Di seguito in breve un’ultima panoramica su altre novità residuali riguardanti principalmente persone fisiche ed enti non commerciali e introdotte dalla Legge Finanziaria 2025.
Aliquote IRPEF confermate (art. 1, comma 2)
Le aliquote IRPEF accorpate l’anno scorso e che dovevano valere soltanto per il 2024 sono ora state prorogate anche per i prossimi anni. Di seguito le aliquote in vigore:
| Fasce di reddito in Euro | Aliquota |
| Fino a 28.000 | 23% |
| Fino a 28.000 | 23% |
| oltre 28.000 fino a 50.000 | 35% |
| oltre 50.000 | 43% |
Contemporaneamente viene innalzato l’importo delle detrazioni per lavoro dipendente a 1.955 Euro, cosicchè per tali redditi di fatto vige una “no-tax area” di 8.500 Euro.
Modifica „cuneo fiscale“ (art. 1 commi 4-9)
La norma che finora abbatteva il cd. “cuneo fiscale“ per i dipendenti, riducendo l’aliquota dei contributi previdenziali a loro carico, a partire dal 2025 viene sostituita da detrazioni d’imposta. In pratica viene riconosciuto un bonus fiscale (liquidato dal datore di lavoro con contemporanea compensazione tramite mod. F24) ai dipendenti con reddito complessivo fino a 20.000 Euro, ed una detrazione d’imposta per i dipendenti con reddito tra 20.000 e 40.000 Euro. Come detto, tali nuove agevolazioni sostituiscono le riduzioni dei contributi a carico dei dipendenti vigenti fino a fine 2024 (75 o 6% in dipendenza dal reddito) e non prorogate nel 2025.
Quindi si dovrà fare attenzione nel calcolo dell’IRPEF considerando le varie detrazioni d’imposta e/o i bonus. Tali agevolazioni si applicano soltanto ai redditi di lavoro dipendente e non a quelli assimilati (ad es. i compensi degli amministratori nelle società). In concreto, il passaggio dalla riduzione dei contributi alle agevolazioni fiscali passa attraverso tre meccanismi in base al reddito:
a) un bonus fiscale per redditi di lavoro dipendente fino a 20.000 Euro/anno (in percentuale e scaglionato in base al reddito: (7,1% fino a 8.500 Euro, 5,3% tra 8.500,01 e 15.000 Euro, 4,8% per redditi da 15.000,01 a 20.000 Euro);
b) una detrazione dall’imposta di 1.000 Euro/anno per redditi di lavoro dipendente compresi tra 20.000,01 e 32.000 Euro;
c) una detrazione d’imposta a scendere per redditi di lavoro dipendente compresi tra 32.000,01 e 40.000 Euro.
Riforma addizionali regionali e comunali IRPEF (Art. 1 commi 726-729)
Alle Regioni viene dato un termine fino al 15 maggio 2025 e ai Comuni fino al 15 aprile 2025 per adeguare le aliquote delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF alle nuove aliquote IRPEF di cui sopra.
Detrazioni dall’imposta (art. 1 commi 10-11)
Come già anticipato nella ns. circolare 1/2025, dal 1°gennaio 2025 entra in vigore una profonda riforma delle detrazioni dall’imposta.
- le detrazioni si possono sfruttare appieno soltanto per redditi fino a 75.000 Euro;
- superata questa soglia si possono operare detrazioni soltanto per costi fino a max. 14.000 Euro, che si riducono a modesti 8.000 Euro per redditi sopra i 100.000 Euro.
Detti importi fissi rappresentano il limite superiore per le detrazioni di imposta di famiglie con oltre due figli a carico. Ciò significa che le detrazioni devono essere corrette in base ai seguenti coefficienti famigliari del caso:
- coefficiente 0,5 per famiglie senza figli a carico,
- coefficiente 0,7 per famiglie con un figlio a carico,
- coefficiente 0,85 per famiglie con due figli a carico,
- coefficiente 1,0 per famiglie con tre o più figli a carico, o con figlio disabile a carico.
Sono escluse da queste limitazioni le detrazioni d’imposta per le seguenti spese:
- spese mediche;
- investimenti in imprese start-up innovative;
- investimenti in piccole e medie imprese innovative;
- oneri derivanti da mutui accesi fino al 31.12.2024;
- spese di ristrutturazione su immobili abitativi e risanamento energetico sostenuti fino al 31.12.2024;
- premi assicurativi per polizze stipulate fino al 31.12.2024.
