Assicurazione obbligatoria contro le catastrofi naturali – proroga al 31 marzo 2026 soltanto per le piccole e microimprese del turismo
Attenzione: in base a comunicati stampa e dichiarazioni da parte di associazioni di categoria degli ultimi giorni potrebbero portare alla conclusione, che l’obbligo di adempiere entro il 31 dicembre 2025 a stipulare una polizza assicurativa contro le catastrofi naturali, si stato prorogato in generale per tutte le piccole imprese e microimprese. Ma non è così.
Nel consueto decreto di fine anno, cd. “milleproroghe” (art. 16, D.L. 200 del 31.12.2025) è in effetti contenuta una proroga al 31 marzo 2026 del suddetto obbligo, ma riguarda però soltanto le piccole e microimprese che operano nei seguenti settori:
- Gastronomia e somministrazione di pasti e bevande (ai sensi dell’art. 5, legge n° 287/1991), ad es. ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari e simili;
- Turismo e servizi ricettivi, quali hotel, pensioni, ostelli, appartamenti per vacanze, bed & breakfast, affittacamere.
Ricordiamo che sono considerate piccole imprese le aziende con meno di 50 occupati ed una somma di bilancio oppure un totale di ricavi al massimo di 10 mln di Euro, e microimprese quelle con meno di 10 occupati ed una somma di bilancio oppure un totale di ricavi di massimo 2 mln di Euro.
Indipendentemente dalla loro dimensione fruiscono inoltre della proroga (art. 15) le imprese della pesca e acquacoltura.
Di converso, quanto sopra significa che per tutte le altre piccole imprese e microimprese, non operanti nei suddetti settori del turismo e della pesca, sussiste l’obbligo di sottoscrivere la polizza contro gli eventi naturali catastrofici entro la fine del 2025.
Chi in buona fede ha fatto affidamento sulle dichiarazioni citate sopra dovrá attivarsi al più presto per stipulare una polizza assicurativa adeguata.
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
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