturati distintamente. A partire dal 1° gennaio 2026 le parti economiche in causa devono utilizzare due differenti codici prodotto:

  • uno per il carburante con accisa normale (diesel convenzionale e HVO non certificato) – codice CADD:S182,
  • uno per il carburante con accisa ridotta (diesel HVO) – codice CADD:S187.

Con questa netta e chiara distinzione in fattura per i trasportatori sarà molto più facile evincere di quale carburante si tratta e quale rimborso delle accise richiedere. È comunque consigliabile richiedere al fornitore una scheda tecnica che indichi per il carburante che si tratta di diesel HVO EN 15940, che è stata emessa la certificazione di sostenibilità (tipo ISCC e simili), che gli additivi sono indicati nell’allegato IX ed infine l’indicazione che è stata applicata l’accisa ridotta ai sensi dell’art. 3, comma 4 D.Lgs. 43/2025.

Consigliamo agli autotrasportatori con diritto al rimborso delle accise di accertarsi che i fornitori di carburante diesel applichino le nuove norme a partire dal 1° gennaio 2026 per quanto riguarda la fatturazione ed in particolare che contengano tutti gli elementi necessari per la richiesta di rimborso dell’accisa.

Alleghiamo la citata circolare n° 31/2025 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

 

 

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti,
 

Dott. Comm. Josef Vieider

 

Allegato: Circolare n. 31/2025 dell'Agenzia delle Dogane

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