Detrazioni d’imposta per familiari a carico (art. 1 comma 11)
Le detrazioni per famigliari a carico a partire dal 1° gennaio 2025 cambiano come segue:
- per i figli fino al 21° anno di età non spettano più le detrazioni in quanto per questi si ha diritto al cd. “assegno unico”;
- per i figli tra 21 e 30 anni di età spettano le detrazioni, se il loro reddito non supera i 2.840,51 Euro (4.000,00 Euro per figli fino a 24 anni).;
- per i figli con più di 30 anni non spettano più detrazioni di imposta, salvo che non siano portatori di disabilità.
I lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori di reddito assimilato al lavoro dipendente devono comunicare per tempo al datore di lavoro o all’ente pensionistico i dati dei famigliari a carico, per i quali non spetta più la detrazione. In caso di omissione sono previste sanzioni da 250 a 2.000 Euro.
Fringe benefit lavoratori dipendenti (art. 1 comma 390 -391)
I premi/fringe benefit esentasse per i lavoratori dipendenti in vigore nel 2024 sono stati confermati anche per il triennio 2025 – 2027. Si tratta di:
- 1.000 Euro per dipendenti senza figli a carico;
- 2.000 Euro per dipendenti con figli a carico.
I suddetti importi/premi, stabiliti liberamente dal datare di lavoro e su base individuale, sono esenti da imposte e contributi fino all’importo massimo sopra indicato. Gli importi dei premi concessi possono essere liquidati sia come compenso in natura (ad es. buoni acquisto ecc.), sia come rimborso di spese sostenute per utenze (gas, energia elettrica, acqua potabile), canoni di locazione per l’abitazione principale o interessi passivi sul mutuo per la prima casa. In ogni caso detti premi devono essere indicati sul foglio paga.
I suddetti limiti di importo (1.000/2.000 Euro) valgono per lavoratore e non per rapporto di lavoro. Se un lavoratore dipendente ha più rapporti da lavoro in un anno, i limiti valgono cumulativamente per tutti i rapporti di lavoro. In caso di superamento del limite andrà assoggettato ad imposizione e contributi l’intero importo del premio.
Tassazione premi di risultato (art. 1 comma 385)
I premi produzione o di risultato fino ad un importo di 3.000 Euro concessi ai dipendenti verranno tassati dal 2025 al 2027 con l’aliquota del 5% (anziché al 10% come previsto dal 2022). Detta agevolazione spetta soltanto a dipendenti con retribuzione fino a 80.000 Euro lordi.
Mance nel settore della ristorazione (art. 1 comma 520)
Ricordiamo che finora valeva una esenzione da imposte per le mance nel settore della ristorazione e alberghiero con i seguenti limiti:
- max. 25% della retribuzione annuale e
- limite della retribuzione annuale a 50.000 Euro.
Dal 2025 i suddetti limiti vengono alzati rispettivamente dal 25% al 30% e da 50.000 Euro a 75.000 Euro.
Retribuzioni convenzionai lavoratori all’estero (art. 1 comma 98)
Con una interpretazione autentica da parte del legislatore viene stabilito che, la tassazione dei redditi da lavoro dipendente svolto all’estero sulla base dei redditi convenzionali fissati annualmente dall’INPS ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis TUIR, spetta anche ai lavoratori con lavoro all’estero che nel corso dei 12 mesi ivi si trattengono per almeno 183 giorni, ma che settimanalmente (ad esempio nel fine settimana) rientrano nel luogo di residenza. Tale interpretazione vale retroattivamente e dovrebbe porre fine a molti contenziosi in essere.
Rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 1 comma 30)
Come già illustrato con la nostra circolare 4/2025 la rivalutazione “straordinaria” che da almeno un paio di decenni anno per anno ha consentito di rivalutare terreni edificabili (e partecipazioni) in possesso di privati, società semplici ed enti non commerciali, diventa ora una norma stabile. In pratica sarà possibile ogni anno effettuare entro il 30 novembre la rivalutazione di terreni edificabili con riferimento al 1° gennaio del rispettivo anno, con la consueta perizia giurata di stima. L’imposta sostitutiva sarà da ora in poi pari al 18%, da calcolarsi come sempre sul valore di perizia. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il 30 novembre, in unica soluzione oppure in tre rate annuali di uguale importo (con interessi del 3%).
Criptovalute (art. 1 comma 24-29)
L’aumento della tassazione per le plusvalenze da criptovalute, molto discussa negli ultimi tempi viene per il momento rinviata al 2026 e l’aliquota del 43% ridotta al 33%. Già dal 2025 invece viene abrogata la franchigia di 2.000 Euro. Ciò significa che già dall’anno in corso vengono tassate anche piccole plusvalenze, peraltro ancora al 26%.
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dott. Comm. Josef Vieider
Le nostre circolari – Aggiornamenti utili in materia fiscale e legale
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